Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4238/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4238/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. AVALLONE MARCO (c.f.: , C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa;
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. MATTEOTTI N.39 84015 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO RAFFAELINA (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
OPPOSTO
E
E
(P.I. ), in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2
unico , elettivamente domiciliato in VIA TORRETTA N.8 84012 ANGRI , CP_3 presso lo studio dell'Avv. CUOMO CARLA (c.f.: ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma, c.p.c.
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato il credito del salvo CP_1 eccepirne l'estinzione in virtù del pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione risulta provato il credito per cui è causa.
Pagina 2 di 4 Quanto all'eccezione di estinzione, sollevata dall'opponente, essa risulta solo parzialmente fondata.
Invero, risulta documentalmente provato che dopo la notifica del decreto ingiuntivo la opponente abbia effettuato il pagamento della somma di euro 1073,66 (cfr. estratto del c/c del a parziale estinzione del debito. CP_1
Sfornita di adeguata prova, invece, è il pagamento dell'ulteriore somma di euro 6000,00 da parte dell'opponente, mediante assegno bancario allegato in atti dal . CP_1
Invero, in relazione al suddetto assegno, il Condominio ha allegato la circostanza che lo stesso
è rimasto impagato.
Il possesso del titolo da parte del costituisce prova del mancato incasso dello CP_1
stesso (cfr. Cass. 17749/2009).
Per quanto concerne l'eccezione dell'opponente di aver pagato il debito residuo direttamente nelle mani dell'impresa esecutrice dei lavori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“qualora il singolo condomino pagasse direttamente nelle mani del terzo appaltatore, tale pagamento non sarebbe in alcun modo idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso verso il relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.” (Cass. civ., sez. VI, 17/02/2014, n. CP_1
3636).
Peraltro, a seguito di ctu grafologica è stato accertato che, con alta probabilità, la firma apposta sulla quietanza liberatoria, depositata dall'opponente, non appartiene al legale rapp.te dell'impresa esecutrice dei lavori, intervenuta volontariamente in giudizio.
Ne discende, pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento del saldo nella misura di euro 6.255,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'opposto e del terzo si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
822/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26.5.2016;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 6.255,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pagina 3 di 4 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Ferrentino Raffaelina, difensore dell'opposto dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Cuomo Parte_1
Carla, difensore del terzo dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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