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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 150 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Venza PEC:
[...]
Email_1
– opponente–
CONTRO
Controparte_1
, c. f. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI LEGAMI ROSARIO pec:
Email_2
– opposta–
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/11/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20/02/2024 con- Parte_1
veniva in giudizio la Controparte_2
Tribunale di Sciacca R.G. n. 150/2024
proponendo opposizione al precetto notificatole su istanza CP_1
di quest'ultima 2/2/2024, ed eccependo: - l'improcedibilità della doman-
da per violazione del d.lgs. 28/2010; - il difetto di legittimazione attiva di
BCC Gestione Crediti - Società per la gestione dei crediti s.p.a. per man-
canza di prova della titolarità del credito opposto;
- la sopravvenuta deca-
denza e inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, nonché la nullità
della fideiussione;
- la nullità del precetto per incertezza del credito;
-
l'usurarietà degli interessi applicati.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta eccependo l'infondatezza della proposta opposizione della quale ha chiesto il rigetto con vittoria del-
le spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12/11/2025
all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto in fatto, l'opposizione proposta dalla è infondata e Pt_1
deve essere rigettata in quanto presuppone l'accertamento di questioni che attengono al merito creditizio e che avrebbero dovuto essere sottopo-
ste al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.32/2018, R.G.
GI a tal fine rammentare che nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione si può contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (cfr
, 29.8.2019; Cass del 28.11.2017 n. 28318) Controparte_3
Mentre, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in se-
de di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può conte-
Tribunale di Sciacca
- 2 - R.G. n. 150/2024
stare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o de-
ducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è forma-
to.
All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occu-
parsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti al-
la formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesi-
mo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì,
applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un de-
creto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravve-
nuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di op-
posizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di pro-
venienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decre-
to ingiuntivo.
Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata, il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice
dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 150/2024
strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
Ebbene, applicando i principi appena richiamati al caso di specie, in cui pacificamente il decreto ingiuntivo n. 32/2018 RG è stato regolarmen-
te notificato all'attrice e da questa mai opposto, deve concludersi che il
Tribunale non può essere chiamato a conoscere dei vizi di merito che avrebbero dovuto essere eccepiti dalla davanti al giudice compe- Pt_1
tente per la formazione del titolo esecutivo e legittimato a pronunciarsi sulle questione afferenti il diritto sostanziale.
Infine, quanto alla domanda svolta ex art 96 cpc dalla convenuta op-
posta deve rilevarsi che i fini della configurabilità della responsabilità
processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., co. 2, la Suprema Corte,
con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano
accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la vio-
lazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione
alla fattispecie concreta.”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione
di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la con-
sapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria
pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti
al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti al-
terni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla
sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della
domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata
fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbli-
gatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la
Tribunale di Sciacca
- 4 - R.G. n. 150/2024
normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della do-
manda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di
rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.”
Nella fattispecie, la precedente proposizione da parte della di Pt_1
altra azione di opposizione a precetto in termini identici a quelli oggetto del presente giudizio e rigettata dal Tribunale con la sentenza pure allega-
Cont ta dalla alla comparsa di costituzione e risposta nonché l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione delle parti a ben dieci mesi di distanza dall'iscrizione a ruolo della causa evidenziano l'intento eviden-
temente dilatorio dell'azione promossa e giustificano la condanna di
[...]
al pagamento in favore dell'opposta della somma equitati- CP_4
vamente determinata di € 500,00 a titolo di ristoro del danno da lite te-
meraria ex art 96 cpc.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Rigetta l'opposizione proposta da avverso il pre- Parte_1
cetto notificatolo su istanza della BCC Gestione Crediti - Società per la
Gestione dei Crediti s.p.a. in data 2/2/2024;
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di e Controparte_5
500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art 96 cpc
Tribunale di Sciacca
- 5 - R.G. n. 150/2024
− Condanna al pagamento delle spese di lite so- Parte_1
stenute dall'opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie IVA e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Sciacca in data 16/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina TA
Tribunale di Sciacca
- 6 -
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 150 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Venza PEC:
[...]
Email_1
– opponente–
CONTRO
Controparte_1
, c. f. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI LEGAMI ROSARIO pec:
Email_2
– opposta–
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/11/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20/02/2024 con- Parte_1
veniva in giudizio la Controparte_2
Tribunale di Sciacca R.G. n. 150/2024
proponendo opposizione al precetto notificatole su istanza CP_1
di quest'ultima 2/2/2024, ed eccependo: - l'improcedibilità della doman-
da per violazione del d.lgs. 28/2010; - il difetto di legittimazione attiva di
BCC Gestione Crediti - Società per la gestione dei crediti s.p.a. per man-
canza di prova della titolarità del credito opposto;
- la sopravvenuta deca-
denza e inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, nonché la nullità
della fideiussione;
- la nullità del precetto per incertezza del credito;
-
l'usurarietà degli interessi applicati.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta eccependo l'infondatezza della proposta opposizione della quale ha chiesto il rigetto con vittoria del-
le spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12/11/2025
all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto in fatto, l'opposizione proposta dalla è infondata e Pt_1
deve essere rigettata in quanto presuppone l'accertamento di questioni che attengono al merito creditizio e che avrebbero dovuto essere sottopo-
ste al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.32/2018, R.G.
GI a tal fine rammentare che nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione si può contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (cfr
, 29.8.2019; Cass del 28.11.2017 n. 28318) Controparte_3
Mentre, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in se-
de di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può conte-
Tribunale di Sciacca
- 2 - R.G. n. 150/2024
stare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o de-
ducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è forma-
to.
All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occu-
parsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti al-
la formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesi-
mo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì,
applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un de-
creto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravve-
nuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di op-
posizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di pro-
venienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decre-
to ingiuntivo.
Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata, il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice
dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 150/2024
strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
Ebbene, applicando i principi appena richiamati al caso di specie, in cui pacificamente il decreto ingiuntivo n. 32/2018 RG è stato regolarmen-
te notificato all'attrice e da questa mai opposto, deve concludersi che il
Tribunale non può essere chiamato a conoscere dei vizi di merito che avrebbero dovuto essere eccepiti dalla davanti al giudice compe- Pt_1
tente per la formazione del titolo esecutivo e legittimato a pronunciarsi sulle questione afferenti il diritto sostanziale.
Infine, quanto alla domanda svolta ex art 96 cpc dalla convenuta op-
posta deve rilevarsi che i fini della configurabilità della responsabilità
processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., co. 2, la Suprema Corte,
con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano
accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la vio-
lazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione
alla fattispecie concreta.”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione
di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la con-
sapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria
pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti
al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti al-
terni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla
sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della
domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata
fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbli-
gatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la
Tribunale di Sciacca
- 4 - R.G. n. 150/2024
normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della do-
manda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di
rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.”
Nella fattispecie, la precedente proposizione da parte della di Pt_1
altra azione di opposizione a precetto in termini identici a quelli oggetto del presente giudizio e rigettata dal Tribunale con la sentenza pure allega-
Cont ta dalla alla comparsa di costituzione e risposta nonché l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione delle parti a ben dieci mesi di distanza dall'iscrizione a ruolo della causa evidenziano l'intento eviden-
temente dilatorio dell'azione promossa e giustificano la condanna di
[...]
al pagamento in favore dell'opposta della somma equitati- CP_4
vamente determinata di € 500,00 a titolo di ristoro del danno da lite te-
meraria ex art 96 cpc.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Rigetta l'opposizione proposta da avverso il pre- Parte_1
cetto notificatolo su istanza della BCC Gestione Crediti - Società per la
Gestione dei Crediti s.p.a. in data 2/2/2024;
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di e Controparte_5
500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art 96 cpc
Tribunale di Sciacca
- 5 - R.G. n. 150/2024
− Condanna al pagamento delle spese di lite so- Parte_1
stenute dall'opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie IVA e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Sciacca in data 16/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina TA
Tribunale di Sciacca
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