Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 89/2025, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Noris
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marina Ronchini
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 14.4.2025.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.1.2025, la SI.ra ha rappresentato: che ha convissuto Parte_1
more uxorio col SI. ; che, dalla loro unione, è nata la figlia, Controparte_1 Persona_1
1
in una casa di sua proprietà, in Sale, insieme alla figlia minore.
2. Con atto in data 18.3.2025, il SI. si è costituito in giudizio, contestando il Controparte_1
ricorso.
3. Esaurito il contraddittorio cartolare ex art. 473-bis17 c.p.c., nel verbale dell'udienza del
22.4.2025 si legge: “[…] entrambe le parti rappresentano di essere concordi su tutte le questioni, ad eccezione del contributo al mantenimento della figlia, In particolare, _1
entrambe le parti dichiarano di concordare su (e chiedono, anche in via provvisoria, di disporre) quanto segue: “- Disporre l'affidamento della minore ad entrambi Persona_2
i genitori che di conseguenza, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà _1
separatamente la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. - La minore avrà collocazione prevalente, residenza abituale ed anagrafica presso l'abitazione della madre in Sale, via Marconi n. 67; - disporre che il IG. durante la settima possa vedere e stare con la figlia minore Controparte_1
presso la sua residenza in Alluvioni Piovera via I maggio n 24, il giovedì dalle ore _1
14,00, quando il padre la andrà a prendere, sino alle ore 20.00, quando quest'ultimo la riaccompagnerà alla casa materna dopo cena;
il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia minore un ulteriore giorno (martedì o altro), negli stessi orari, ove i suoi impegni lavorativi glielo consentissero e dandone preavviso alla madre 48 ore prima;
- disporre che il IG.
, tenga con sé per tre weekend al mese la domenica dalle 10 alle 20, da CP_1 _1
concordarsi con congruo preavviso, in modo tale che la figlia minore durante il mese trascorra una domenica con la madre. Sarà cura del SI. andare e a prendere e CP_1
riportare la bambina presso la casa materna;
- disporre che il SI. a decorrere dal CP_1
mese di luglio 2025, con gradualità, stia con a week end alternati dal sabato _1
pomeriggio alle 17,00 quando la madre la accompagnerà alla casa paterna fino alla mattina successiva della domenica fino alle 11, quando lo riporterà presso la casa materna;
successivamente, con gradualità, la minore starà a week end alternati con il padre, dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica sera alle 18 durante il periodo invernale e alle
20,00 durante il periodo estivo. Con l'inizio di tale modalità il padre nelle settimane in cui
2 avrà con sé la bambina nel week end la terrà con sé altresì il giovedì, mentre nelle settimane in cui non avrà il week end oltre al giovedì anche il martedì se gli è possibile, o altra giornata da concordarsi con congruo preavviso, sempre dalle ore 14 sino alle ore 20; - disporre che trascorra ad anni alterni con ciascun genitore Vigilia di Natale, Natale, il giorno di _1
Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Negli anni pari tarà con il papà a Natale e negli anni dispari con la _1 madre;
- disporre che il SI. dall'estate 2025 possa tenere con sé durante il CP_1 _1
periodo estivo 6 giorni, non consecutivi per più di tre giorni con uno/due pernotti a seconda dello stato emotivo della minore, e poi, a partire dal compimento del quarto anno della minore 10 giorni, non consecutivi per più di 5 giorni;
tali giorni di vacanza estivi diventeranno 15, anche non consecutivi a partire dal compimento del sesto anno di età. Tutto questo sempre compatibilmente con le necessità della figlia minore ed i suoi tempi di adattamento e salvo diverso accordo tra le parti;
queste ultime s'impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di ferie prescelto all'altro genitore e ad indicare prima dell'inizio della vacanza il recapito telefonico dove reperire la minore, nonché la località prescelta per vacanza. Durante il periodo delle vacanze estive il genitore che non trascorrerà con la vacanza avrà diritto di sentirla telefonicamente _1
giornalmente alla mattina e alla sera (indicativamente la mattina tra le 9.00 e le 10.00 e la sera tra le 20.00 e le 21.00)”. A domanda dell'Avv. Valeria Noris, il SI. Controparte_1
rappresenta che segue un percorso psicologico individuale e che valuterà attentamente se intraprendere un percorso di mediazione genitoriale. Entrambi i difensori rinunciano, a questo punto, a tutte le istanze istruttorie riguardanti le questioni personali, dato l'accordo, insistendo, invece, sulle istanze istruttorie riguardanti le questioni patrimoniali. Dopo ampia discussione, le parti dichiarano di concordare anche quanto ai profili economici, precisando congiuntamente le seguenti conclusioni: “disporre che il SI. corrisponda Controparte_1
alla IG.ra la somma di euro 300,00 (trecento) mensili, quale contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia minore tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente a _1
partire da aprile 2026 e dovrà essere versato alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese a mezzo bonifico bancario su c/c di cui all'IBAN che verrà comunicato;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra ; le detrazioni fiscali saranno fatte in Pt_1 ragione del 50% da parte di ciascun genitore come prevede l'attuale normativa in ragione della spesa sostenuta. Spese di lite integralmente compensate”. La SI.ra Parte_1 dichiara: “vivo a Sale, via Marconi, n. 67, vivo con mia figlia, il mio compagno, SI. _1
, la casa è mia al 100%. Non pago mutuo. Non ho altri immobili in mia CP_2
3 proprietà. Lavoro nell'azienda agricola di famiglia. Prendo circa Euro 600,00 mensili, sono coadiuvante familiare, l'azienda è di mio padre e dei miei due zii. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Vivo col SI. da gennaio di quest'anno, CP_2 stiamo insieme dall'anno scorso. Il SI. lavoro alla NewLast, con contratto a CP_2 tempo indeterminato, prende circa Euro 2.000,00 mensili netti”. Il SI. Controparte_1 dichiara: “ho la residenza ad Alluvioni Piovera, via I maggio, n. 24, la casa l'ho comprata nel 2021, con un mutuo per Euro 380,00 mensili. Non ho altri immobili in mia proprietà. Nel corso della settimana, vivo a Zibello, a casa dei miei genitori, vicino a Parma. Sono artigiano edile, guadagno circa Euro 23.000,00 / 24.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori”. A domanda del Giudice, entrambi i difensori dichiarano che solo la SI.ra è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'Avv. Valeria Parte_1
Noris, alla luce delle dichiarazioni della cliente, dichiara di rinunciare all'ammissione al patrocino a spese dello Stato. A questo punto, entrambi i difensori rinunciano a tutte le istanze istruttorie e chiedono che la causa sia decisa in conformità alle conclusioni, ormai congiunte […]”. All'esito, il Giudice Delegato, revocata l'ammissione della SI.ra
[...]
al patrocinio a spese dello Stato, ha rimesso la causa al Collegio, che qui decide, nei Pt_1
termini che seguono.
4. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha allegato situazioni di inidoneità a tal punto gravi da giustificare un regime differente rispetto all'affidamento condiviso, richiesto da entrambi i genitori.
5. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
4 (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, la minore deve essere collocata presso la madre, ove - da tempo - ha stabilito il proprio habitat.
6. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ER e AM c. Italia).
7. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse
5 economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la domanda congiunta in tale senso e l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i Persona_3
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , ove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone il seguente regime di frequentazione tra il padre, SI. e la figlia Controparte_1 minore, “il IG. durante la settima possa vedere e Persona_3 Controparte_1
stare con la figlia minore presso la sua residenza in Alluvioni Piovera via I maggio n _1
24, il giovedì dalle ore 14,00, quando il padre la andrà a prendere, sino alle ore 20.00, quando quest'ultimo la riaccompagnerà alla casa materna dopo cena;
il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia minore un ulteriore giorno (martedì o altro), negli stessi orari, ove i suoi impegni lavorativi glielo consentissero e dandone preavviso alla madre 48 ore prima;
- disporre che il IG. , tenga con sé per tre weekend al mese la domenica dalle CP_1 _1
10 alle 20, da concordarsi con congruo preavviso, in modo tale che la figlia minore durante il mese trascorra una domenica con la madre. Sarà cura del SI. andare e a prendere CP_1
e riportare la bambina presso la casa materna;
- disporre che il SI. a decorrere dal CP_1
mese di luglio 2025, con gradualità, stia con a week end alternati dal sabato _1
pomeriggio alle 17,00 quando la madre la accompagnerà alla casa paterna fino alla mattina successiva della domenica fino alle 11, quando lo riporterà presso la casa materna;
successivamente, con gradualità, la minore starà a week end alternati con il padre, dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica sera alle 18 durante il periodo invernale e alle
20,00 durante il periodo estivo. Con l'inizio di tale modalità il padre nelle settimane in cui avrà con sé la bambina nel week end la terrà con sé altresì il giovedì, mentre nelle settimane in cui non avrà il week end oltre al giovedì anche il martedì se gli è possibile, o altra giornata da concordarsi con congruo preavviso, sempre dalle ore 14 sino alle ore 20; - disporre che trascorra ad anni alterni con ciascun genitore Vigilia di Natale, Natale, il giorno di _1
Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con
6 ciascun genitore. Negli anni pari tarà con il papà a Natale e negli anni dispari con la _1 madre;
- disporre che il SI. dall'estate 2025 possa tenere con sé durante il CP_1 _1
periodo estivo 6 giorni, non consecutivi per più di tre giorni con uno/due pernotti a seconda dello stato emotivo della minore, e poi, a partire dal compimento del quarto anno della minore 10 giorni, non consecutivi per più di 5 giorni;
tali giorni di vacanza estivi diventeranno 15, anche non consecutivi a partire dal compimento del sesto anno di età. Tutto questo sempre compatibilmente con le necessità della figlia minore ed i suoi tempi di adattamento e salvo diverso accordo tra le parti;
queste ultime s'impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di ferie prescelto all'altro genitore e ad indicare prima dell'inizio della vacanza il recapito telefonico dove reperire la minore, nonché la località prescelta per vacanza. Durante il periodo delle vacanze estive il genitore che non trascorrerà con la vacanza avrà diritto di sentirla telefonicamente _1
giornalmente alla mattina e alla sera (indicativamente la mattina tra le 9.00 e le 10.00 e la sera tra le 20.00 e le 21.00)”;
- pone, a carico del padre, SI. , l'obbligo di corrispondere, a mezzo bonifico Controparte_1
bancario, alla madre, SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1
mese di gennaio del 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia,
[...]
, la somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Persona_3
ISTAT, a decorrere dall'aprile del 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende meramente atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti: “l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra ; le detrazioni fiscali saranno fatte in ragione del Pt_1
50% da parte di ciascun genitore come prevede l'attuale normativa in ragione della spesa sostenuta”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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