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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
Composto dia magistrati:
Dott. PA AL Presidente
Dott.ssa AN NU Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2046/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL FE,
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI DE
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Preci, atto n. 12, parte 2ª, Serie A e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
Tale domanda merita accoglimento. Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo
Tribunale in data 22.6.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 26.6.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti.
La natura congiunta del ricorso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, conformemente alle condizioni dalle stesse concordate. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
n conformità alle condizioni da loro concordate, di cui al ricorso;
Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN NU PA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
Composto dia magistrati:
Dott. PA AL Presidente
Dott.ssa AN NU Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2046/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL FE,
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI DE
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Preci, atto n. 12, parte 2ª, Serie A e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
Tale domanda merita accoglimento. Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo
Tribunale in data 22.6.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 26.6.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti.
La natura congiunta del ricorso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, conformemente alle condizioni dalle stesse concordate. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
n conformità alle condizioni da loro concordate, di cui al ricorso;
Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN NU PA AL