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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1613/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, Parte_1 via Domenico Cimarosa n. 64, presso lo studio dell'avv. Antonio Visocchi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n. 6, presso lo studio legale De Santis, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Perlini Italico e
Cappucci Gaetano, in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ha Parte_1 sostenuto: Contr
- di essere stato dipendente di con mansioni di operaio inquadrato nel periodo 2010-2011 nel 3° livello CCNL metalmeccanici e nel periodo 2012-2015 nel 4° gruppo professionale di fascia 2 CCSL FCA, addetto presso l'Unità Sottogruppi Lastrature dello stabilimento di
Villa Santa Lucia (FR) – ex Itca;
- di esser stato collocato in integrazione salariale nell'ambito di due procedure di CIGS: la prima dal 24 maggio 2010 al 22 maggio 2011 per crisi aziendale, la seconda dall'11.06.2012 al 25.08.2013 per ristrutturazione aziendale con successive due proroghe dal
26.08.2013 al 24.08.2014 e dal 25.08.2014 al 23.08.2015.
Tanto premesso – lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nei periodi indicati e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la resistente, che in via preliminare ha CP_3 eccepito l'intervenuta prescrizione decennale.
Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, facendo rilevare che:
- un evento “improvviso ed imprevisto” (la crisi del mercato automobilistico conseguente alla crisi economica e finanziaria del
2008) ha giustificato il ricorso all'adeguamento flessibile del meccanismo di rotazione, in ragione della particolarità del caso concreto e, pertanto, nel caso di specie, a fronte della generalità ed
2 ampiezza delle diverse possibili ipotesi di ricorso all'integrazione salariale per evento imprevisto ed improvviso, costituito dalla crisi internazionale che non ha consentito tempi di reazione ampi e adeguate pianificazioni, l'unico sistema effettivamente praticabile per gestire la rotazione, per rendere il processo trasparente ed evitare che vi potessero essere situazioni di concreta discriminazione, doveva essere basato su decisioni caso per caso adottate in rapporto alla diverse situazioni che si potevano manifestare di fronte alla crisi;
- di conseguenza, è stata avviata una prima procedura di CIGS richiesta con comunicazione del 27.04.2010, per l'unità sottogruppi lastratura e per la durata di dodici mesi;
- successivamente, è stata avviata in data 10 maggio 2012 una procedura di riorganizzazione aziendale relativa ai dipendenti dell'unità , per il periodo dall'11 giugno 2012 Parte_2 al 25 agosto 2013, prorogata come da comunicazione del 5 luglio
2013 fino al 24 agosto 2014, per completare la riorganizzazione;
- ancora, in data 3 marzo 2014 l'azienda iniziava un programma di riorganizzazione del plant di Piedimonte San Germano, per eseguire la quale avviava una procedura di CIGS per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014, con successive proroghe prima fino al 10 maggio 2015 e poi fino all'8 maggio 2016;
- per quanto attiene alla specifica unità di lastratura, l' ha Pt_3 anche avviato in data 4 luglio 2014 un ulteriore periodo di proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale a favore di tutti i 216 lavoratori addetti all'Unità Sottogruppi Lastratura, per il periodo dal
25 agosto 2014 al 23 agosto 2015, per medesime esigenze di ristrutturazione aziendale;
- il ricorrente come si evince dalle buste paga ha seguito il turno di lavoro previsto ruotando regolarmente;
- in diritto, non sussiste alcun obbligo, sulla base della normativa regolamentare di cui al D.P.R. 218/2000, per l'imprenditore che
3 intenda chiedere l'intervento straordinario di cassa integrazione salariale, di esplicitare puntualmente i criteri di rotazione nel contenuto nella comunicazione di avvio, essendo tale opera demandata al successivo confronto sindacale e che peraltro l'intervenuto accordo con le OO.SS. è idoneo a superare qualsiasi anomalia nelle modalità di consultazione di cui all'art. 5 l. 164/1975 modificato dalla l. 223/1991, essendo comunque stata realizzata la finalità prevista dalla stessa norma;
- in ogni caso, non potrebbero considerarsi generici i criteri di scelta indicati negli accordi prodotti, in quanto non può equipararsi la portata di un accordo a quella dell'informativa che lo precede, e non può considerarsi generica una pattuizione collettiva che comunque richiede la rotazione;
- infine, ogni esame in merito ad una supposta genericità risulterebbe irrilevante in caso di criteri concordati con il sindacato.
La causa, a seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stata istruita per via documentale e rinviata per la discussione, e all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in quanto nel caso di specie non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale in considerazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
4 norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 06.09 2022 n. 26246).
Non si ritiene rilevante, ai fini dell'applicabilità del detto principio al caso in esame, la circostanza per cui la Corte di Cassazione si sia pronunciata con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4, considerando che l'operatività della sospensione del decorso del termine prescrizionale per la durata dei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale deve ritenersi non limitata ai soli crediti retributivi ma estesa a tutti i crediti – anche qualificabili come risarcitori – che possono trovare la fonte nel rapporto di lavoro e in particolare nell'inadempimento del datore di lavoro, non rinvenendosi alcuna ragionevole giustificazione per operare una distinzione a seconda della natura e della durata del termine prescrizionale a cui i diversi crediti possono essere assoggettati.
***
Nel merito, poi, per fornire un quadro normativo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie, va richiamato il disposto dell'art. 1 comma 7 della l. 223/91 (applicabile ratione temporis alle procedure in esame), che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS
“i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio
1975 n.164”.
Quanto all'efficacia delle garanzie procedurali e alla cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura, in merito alla dedotta abrogazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 ad opera dell'art. 2 D.P.R. 218/2000, deve disattendersi quanto sostenuto dalla resistente e ribadirsi il costante orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008) per cui il richiamato D.P.R. “non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge. Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e
5 della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento concessorio della integrazione salariale” (sul punto anche Cass.
26587/2011).
Va dunque per tali ragioni in primo luogo disattesa la ricostruzione normativa proposta dalla resistente, basata sulla presunta abrogazione delle norme di legge in materia di obblighi di comunicazione e di specificazione di criteri diversi dalla rotazione nella comunicazione di avvio della procedura.
Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
7459/2012 ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720).
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così Cass. 15/10/2018 n. 25737). Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse,
6 criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464). Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori, in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006,
n. 11660).
Infine, va precisato che tale vizio procedurale non può – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente – ritenersi sanato dall'adozione di un successivo verbale di accordo con le associazioni sindacali e dall'effettività del confronto con le stesse, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n.
15393). Va poi richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l.
223/91, in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro. L'interpretazione di tale disposizione, nonché l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88, per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 11.5.2000 n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di
7 concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
***
Venendo al caso di specie, il ricorrente è stato sospeso nel corso di diverse procedure, in quanto in servizio nell'unità sottogruppi lastratura.
In relazione alla prima procedura da cui è stato interessato il ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti, l'azienda con comunicazione del
27.04.2010 (cfr. doc. “comunicazione 27 aprile 2010”, all fasc. ric.) comunicava alle OO.SS. la volontà di procedere all'attivazione della CIGS per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, considerando la contrazione del mercato intervenuta dal secondo semestre del 2008, evidenziando che il programma avrebbe potuto risentire di modificazioni avuto riguardo all'andamento delle richieste di mercato, comportando periodi di attività a livello giornaliero o settimanale, con possibile richiamo del personale sulle linee Fiat Bravo, Croma e CI
EL e AT, e che qualora l'andamento di mercato non avesse consentito tale modalità l'azienda avrebbe esaminato altre modalità di rotazione. Tali criteri sono stati poi confermati nel successivo accordo, con la previsione di incontri per verificare la “sussistenza delle condizioni per la rotazione del personale.
Alla luce di tale documentazione, da un lato deve rilevarsi l'insussistenza della stessa natura “improvvisa e imprevista” dell'evento posto alla base della procedura (considerando che è la stessa a riferire di una Pt_3 contrazione del mercato che precede di quasi due anni l'attivazione della procedura), dall'altro, e per ciò che più interessa al caso di specie, emerge la genericità e indeterminatezza del contenuto della comunicazione, ripresa nell'accordo, in relazione al criterio di scelta dei lavoratori da sospendere.
Infatti, l' prevede una sospensione integrale, stabilendo tuttavia che Pt_3 per “l'andamento di mercato”, su base giornaliera o settimanale, alcuni dipendenti avrebbero potuto essere richiamati in servizio, per far fronte a esigenze produttive. Tale criterio non consente in alcun modo un sindacato
8 ex ante in merito alla sua effettiva applicazione, e in sostanza rimette alla mera discrezionalità del datore di lavoro nella determinazione dell'andamento del mercato e delle esigenze produttive, la scelta dei lavoratori da richiamare, senza alcuna effettiva rotazione. Non può infatti considerarsi legittimo un meccanismo di rotazione deciso ed attuato dal datore di lavoro “volta per volta” e del resto è anche scarsamente plausibile, per un'impresa di grandi dimensioni come la resistente, l'ipotesi di una riattivazione delle linee di produzione addirittura “a livello giornaliero o settimanale” senza alcuna forma di pianificazione ulteriore. Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, non essendo stato assolutamente chiarito il criterio in base al quale il ricorrente sia rimasto sospeso per il periodo interessato da tale procedura (durante l'anno 2011), l'obbligo datoriale non può considerarsi assolto, e tantomeno i vizi formali innanzi evidenziati possono ritenersi sanati per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali sopra descritti. Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. 223/1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/1975
e 2 DPR 218/2000), non essendo possibile determinare dalla lettura della comunicazione di avvio e dell'accordo in base a quale criterio il ricorrente sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per i periodi indicati in busta paga (dal gennaio a giugno del 2011), con sporadici richiami in servizio.
***
Quanto al secondo periodo di cassa integrazione, anche con riferimento alla procedura richiesta dall'azienda nel periodo oggetto del giudizio, risulta evidente la violazione dell'obbligo posto dal comma 7 dell'art. 1 L. 223/91, per cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio
1975 n. 164”.
Va valutato infatti quanto riportato nel verbale dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 28.5.2012, costituente il risultato dell'esame
9 congiunto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità della rotazione, per il primo periodo di CIGS.
L'accordo, nel merito, premesso l'obiettivo della riorganizzazione aziendale teso a sviluppare un programma di ristrutturazione al fine di “sviluppare un'area logistica d'eccellenza seguendo le logiche del World Class
Manufacturing; snellire i flussi logistici dello stabilimento "Cassino Plant" di
Piedimonte San Germano” e “creare, in coerenza con le più avanzate teorie e tecniche nel campo dell'ergonomia e dell'organizzazione del posto di lavoro, un'area di lavoro potenzialmente adatta anche al personale con idoneità specifiche, altrimenti non impiegabile o parzialmente impiegabile”, riconosce la necessità dell'intervento della CIGS per ristrutturazione aziendale per
“tutti i lavoratori dell' unità produttiva "Unità Sottogruppi " di Parte_2
Cassino e Villa Santa Lucia” . L'accordo ha poi previsto, quanto alla sospensione che “in concomitanza con la realizzazione del programma di ristrutturazione, è comunque prevista, nei limiti degli interventi impiantistici e delle opere strutturali sopra menzionati, delle tempistiche degli stessi e della formazione necessaria all'acquisizione di nuove capacità professionali, la continuazione delle attuali produzioni sulla base delle richieste di mercato relative ai modelli Fiat Bravo, CI EL, Alfa Romeo Giulietta, OV
AT e AT, con la conseguenza che il personale di stabilimento, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere chiamato in servizio in ragione dell'andamento delle esigenze produttive”. Si è poi precisato, quanto alle modalità di rotazione che la stessa sarà effettuata
“non essendo precisamente prevedibili i tempi di realizzazione degli stessi, in ragione degli interventi di ristrutturazione descritti e della tempistica degli stessi, nonché in ragione delle attività formative connesse alle nuove attività che verranno svolte nel fabbricato 13 del cosiddetto sito 6” specificando poi che “la rotazione del personale potrà essere variamente condizionata anche in ragione dell'andamento di mercato dei modelli prodotti nell'unità produttiva nonché delle professionalità necessarie all'attività produttiva e delle specifiche idoneità lavorative del personale”.
10 Successivamente, con accordo del 5 luglio 2013 la società resistente ha prorogato la procedura di CIGS per ristrutturazione per tutti i lavoratori addetti all'Unità Sottogruppi Lastratura anche per il periodo dal 26 agosto
2013 al 24 agosto 2014, prevedendo, con formula tendenzialmente analoga a quella utilizzata nel precedente verbale di accordo, in merito ai criteri di rotazione che la stessa sarebbe stata attuata “con modalità diversificate – in quanto a cadenza – in ragione degli interventi di ristrutturazione descritti, delle tempistiche degli stessi e della formazione prevista nonché in ragione delle attività richieste relative ai singoli modelli interessati sulla base della domanda di mercato e in relazione alle professionalità necessarie all'attività produttiva e delle specifiche idoneità lavorative del personale”.
La medesima formulazione è stata poi ripresa anche nella successiva comunicazione del 7.7.2014 e nel successivo verbale di accordo del
24.7.2014, di proroga della procedura fino al 23.8.2015.
I criteri così definiti, per tutte le procedure prese in esame, si presentano assolutamente indeterminati e generici, tenuto conto del fatto che l'operatività del meccanismo di rotazione, legata alla continuazione della produzione in alcune aree, viene parametrata esclusivamente all'andamento della ristrutturazione nonché alle esigenze di mercato, il che equivale a fornire criteri non definibili come di rotazione, in senso stretto, e dall'altro lato tautologici e determinabili soltanto ex post, e non certo in grado di fornire, per i singoli lavoratori, un'indicazione univoca e conoscibile ex ante in relazione alle ragioni della collocazione in CIGS. Pertanto, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui al ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici, e non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. 223/1991, 5, commi 4,
5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente, sia rimasto
11 sistematicamente quasi ininterrottamente sospeso in CIGS, senza che il datore di lavoro abbia peraltro fornito evidenza di comparazione tra la durata della sospensione del ricorrente e quanto avvenuto rispetto a tutti i dipendenti dello stabilimento interessati dalla procedura. Non può inoltre, come sopra chiarito, considerarsi sanata tale genericità dal raggiungimento di un accordo in sede sindacale, posto che le OO.SS. non sono state poste nella condizione di partecipare effettivamente alla determinazione degli stessi criteri proprio a causa dell'illegittimità procedurale commessa dal datore. Va anche precisato che l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità – se non all'arbitrio – del datore di lavoro, non configura una mera violazione del principio di rotazione, ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero – e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione – la collocazione in CIGS del ricorrente per ristrutturazione aziendale, con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale, quanto del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v. Cass. Sez. Un. 302/2000; Cass. 12137/2003).
Infatti, non si colgono nelle indicazioni riportate negli accordi sindacali citati sufficienti indicazioni in merito al programma produttivo dell'azienda, posto che una realtà di grandi dimensioni avrebbe ben potuto plausibilmente progettare con un minimo di specificità l'operatività della singola area produttiva anche nel periodo di ristrutturazione, o pianificare le necessità produttive e di mercato in modo maggiormente dettagliato e fornendo maggiori indicazioni in merito già nella comunicazione e nell'accordo con le organizzazioni sindacali. Deve apprezzarsi dunque in questo caso l'assoluta genericità e indeterminatezza del contenuto dei criteri alternativi o derogatori rispetto alla rotazione contenuti negli accordi, che ricollega la stessa rotazione dei lavoratori a non meglio specificate tempistiche di realizzazione degli interventi, oltre che a variabili molto vaghe e determinabili solo ex post, o comunque ancorate ad una valutazione in
12 merito alle esigenze tecnico produttive assolutamente generica e rimessa alla completa discrezionalità del datore di lavoro nell'esecuzione del programma di ristrutturazione, determinato peraltro a grandi linee.
Va infatti ricordato che le posizioni lavorative sulle quali far cadere la scelta di sospensione, devono essere individuate ex ante, ovvero sin dalla prima comunicazione ai sindacati, in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere (cfr Cass.,
12089/2016) e che dunque il richiamo all'andamento degli interventi di ristrutturazione, rimesso all'arbitrio del datore di lavoro non essendo indicato un programma di svolgimento degli stessi ed essendo questi neanche programmati nella loro entità, come può dedursi dalle proroghe della procedura di CIGS richieste per la medesima causale, non costituisce in alcun modo criterio univoco e idoneo a giustificare la sospensione alla luce dei principi già esposti.
In conclusione, in virtù della disapplicazione del decreto di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, e del provvedimento di sospensione, il ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in
CIGS, per come effettivamente risultanti dalle buste paga in atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e ridotti in virtù della limitata complessità della stessa, alla luce del carattere seriale che contraddistingue il contenzioso attivato e dei consolidati orientamenti del Tribunale sulle procedure in oggetto, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti di ammissione al beneficio della CIGS, l'illegittimità delle sospensioni in
CIGS di nelle giornate di sospensione Parte_1 riportate nelle buste paga in atti, ricadenti nel periodo dal 24.5.2010 al
22.5.2011 e nel periodo dal 11.6.2012 al 23.8.2015;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, della differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi come indicati in ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di
€ 2.109,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 11/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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