TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
CIVILE
DECRETO
n. 372/2025 R.G.
Il Tribunale, nella persona dei giudici dr. Giuseppe Marra Presidente dr. Maurizio D'Abrusco Giudice rel. est. dr.ssa Giulia De Luca Giudice
visti gli atti, sul ricorso in opposizione allo stato passivo promosso
da
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
ON (TO) via Ciancrosio n. 6 C.F. , rappresentata e difesa dall' C.F._1
Avv. Silvia Caveri (c.f. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2
domiciliata in Aosta via Torino 7 (per comunicazioni fax 0165/31287 pec
Email_1
contro
Liquidazione Giudiziale n. 9/2023 Controparte_1
c.f. corrente in Fontainemore (AO) Loc. LO Snc in persona
[...] P.IVA_1
del curatore dott.ssa , con studio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 80 Controparte_2
sentito il relatore, ha emesso il seguente
DECRETO
Il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo: all'Ill.mo Tribunale, in
accoglimento della presente opposizione, di ammettere al passivo della Liquidazione pagina 1 di 3 giudiziale il credito della ricorrente in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di euro
4.557,81 a titolo di retribuzione di cui euro 1.654,17 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese da liquidarsi con la maggiorazione di cui all'art 4, comma 1 bis, dm 55/2014.
Si è costituita la convenuta resistendo alla domanda e così concludendo: Respinta ogni
contraria istanza eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la non applicabilità del rito di cui agli artt. 206 e 207 CCII al presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare inammissibile per le ragioni di cu in narrativa il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale Controparte_1
dichiarato esecutivo dal GD, Dott. con provvedimento del 17/04/2025, Persona_1
proposto dalla Sig.ra NEL MERITO - rigettare per le Parte_1
ragioni di cui in narrativa il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione
dichiarato esecutivo dal GD, CP_3 Controparte_1
Dott. con provvedimento del 17/04/2025, proposto dalla Sig.ra Persona_1
IN OGNI CASO - con il favore dei compensi e delle spese Parte_1
di patrocinio.
La ricorrente ha allegato e documentato che: in data 08/03/2021 veniva assunta dalla con contratto di lavoro CP_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e in data 09/05/2022 veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, non ricevendo però il pagamento della busta paga di maggio 2022; con sentenza del 19/12/2023 il Tribunale di Aosta dichiarava la liquidazione giudiziale della società e fissava l'udienza di verifica dello stato passivo al 06/03/2024, senza che la ricevesse l'avviso ex art. 200 ccii: Parte_1
così, in data 23/10/2024, ella depositava domanda di insinuazione allo stato passivo con cui chiedeva l'ammissione del proprio credito in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di euro di euro 4.557,81 a titolo di retribuzione, di cui euro 1.654,17 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria, precisando: “l'insinuazione viene presentata tardivamente in quanto la ricorrente non era a conoscenza della pendenza della procedura di liquidazione giudiziale”; in data 21/03/2025 veniva comunicato il deposito del progetto di stato passivo nel quale il curatore proponeva l'ammissione come da richiesta;
con pec del 18/04/2025 il curatore comunicava che il Giudice delegato, con decreto del
17/04/2025, aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo ma non aveva ammesso il pagina 2 di 3 credito in quanto l'insinuazione era stata presentata oltre il termine di cui all'art. 208 comma
3 CCII, non avendo il creditore dedotto che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile al medesimo.
L'opponente ha qui dedotto che erroneamente il credito non è stato ammesso, essendo incolpevole il ritardo della domanda di insinuazione al passivo.
All'udienza del 22.7.2025, sentite le parti, il GI ha tentato la conciliazione e le parti si sono riservate di sottoporre l'ipotesi conciliativa prospettata agli organi della procedura.
Per la successiva udienza cartolare del 28.10.2025, ottenuta l'autorizzazione del giudice delegato, le parti hanno formulato le conclusioni congiunte nei termini di cui al dispositivo, recepite dal Tribunale in quanto conformi a legge e rispondenti all'interesse di tutte le parti.
Spese compensate come da accordo delle parti.
PQM
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
a modifica dello stato passivo della Liquidazione CP_3 [...]
dichiarato esecutivo con decreto del GD del 17/04/2025 ai sensi Controparte_1 dell'art. 207, comma 13, ultimo periodo, CCII, ammette al passivo della Liquidazione giudiziale il credito della Sig.ra Controparte_1
di euro 4.557,81 a titolo di retribuzione, di cui euro Parte_1
1.654,17 a titolo di tfr in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cc., con esclusione di interessi e rivalutazione;
compensa le spese.
AOSTA, 5.11.2025
Il giudice rel. est. dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Marra
pagina 3 di 3
CIVILE
DECRETO
n. 372/2025 R.G.
Il Tribunale, nella persona dei giudici dr. Giuseppe Marra Presidente dr. Maurizio D'Abrusco Giudice rel. est. dr.ssa Giulia De Luca Giudice
visti gli atti, sul ricorso in opposizione allo stato passivo promosso
da
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
ON (TO) via Ciancrosio n. 6 C.F. , rappresentata e difesa dall' C.F._1
Avv. Silvia Caveri (c.f. ) e presso il suo studio elettivamente C.F._2
domiciliata in Aosta via Torino 7 (per comunicazioni fax 0165/31287 pec
Email_1
contro
Liquidazione Giudiziale n. 9/2023 Controparte_1
c.f. corrente in Fontainemore (AO) Loc. LO Snc in persona
[...] P.IVA_1
del curatore dott.ssa , con studio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 80 Controparte_2
sentito il relatore, ha emesso il seguente
DECRETO
Il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo: all'Ill.mo Tribunale, in
accoglimento della presente opposizione, di ammettere al passivo della Liquidazione pagina 1 di 3 giudiziale il credito della ricorrente in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di euro
4.557,81 a titolo di retribuzione di cui euro 1.654,17 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese da liquidarsi con la maggiorazione di cui all'art 4, comma 1 bis, dm 55/2014.
Si è costituita la convenuta resistendo alla domanda e così concludendo: Respinta ogni
contraria istanza eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la non applicabilità del rito di cui agli artt. 206 e 207 CCII al presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare inammissibile per le ragioni di cu in narrativa il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale Controparte_1
dichiarato esecutivo dal GD, Dott. con provvedimento del 17/04/2025, Persona_1
proposto dalla Sig.ra NEL MERITO - rigettare per le Parte_1
ragioni di cui in narrativa il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione
dichiarato esecutivo dal GD, CP_3 Controparte_1
Dott. con provvedimento del 17/04/2025, proposto dalla Sig.ra Persona_1
IN OGNI CASO - con il favore dei compensi e delle spese Parte_1
di patrocinio.
La ricorrente ha allegato e documentato che: in data 08/03/2021 veniva assunta dalla con contratto di lavoro CP_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e in data 09/05/2022 veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, non ricevendo però il pagamento della busta paga di maggio 2022; con sentenza del 19/12/2023 il Tribunale di Aosta dichiarava la liquidazione giudiziale della società e fissava l'udienza di verifica dello stato passivo al 06/03/2024, senza che la ricevesse l'avviso ex art. 200 ccii: Parte_1
così, in data 23/10/2024, ella depositava domanda di insinuazione allo stato passivo con cui chiedeva l'ammissione del proprio credito in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di euro di euro 4.557,81 a titolo di retribuzione, di cui euro 1.654,17 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria, precisando: “l'insinuazione viene presentata tardivamente in quanto la ricorrente non era a conoscenza della pendenza della procedura di liquidazione giudiziale”; in data 21/03/2025 veniva comunicato il deposito del progetto di stato passivo nel quale il curatore proponeva l'ammissione come da richiesta;
con pec del 18/04/2025 il curatore comunicava che il Giudice delegato, con decreto del
17/04/2025, aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo ma non aveva ammesso il pagina 2 di 3 credito in quanto l'insinuazione era stata presentata oltre il termine di cui all'art. 208 comma
3 CCII, non avendo il creditore dedotto che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile al medesimo.
L'opponente ha qui dedotto che erroneamente il credito non è stato ammesso, essendo incolpevole il ritardo della domanda di insinuazione al passivo.
All'udienza del 22.7.2025, sentite le parti, il GI ha tentato la conciliazione e le parti si sono riservate di sottoporre l'ipotesi conciliativa prospettata agli organi della procedura.
Per la successiva udienza cartolare del 28.10.2025, ottenuta l'autorizzazione del giudice delegato, le parti hanno formulato le conclusioni congiunte nei termini di cui al dispositivo, recepite dal Tribunale in quanto conformi a legge e rispondenti all'interesse di tutte le parti.
Spese compensate come da accordo delle parti.
PQM
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
a modifica dello stato passivo della Liquidazione CP_3 [...]
dichiarato esecutivo con decreto del GD del 17/04/2025 ai sensi Controparte_1 dell'art. 207, comma 13, ultimo periodo, CCII, ammette al passivo della Liquidazione giudiziale il credito della Sig.ra Controparte_1
di euro 4.557,81 a titolo di retribuzione, di cui euro Parte_1
1.654,17 a titolo di tfr in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cc., con esclusione di interessi e rivalutazione;
compensa le spese.
AOSTA, 5.11.2025
Il giudice rel. est. dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Marra
pagina 3 di 3