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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240058897879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/01/2025 e proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo (ADE) e dell'Agenzia delle Entrate – SI (ADER), Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, chiedeva dichiararsi la illegittimità – con conseguente annullamento - della cartella di pagamento n. 29620240058897879000, notificatale in data
16/11/2024, con la quale le era stato chiesto il pagamento dell'addizionale erariale Tassa automobilistica
- anno 2020, di cui al prodromico avviso di liquidazione n. TX6 20000178.
Eccepiva parte ricorrente l'estinzione della pretesa in dipendenza dell'avvenuto pagamento, entro i termini di cui al richiamato avviso, dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva l'ADE, rappresentando di aver provveduto ad emettere provvedimento di sgravio e chiedendo emettersi declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La SO non si opponeva alla declaratoria di estinzione, ma chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata produzione documentale ammannita dall'ADE - comprovante l'avvenuto annullamento, in autotutela, dell'atto impugnato - va dichiarata la intervenuta estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, a fronte della specifica richiesta di parte resistente, deve, lo stesso, procedersi alla verifica della cd. soccombenza virtuale, al solo fine di procedere al corretto regolamento delle spese.
Ora, appare, in primo luogo, evidente la infondatezza della pretesa fiscale portata dalla impugnata cartella, stante che la contribuente aveva proceduto a saldare la pendenza a seguito della notifica del prodromico avviso di liquidazione n. TX6 20000178.
Difetta, dunque, come (tardivamente) riconosciuto anche dall'ADE, il presupposto impositivo.
Ebbene, malgrado l'avvenuto versamento di quanto dovuto dalla ricorrente, le parti resistenti hanno iscritto a ruolo un tributo non dovuto, costringendo la contribuente ad adire questa AG ed a costituirsi in giudizio, affrontando i relativi oneri.
Deve, pertanto, disporsi la condanna delle parti resistenti ADE e ADER, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Detti esborsi vanno effettuati in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Palermo e l'Agenzia delle Entrate – SI al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 235,00, oltre a contributo per spese forfettarie del 15%, CPA e IVA, come per legge. Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Palermo, 23 gennaio 2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240058897879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/01/2025 e proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo (ADE) e dell'Agenzia delle Entrate – SI (ADER), Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, chiedeva dichiararsi la illegittimità – con conseguente annullamento - della cartella di pagamento n. 29620240058897879000, notificatale in data
16/11/2024, con la quale le era stato chiesto il pagamento dell'addizionale erariale Tassa automobilistica
- anno 2020, di cui al prodromico avviso di liquidazione n. TX6 20000178.
Eccepiva parte ricorrente l'estinzione della pretesa in dipendenza dell'avvenuto pagamento, entro i termini di cui al richiamato avviso, dell'obbligazione tributaria.
Si costituiva l'ADE, rappresentando di aver provveduto ad emettere provvedimento di sgravio e chiedendo emettersi declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La SO non si opponeva alla declaratoria di estinzione, ma chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata produzione documentale ammannita dall'ADE - comprovante l'avvenuto annullamento, in autotutela, dell'atto impugnato - va dichiarata la intervenuta estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, a fronte della specifica richiesta di parte resistente, deve, lo stesso, procedersi alla verifica della cd. soccombenza virtuale, al solo fine di procedere al corretto regolamento delle spese.
Ora, appare, in primo luogo, evidente la infondatezza della pretesa fiscale portata dalla impugnata cartella, stante che la contribuente aveva proceduto a saldare la pendenza a seguito della notifica del prodromico avviso di liquidazione n. TX6 20000178.
Difetta, dunque, come (tardivamente) riconosciuto anche dall'ADE, il presupposto impositivo.
Ebbene, malgrado l'avvenuto versamento di quanto dovuto dalla ricorrente, le parti resistenti hanno iscritto a ruolo un tributo non dovuto, costringendo la contribuente ad adire questa AG ed a costituirsi in giudizio, affrontando i relativi oneri.
Deve, pertanto, disporsi la condanna delle parti resistenti ADE e ADER, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Detti esborsi vanno effettuati in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Palermo e l'Agenzia delle Entrate – SI al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 235,00, oltre a contributo per spese forfettarie del 15%, CPA e IVA, come per legge. Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Palermo, 23 gennaio 2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi