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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 80/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 14.1.2025
da
Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SCACCIANTE MICHELE ed ESPOSITO FABIO
VINCENZO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 243,
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
O G G ETTO : O bbl i go contri buti vo del dat o re di l avoro .
CONCLUS IONI
Per parte opponente:
accogliere il presente ricorso e respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito n. 419 2024 0002189 45 CP_1
1 CP_ 000 opposto e l'illegittimità dell'iscrizione dell'opponente alla Gestione Commercianti con ordine di cancellazione dello stesso dai relativi elenchi.
Con condanna di controparte alle spese e compensi del presente giudizio da distrarre ai procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso avviso di addebito con il quale l' Parte_1 CP_1
gli ingiungeva il pagamento di € 4.777,97 per contributi afferenti alla Gestione
Commercianti. Sosteneva che la pretesa dell' – peraltro generica ed indeterminata - CP_1
fosse infondata in assenza di sua nota iscrizione, neppure d'ufficio, presso la Gestione
Commercianti e comunque dei presupposti della sua iscrizione e per la debenza di contributi alla stessa.
2. Pur ritualmente notificato del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio l' , del CP_1
quale quindi veniva dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
3. La causa veniva discussa all'udienza medesima ove parte ricorrente insisteva nei suoi assunti e conclusioni.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Si rileva che nelle controversie, come quella odierna, in cui la parte contesta la debenza di contributi, anche se azionati nei suoi confronti con avviso di addebito, la fondatezza della pretesa contributiva deve essere provata dall' . CP_1
6. Nel caso di specie l' non si è costituito, per cui mancando la prova della sussistenza CP_1
in capo all'opponente dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti – risulta in atti solamente il suo ruolo di socio nella Aura Consulting Service Trading s.r.l. – la pretesa azionata nei suoi confronti con l'avviso di addebito opposto deve dichiararsi infondata, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito.
2 7. Analogamente spetta all' provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla CP_1
Gestione Commercianti, sicché nella contumacia dell' va accolta alla domanda di CP_1
annullamento dell'iscrizione del ricorrente in detta Gestione.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo - a favore dei procuratori dell'opponente che si sono dichiarati antistatari - tenuto conto della scarsa attività processuale svolta,
seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla l'avviso di addebito opposto n.
419 2024 0002189 45 000 dichiarando non dovute dall'opponente le somme ivi azionate nei suoi confronti ed annulla l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti.
Condanna a rifondere al procuratore ai procuratori dell'opponente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00.
Venezia, 28/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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