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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220006815905000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 01/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, avverso la cartella di pagamento n. 297 2022 00068159 05 000 notificata in data 20/10/2022, recante la somma di € 282,52 a titolo di tassa auto anno 2019, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce la violazione di legge per omessa notifica di avviso o messa in mora antecedentemente alla cartella, con violazione del diritto alla difesa dell'interessato e difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente ordinare la sospensione della cartella di pagamento n.
297 2022 00068159 05 000, notificata il 20/10/2022, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione provincia di Ragusa, e nel merito annullare il predetto atto con tutte le conseguenze di legge;
con le spese ed i compensi professionali.
All'udienza del 24/02/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, tenuto conto in particolare dell'insussistenza del periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 02/12/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ La cartella deve reputarsi adeguatamente motivata attraverso il riferimento al tributo omesso (Tassa automobilistica anno 2019) ed al veicolo per il quale lo stesso è dovuto.
Peraltro l'eventuale difetto di motivazione della cartella “non può, tuttavia, condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla va infine disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
e della Regione Sicilia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa in data 02 dicembre 2025.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220006815905000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 01/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, avverso la cartella di pagamento n. 297 2022 00068159 05 000 notificata in data 20/10/2022, recante la somma di € 282,52 a titolo di tassa auto anno 2019, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce la violazione di legge per omessa notifica di avviso o messa in mora antecedentemente alla cartella, con violazione del diritto alla difesa dell'interessato e difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente ordinare la sospensione della cartella di pagamento n.
297 2022 00068159 05 000, notificata il 20/10/2022, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione provincia di Ragusa, e nel merito annullare il predetto atto con tutte le conseguenze di legge;
con le spese ed i compensi professionali.
All'udienza del 24/02/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, tenuto conto in particolare dell'insussistenza del periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 02/12/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ La cartella deve reputarsi adeguatamente motivata attraverso il riferimento al tributo omesso (Tassa automobilistica anno 2019) ed al veicolo per il quale lo stesso è dovuto.
Peraltro l'eventuale difetto di motivazione della cartella “non può, tuttavia, condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla va infine disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
e della Regione Sicilia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa in data 02 dicembre 2025.
Il Presidente e Relatore