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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1802/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1
(PN), cap 33070, via Montagna n. 38, Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino;
contro
, C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
cap 04720, Beistrasse n.6, Germania, rappresentato e difeso dall'Avv. Erica
Caldara;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/9/2025 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione personale (e il divorzio) dal marito Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile in Caneva (PN) in data
19/1/2008, in regime di separazione dei beni. Con la domanda la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e un contributo al loro mantenimento a carico del padre.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha aderito alla domanda di separazione (e divorzio), chiedendo il rigetto della pretesa della moglie in tema di affidamento e un ridimensionamento delle pretese economiche della ricorrente.
All'udienza del 16/12/25 le parti sono state sentite dal Giudice relatore. Avendo
avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati riservati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Caneva (PN) in data 19/1/2008;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caneva (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 2001, parte 1, numero 1);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 19/12/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 25 Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1802/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1
(PN), cap 33070, via Montagna n. 38, Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino;
contro
, C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
cap 04720, Beistrasse n.6, Germania, rappresentato e difeso dall'Avv. Erica
Caldara;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/9/2025 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione personale (e il divorzio) dal marito Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile in Caneva (PN) in data
19/1/2008, in regime di separazione dei beni. Con la domanda la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e un contributo al loro mantenimento a carico del padre.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha aderito alla domanda di separazione (e divorzio), chiedendo il rigetto della pretesa della moglie in tema di affidamento e un ridimensionamento delle pretese economiche della ricorrente.
All'udienza del 16/12/25 le parti sono state sentite dal Giudice relatore. Avendo
avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati riservati i provvedimenti temporanei e urgenti e la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Caneva (PN) in data 19/1/2008;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caneva (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 2001, parte 1, numero 1);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 19/12/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 25 Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini