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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
), rappresentata e difesa in virtù di delega Parte_1 C.F._1
conferita in calce all'atto di citazione introduttivo dall'Avv. Francesca Anselmi e dall'Avv.
Paolo Gargiulo presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma alla via
Marco Papio n. 15.
OPPONENTE
E
avv. Andrea NZ [C.F.: ], rappresentato e difeso da sé C.F._2
stesso
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, notificato in data 20/01/2024,. l'opponente ha chiesto
“A) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'esecutorietà dell'atto di precetto oggetto del presente atto di opposizione;
B) accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto opposto, in quanto formalmente viziato dall'omessa menzione del provvedimento di concessione dell'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma;
C) dichiarare che l'Avv. Andrea Costanzo non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa con particolare riferimento all'inesistenza del titolo azionato per non essere stato emesso provvisoriamente esecutivo né dichiarato esecutivo a seguito di relativo auto1nomo provvedimento;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio...”.
Parte opponente riferiva che in data 11.11.2023 veniva notificato alla Sig.ra Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13796/23 (R.G.n. 31765/23), emesso dall'Ufficio del Giudice
[...]
di Pace di Roma su istanza dell'Avv. Andrea Costanzo, con il quale veniva ingiunto alla prima di pagare la somma di € 5080,00 oltre interessi a far data dal 29.10.2019 al saldo effettivo, oltre alle spese del relativo procedimento liquidate in complessivi € 549,00 di cui
473,00 per compenso avvocato ed € 76,00 per spese esenti oltre accessori, CAP e IVA
come per legge e che il decreto ingiuntivo anzidetto non era stato emesso provvisoriamente esecutivo.
Nell'atto di precetto, non veniva fatta menzione del provvedimento che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma
così come invece espressamente previsto dal disposto di cui all'art 654 c.p.c.;
2 Nessuna istanza di esecutorietà del titolo azionato era stata inoltrata dall'Avv. Costanzo;
Aggiungeva l'opponente che detta omissione non poteva che determinare ipso iure l'invalidità dell'atto di precetto.
Si costituiva parte opposta con rituale memoria e preliminarmente, eccepiva che la procura alle liti rilasciata dalla sig.ra agli avv.ti Gargiulo e Anselmi era in tutta Pt_1
evidenza per la sola opposizione al precetto ma non per l'opposizione agli atti esecutivi.
Sottolineava poi la tardività della notifica del decreto di fissazione d'udienza avvenuto il
20 marzo 2024 e, quindi, ben 5 giorni dopo la scadenza del termine stabilito dal G.E. per la notifica.
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni CONCLUSIONI
Voglia il tribunale adito: 1) preliminarmente, rilevata la nullità della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e Pt_1
l'opposizione al percetto;
2) nel merito, rigettare le domande per tutti i motivi addotti;
3)
con condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto sia per la fase cautelare che per quella di merito da porre a carico dei difensori di parte opponente in solido tra loro o, in subordine, a carico dell'opponente. All'udienza dell'11/04/2024,
fissata per provvedere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, considerato l'impegno di parte opposta a non mettere in esecuzione il titolo si riteneva non necessario provvedere sulla sospensione e veniva dichiarato il non Luogo a Provvedere.
Successivamente, con ordinanza del 18/04/2024, si assegnava all'opponente termine di giorni 30 per sanare la rilevata mancanza di procura alle liti.
I procuratori di parte opponente depositavano nel termine concesso dal giudice apposita nota con cui producevano la nuova procura alle liti.
Parte opposta con la memoria ex art. 171 ter n.1 eccepiva, che la nuova procura alle liti presentava tre vizi insanabili:
3 a) era priva di attestazione di conformità non rinvenibile né sulla procura stessa, né sulla nota di deposito né su alcun atto allegato,
b) presentava una data, quella del 19/01/2024, palesemente antergata rispetto all'ordinanza del G.I.,
c) era persino sfornita di firma digitale.
Parte opposta formulava anche altre eccezioni preliminari e di merito
-sottolineava la tardività della notifica del decreto di fissazione d'udienza avvenuto il 20
marzo 2024 e, quindi, ben 5 giorni dopo la scadenza del termine stabilito dal G.E. per la notifica.
Rilevava profili di compatibilità tra la nullità dell'atto di precetto ed il cd. principio del raggiungimento dello scopo.
La causa, di natura documentale, a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c veniva spedita immediatamente in decisione.
Tuttavia lo scrivente giudice la rimetteva sul ruolo poiché lette le memorie ex art. 171 ter di parte opposta e considerato che quest'ultima aveva contestato in merito alla procura alle liti tre vizi(come sopra riportati) che la stessa riteneva insanabili:
Si considerava che nel processo telematico, la mancata asseverazione della procura alle liti, ha come conseguenza l'irregolarità della stessa la quale, però, è sanabile mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione ritenuto, che ai fini della decisione appariva indispensabile regolarizzare la procura alle liti , concedeva un ulteriore nuovo termine fino al 30 settembre 2024 per regolarizzare la procura depositata in data 27 aprile 2024.
In ottemperanza a quanto disposto parte opponente depositava procura alle liti firmata digitalmente dal sottoscritto difensore e attestazione di conformità della stessa parimenti firmata digitalmente.
4 Passiamo al merito delle questioni sollevate
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c in quanto sono state contestate irregolarità formali dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Nel caso in questione per togliere ogni dubbio in merito all'invocata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, va precisato che in sede di ex art. 617 comma 1 c.p.c
(opposizione agli atti esecutivi preventiva) a differenza di quanto stabilito dall'art. 615
comma 1 c.p.c , non sussisteva alcuna possibilità di sospendere l'efficacia del titolo in quanto non previsto dal codice di rito.
Soltanto per motivi di opportunità lo scrivente giudice cogliendo la dichiarazione dell'opposto dichiarava NLP.
5 Va precisato,a rigore. che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opera quanto viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata che non riguarda il caso in questione.
Va poi evidenziato che soltanto attraverso un ampio utilizzo dell'art. 182 c.p.c si è riusciti a colmare le lacune giustamente eccepite dall'opposto in tema di vizio della procura.
L''art. 182 c.p.c. nel testo post “Riforma Cartabia” prevede che il giudice “… quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. L'intervento messo in atto dal legislatore ha comportato essenzialmente l'ampliamento delle possibilità di sanatoria dei difetti di rappresentanza,
assistenza e autorizzazione, in modo tale da agevolare l'utilizzazione dei possibili rimedi alla carenza di presupposti processuali, e ciò nell'ottica di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli
Tale facoltà è stata utilizzata nel presente processo, per due volte, a fronte di due rilevate nullità della procura alle liti di parte opponente (vizi comunque di natura diversa rilevati in momenti diversi, i primi nella comparsa di costituzione ed i secondi nella memoria ex art. 171 ter n. 1.)
Si ritiene che non sarebbe stato possibile pronunciarsi sull'opposizione fino a quando la parte non avesse regolarizzato la procura alle liti e nel caso specifico la pronuncia sull'opposizione era tra l'altro necessaria per evitare l'utilizzo improprio del titolo esecutivo.
6 Passando al principale motivo di opposizione
E' evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che l'atto di precetto è stato notificato in assenza di un titolo esecutivo munito di esecutorietà.
Nello specifico trattasi del decreto ingiuntivo n. 13796/23 (R.G.n. 31765/23), emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.
E' emerso nel corso del giudizio che il Decreto ingiuntivo appena menzionato non era stato emesso provvisoriamente esecutivo e lo stesso è stato tempestivamente impugnato a mezzo relativa opposizione depositata presso l'Ufficio di Pace di Roma e CP_1
iscritta a ruolo con R.G.n. 1087/2024
E' esemplificativo a tal fine anche il fatto che anche nell'atto di precetto non viene fatta menzione del provvedimento che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma così come invece espressamente previsto dal disposto di cui all'art 654 c.p.c.
L'opposizione va quindi accolta.
Le spese però sono compensate.
E' vero che l'opposto è risultato soccombente nel merito ma è altrettanto vero che l'opponente è risultato “soccombente”, piu' volte nelle diverse eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate in tema di difetto di procura e superate, soltanto, utilizzando nella massima espressione la giurisprudenza piu' favorevole alla luce del regime Cartabia e del nuovo regime dell'art. 182 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di EA NZ così provvede:
[...]
7 1)Rigetta l'opposizione e dichiara nullo il precetto notificato all'opponente in quanto il titolo in virtù del quale il precetto è stato emesso e notificato è privo di esecutorietà e non poteva essere oggetto di esecuzione.
3)Compensa le spese di lite. alla luce della soccombenza reciproca.
Roma 12.02.2024 Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
8
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
), rappresentata e difesa in virtù di delega Parte_1 C.F._1
conferita in calce all'atto di citazione introduttivo dall'Avv. Francesca Anselmi e dall'Avv.
Paolo Gargiulo presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma alla via
Marco Papio n. 15.
OPPONENTE
E
avv. Andrea NZ [C.F.: ], rappresentato e difeso da sé C.F._2
stesso
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, notificato in data 20/01/2024,. l'opponente ha chiesto
“A) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'esecutorietà dell'atto di precetto oggetto del presente atto di opposizione;
B) accertare e dichiarare l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto opposto, in quanto formalmente viziato dall'omessa menzione del provvedimento di concessione dell'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma;
C) dichiarare che l'Avv. Andrea Costanzo non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa con particolare riferimento all'inesistenza del titolo azionato per non essere stato emesso provvisoriamente esecutivo né dichiarato esecutivo a seguito di relativo auto1nomo provvedimento;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio...”.
Parte opponente riferiva che in data 11.11.2023 veniva notificato alla Sig.ra Parte_1
decreto ingiuntivo n. 13796/23 (R.G.n. 31765/23), emesso dall'Ufficio del Giudice
[...]
di Pace di Roma su istanza dell'Avv. Andrea Costanzo, con il quale veniva ingiunto alla prima di pagare la somma di € 5080,00 oltre interessi a far data dal 29.10.2019 al saldo effettivo, oltre alle spese del relativo procedimento liquidate in complessivi € 549,00 di cui
473,00 per compenso avvocato ed € 76,00 per spese esenti oltre accessori, CAP e IVA
come per legge e che il decreto ingiuntivo anzidetto non era stato emesso provvisoriamente esecutivo.
Nell'atto di precetto, non veniva fatta menzione del provvedimento che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma
così come invece espressamente previsto dal disposto di cui all'art 654 c.p.c.;
2 Nessuna istanza di esecutorietà del titolo azionato era stata inoltrata dall'Avv. Costanzo;
Aggiungeva l'opponente che detta omissione non poteva che determinare ipso iure l'invalidità dell'atto di precetto.
Si costituiva parte opposta con rituale memoria e preliminarmente, eccepiva che la procura alle liti rilasciata dalla sig.ra agli avv.ti Gargiulo e Anselmi era in tutta Pt_1
evidenza per la sola opposizione al precetto ma non per l'opposizione agli atti esecutivi.
Sottolineava poi la tardività della notifica del decreto di fissazione d'udienza avvenuto il
20 marzo 2024 e, quindi, ben 5 giorni dopo la scadenza del termine stabilito dal G.E. per la notifica.
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni CONCLUSIONI
Voglia il tribunale adito: 1) preliminarmente, rilevata la nullità della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e Pt_1
l'opposizione al percetto;
2) nel merito, rigettare le domande per tutti i motivi addotti;
3)
con condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto sia per la fase cautelare che per quella di merito da porre a carico dei difensori di parte opponente in solido tra loro o, in subordine, a carico dell'opponente. All'udienza dell'11/04/2024,
fissata per provvedere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, considerato l'impegno di parte opposta a non mettere in esecuzione il titolo si riteneva non necessario provvedere sulla sospensione e veniva dichiarato il non Luogo a Provvedere.
Successivamente, con ordinanza del 18/04/2024, si assegnava all'opponente termine di giorni 30 per sanare la rilevata mancanza di procura alle liti.
I procuratori di parte opponente depositavano nel termine concesso dal giudice apposita nota con cui producevano la nuova procura alle liti.
Parte opposta con la memoria ex art. 171 ter n.1 eccepiva, che la nuova procura alle liti presentava tre vizi insanabili:
3 a) era priva di attestazione di conformità non rinvenibile né sulla procura stessa, né sulla nota di deposito né su alcun atto allegato,
b) presentava una data, quella del 19/01/2024, palesemente antergata rispetto all'ordinanza del G.I.,
c) era persino sfornita di firma digitale.
Parte opposta formulava anche altre eccezioni preliminari e di merito
-sottolineava la tardività della notifica del decreto di fissazione d'udienza avvenuto il 20
marzo 2024 e, quindi, ben 5 giorni dopo la scadenza del termine stabilito dal G.E. per la notifica.
Rilevava profili di compatibilità tra la nullità dell'atto di precetto ed il cd. principio del raggiungimento dello scopo.
La causa, di natura documentale, a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c veniva spedita immediatamente in decisione.
Tuttavia lo scrivente giudice la rimetteva sul ruolo poiché lette le memorie ex art. 171 ter di parte opposta e considerato che quest'ultima aveva contestato in merito alla procura alle liti tre vizi(come sopra riportati) che la stessa riteneva insanabili:
Si considerava che nel processo telematico, la mancata asseverazione della procura alle liti, ha come conseguenza l'irregolarità della stessa la quale, però, è sanabile mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione ritenuto, che ai fini della decisione appariva indispensabile regolarizzare la procura alle liti , concedeva un ulteriore nuovo termine fino al 30 settembre 2024 per regolarizzare la procura depositata in data 27 aprile 2024.
In ottemperanza a quanto disposto parte opponente depositava procura alle liti firmata digitalmente dal sottoscritto difensore e attestazione di conformità della stessa parimenti firmata digitalmente.
4 Passiamo al merito delle questioni sollevate
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c in quanto sono state contestate irregolarità formali dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Nel caso in questione per togliere ogni dubbio in merito all'invocata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, va precisato che in sede di ex art. 617 comma 1 c.p.c
(opposizione agli atti esecutivi preventiva) a differenza di quanto stabilito dall'art. 615
comma 1 c.p.c , non sussisteva alcuna possibilità di sospendere l'efficacia del titolo in quanto non previsto dal codice di rito.
Soltanto per motivi di opportunità lo scrivente giudice cogliendo la dichiarazione dell'opposto dichiarava NLP.
5 Va precisato,a rigore. che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opera quanto viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata che non riguarda il caso in questione.
Va poi evidenziato che soltanto attraverso un ampio utilizzo dell'art. 182 c.p.c si è riusciti a colmare le lacune giustamente eccepite dall'opposto in tema di vizio della procura.
L''art. 182 c.p.c. nel testo post “Riforma Cartabia” prevede che il giudice “… quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. L'intervento messo in atto dal legislatore ha comportato essenzialmente l'ampliamento delle possibilità di sanatoria dei difetti di rappresentanza,
assistenza e autorizzazione, in modo tale da agevolare l'utilizzazione dei possibili rimedi alla carenza di presupposti processuali, e ciò nell'ottica di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli
Tale facoltà è stata utilizzata nel presente processo, per due volte, a fronte di due rilevate nullità della procura alle liti di parte opponente (vizi comunque di natura diversa rilevati in momenti diversi, i primi nella comparsa di costituzione ed i secondi nella memoria ex art. 171 ter n. 1.)
Si ritiene che non sarebbe stato possibile pronunciarsi sull'opposizione fino a quando la parte non avesse regolarizzato la procura alle liti e nel caso specifico la pronuncia sull'opposizione era tra l'altro necessaria per evitare l'utilizzo improprio del titolo esecutivo.
6 Passando al principale motivo di opposizione
E' evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che l'atto di precetto è stato notificato in assenza di un titolo esecutivo munito di esecutorietà.
Nello specifico trattasi del decreto ingiuntivo n. 13796/23 (R.G.n. 31765/23), emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.
E' emerso nel corso del giudizio che il Decreto ingiuntivo appena menzionato non era stato emesso provvisoriamente esecutivo e lo stesso è stato tempestivamente impugnato a mezzo relativa opposizione depositata presso l'Ufficio di Pace di Roma e CP_1
iscritta a ruolo con R.G.n. 1087/2024
E' esemplificativo a tal fine anche il fatto che anche nell'atto di precetto non viene fatta menzione del provvedimento che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
13796/23 emesso dal Giudice di Pace di Roma così come invece espressamente previsto dal disposto di cui all'art 654 c.p.c.
L'opposizione va quindi accolta.
Le spese però sono compensate.
E' vero che l'opposto è risultato soccombente nel merito ma è altrettanto vero che l'opponente è risultato “soccombente”, piu' volte nelle diverse eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate in tema di difetto di procura e superate, soltanto, utilizzando nella massima espressione la giurisprudenza piu' favorevole alla luce del regime Cartabia e del nuovo regime dell'art. 182 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di EA NZ così provvede:
[...]
7 1)Rigetta l'opposizione e dichiara nullo il precetto notificato all'opponente in quanto il titolo in virtù del quale il precetto è stato emesso e notificato è privo di esecutorietà e non poteva essere oggetto di esecuzione.
3)Compensa le spese di lite. alla luce della soccombenza reciproca.
Roma 12.02.2024 Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
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