Decreto cautelare 24 marzo 2017
Decreto decisorio 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, decreto cautelare 24/03/2017, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2017
N. 00463/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2017, proposto da:
Deus ex Machina Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre N. 28;
contro
Questura della Provincia di Catania, Ministero dell'Interno Polizia di Stato, Questura di Catania non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. Cat. 10.A/2017/PAS.I. del 13 marzo 2017 del Questore della Provincia di Catania, con il quale è stata sospesa la licenza per tenere trattenimenti danzanti all'interno del locale denominato Vecchia Dogana sito a Catania, in via Dusmet, rilasciata al sig. Coniglione nella qualità di legale rappresentante della società Deus ex machina s.r.l. per giorni tre a decorrere dalla notifica del provvedimento, datata 16 marzo 2017; ove occorra, del verbale di controllo della Squadra Amministrativa del 11.2.2017 richiamato nel provvedimento questorile suddetto; del provvedimento prot. n. Cat. 10.A/P.AS.I./2017 del 17 marzo 2017 del Questore della Provincia di Catania, con il quale è stata sospesa la licenza per tenere trattenimenti danzanti all'interno del locale denominato Vecchia Dogana per giorni 15 a decorrere dalla fine del periodo di sospensione già disposto con il precedente provvedimento, senza soluzione di continuità;ove occorra, della nota prot. n. 133/17/DIV Mob. 4^ del 16.03.2017 della Squadra Mobile di Polizia, richiamata nel provvedimento questorile suddetto; e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;ove
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, relativamente al provvedimento cat.10.A/2017/PASI del 13/3/17, il periculum in mora appare insussistente avuto riguardo all’intervenuto esaurimento dell’efficacia dello stesso;
Ritenuto invece, con riferimento al provvedimento CAT.A/PASI/2017 del 17/3/17 della Questura di Catania, adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., che:
-lo stesso non riveste natura sanzionatoria bensì cautelare, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini e che pertanto prescinde dall’individuazione di responsabilità dell’esercente (Cons. St., III,n.1752/16 e Cons. St., VI, n.7094/05);
-per tali ragioni, le ordinarie garanzie partecipative che la legge appresta in favore del cittadino rispetto all’agire dell’amministrazione ben possono trovare un momento di compressione dovendosi assicurare un intervento immediato dei pubblici poteri a tutela dei predetti interessi pubblici;
- i risultati dell’istruttoria procedimentale posta in essere dalla Questura di Catania sembra condurre in modo sufficientemente univoco alla conclusione che il grave episodio verificatosi nella notte dell’11/3/17 avanti al locale pubblico in questione debba essere messo in relazione a quanto dallo stesso gestore riferito, in modo circostanziato, nella denuncia effettuata presso la Squadra Mobile in data 13 marzo u.s. (vedi verbale della Questura di Catania allegata al ricorso);
-pur dovendosi ritenere “prima facie” insussistenti i denunciati vizi motivazionali ed istruttori, non appare tuttavia priva di rilievo la censura inerente la segnalata sproporzione, in termini di durata (15 gg.), del provvedimento cautelare in questione, avuto pure riguardo all’esigenza d’una adeguata considerazione delle conseguenze pregiudizievoli di natura economica che- per effetto dell’esecuzione dello stesso- ricadono in capo all’esercizio pubblico in questione;
Ritenuto pertanto, sotto quest’ultimo profilo -strettamente afferente al requisito del periculum nella configurazione e consistenza tratteggiata dall’art. 56 c.p.a.- doversi limitare a giorni 10 il lasso temporale di efficacia del provvedimento cautelare “de quo” (nel computo dovendosi comprendere anche il periodo già trascorso) con la conseguenza che lo stesso va sospeso esclusivamente per la parte -del citato periodo- eccedente il decimo giorno e cioè a decorrere dal giorno 27 marzo p.v.;
Letto l’art. 56 c.p.a.
P.Q.M.
in parte rigetta e in parte accoglie la domanda di misure cautelari provvisorie proposta e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento cat. 10.A/PASI/2017 del 17/3/17 della Questura di Catania esclusivamente per il periodo che decorre dal 27 marzo p.v.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 24 marzo 2017.
| Il Presidente |
| Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO