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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 784/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IN QUALITA' DI EREDE DI (C.F.: Parte_1 Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Zuccoli ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento status vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, dichiarato tenuto il al Controparte_3 riconoscimento quale vittima del dovere o equiparato, qualora si volesse attribuire al medesimo efficacia cogente, dichiarare il diritto all'inserimento del de cuius Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Pisa il 29.03.2023, nell'elenco ex art.
[...]
3, comma 3, DPR 243/2006 del 07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge
266/2005 ed ex Legge 204/2006 del 03/08/2006, conseguentemente dichiarare il
obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 243/2006 alla Controparte_3 coniuge superstite , e per l'effetto: accertata la dipendenza da causa di Parte_1 servizio e/o malattia professionale del “mesotelioma pleurico” che ha colpito il de cuius cagionandone il decesso, dichiarare e accertare il diritto della Persona_1 ricorrente , in qualità di coniuge superstite di al Parte_1 Persona_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato dello stesso de cuius ex art. 1 comma 563 o 564 della legge n. 266/2005, e conseguentemente obbligare
l'Amministrazione al riconoscimento nei suoi confronti di tutti i benefici di natura assistenziale e previdenziale connessi ex DPR 243/2006 e s.m.; dichiarare il diritto all'inserimento di nell'elenco ex art. 3, comma 3, DPR 243/2006 del Persona_1
07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 204/2006 del
03/08/2006; e per l'effetto ordinare e condannare le Amministrazioni Resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, alla corresponsione alla ricorrente sig.ra
, coniuge superstite, di tutti i benefici connessi al riconoscimento di Parte_1
Pag. 2 di 11 qualifica di vittima del dovere e/o equiparato del marito de cuius, previsti dal DPR 243 del 2006 e successive modificazioni come di seguito indicati: - assegno vitalizio avente natura di indennizzo ed esente da imposta Irpef di euro 500,00, e soggetto ad interessi ed a rivalutazione annua;
- speciale assegno vitalizio mensile di 1033 euro (articolo 2, comma 105, della legge n. 244/2007) soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. L.vo 503/1992, e successive modificazioni;
- la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e comma 5 della legge 206/2004, nella misura di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) o comunque in quella che sarà ritenuta massima;
- la doppia annualità della pensione ex art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007; -il diritto all'esenzione irpef della pensione di servizio, anche per militari non di leva, ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, legge di Bilancio 2017; -infine, tutti gli altri benefici connessi: esenzione ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lett.a) punto
2) DPR 243/2006); collocamento obbligatorio (art. 4, comma 1 lett. b) punto 2 del DPR
n. 243/2006); assegnazione di borse di studio;
assistenza psicologica a carico dello
Stato (ex art. 4 del DPR 243/2006); - qualsiasi altro beneficio che dovesse risultare dal riconoscimento dello status vittima del dovere e / o equiparato. Con vittoria di spese, refusione delle spese legali, delle spese per le consulenze di parte e di eventuale ctu”.
Per le parti resistenti , e Controparte_1 Controparte_2
: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso siccome Controparte_3 inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2024, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere per il marito deceduto, , nonché dei Persona_1 conseguenti benefici economici.
2. Nello specifico, la riferiva che il coniuge era stato dipendente presso il Pt_1
(Arsenale Marina Militare di Taranto) dal 1965 al 2004, anno in Controparte_3 cui era andato in pensione.
Pag. 3 di 11 3. Questa la carriera dello CC: 1) dal 1965 al 1968 “allievo operaio motorista” presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto;
2) dal 1968 al 1970, come leva militare,
“motorista navale” in Marina Militare (durante questo periodo, dopo una prima fase di addestramento, è stato imbarcato su diverse navi militari); 3) dal 08.11.1971
“motorista” nella categoria di operai comuni presso l'Arsenale Marina Militare di
Taranto (destinato alla Centrale Elettrica fino al 01.03.1974 e poi fino al 01.08.1974 destinato all'Officina Servizi Elettrici); 4) dal 01.08.1974 destinato alla Direzione
Lavori Generali (Ufficio matricola); 5) dal 1977 fino al collocamento in pensione
(01.02.2004), in quanto vincitore di concorso pubblico come coadiutore principale, ha svolto servizio nel ruolo della carriera esecutiva presso l'Ufficio Matricola, successivamente denominato Ufficio Governo del Personale presso l'Arsenale Marina
Militare di Taranto.
4. Nel settembre del 2022, a seguito di sintomi all'apparato respiratorio, veniva diagnosticato allo CC un mesotelioma pleurico. Dopo una serie di esami e terapie lo decedeva in data 29.03.2023. Per_1
5. Durante la malattia il coniuge della ricorrente chiedeva all' il riconoscimento CP_4 della malattia professionale. La pratica si concludeva con il riconoscimento di una rendita vitalizia per malattia professionale contratta in ambito lavorativo, con una percentuale di invalidità del 60%, successivamente aumentata al 90%.
6. In data 29.11.2022 l' Controparte_5 rilasciava allo il certificato di esposizione all'amianto, dichiarando
[...] Per_1
l'esposizione certa per tutto il periodo lavorativo, ovvero dal 1965 al 1973 come motorista navale e dal 1973 al 2004 come impiegato amministrativo presso l'Arsenale
Marina Militare di Taranto.
7. In data 29.11.2023, a seguito di richiesta di parte, è stato rilasciato dall' il CP_4 certificato di esposizione all'amianto in ambito lavorativo ex art. 13, comma 7, legge
257/1992 mod. legge 271/1993.
8. In data 26.01.2023, lo presentava richiesta al Persona_1 Controparte_3 per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere e conseguenti benefici economici in ambito lavorativo. L'istanza veniva rigettata, sostenendo che lo status di vittima del dovere doveva essere subordinato al riconoscimento della causa di
Pag. 4 di 11 servizio e nel caso di specie la causa di servizio non esisteva e non poteva essere concessa, posto che il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 aveva abrogato, per i dipendenti civili, l'istituto relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio per la patologia in questione. Nel rigetto, veniva altresì aggiunto che la predetta abrogazione (relativa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio) dispiegava il proprio effetto anche nei riguardi dell'attribuzione dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici.
9. La richiesta di riconoscimento di vittima del dovere del de cuius per il Persona_1 periodo della leva militare dal 1968 al 1970 non riceveva risposta da parte del
[...]
. CP_3
10. La ricorrente, in definitiva, depositando sia una consulenza medico legale sia una consulenza tecnico ambientale, sosteneva che il marito era stato esposto in modo significativo e costante all'amianto per tutto il periodo di lavoro svolto, compresi i due anni del servizio di leva presso la Marina Militare Italiana.
11. In data 25.07.2024 si costituivano in giudizio le parti resistenti, , Controparte_1
, , che contestavano le Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedevano il rigetto delle domande proposte.
12. In via preliminare, le resistenti chiedevano l'estromissione del Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva, in quanto detto ministero non si
[...] occupa dell'adozione del provvedimento attributivo del diritto chiesto dalla ricorrente, ma solo della fase di erogazione dei relativi benefici economici. Le stesse evidenziavano, altresì, la parziale carenza di legittimazione passiva del
[...]
, avendo competenza soltanto in riferimento all'inserimento delle posizioni CP_1 nella graduatoria unica nazionale.
13. Nel merito della domanda attorea, le parti resistenti contestavano la carenza di allegazione e prova circa le particolari condizioni in cui lo CC si sarebbe trovato ad operare nel periodo di leva militare, al fine di valutare il nesso causale con la patologia poi manifestatasi. La tipologia del servizio svolto e il verificarsi dell'evento erano stati rappresentati dalla ricorrente in modo generico. Ciò determinava l'impossibilità di accertare l'esistenza di un rischio specifico a cui lo sarebbe stato esposto nel Per_1
Pag. 5 di 11 periodo del servizio militare, da collegare alla malattia in questione sotto il profilo eziologico.
14. In riferimento al periodo di latenza del mesotelioma pleurico si contestava alla ricorrente che, pur trattandosi di un tempo molto ampio, esso non poteva superare i 15 anni, mentre nel caso di specie la malattia è stata diagnosticata dopo ben 52 anni.
Aggiungendo a tale considerazione che lo negli anni successivi, era stato Per_1 sottoposto ad una prolungata esposizione all'amianto per l'attività lavorativa svolta in seguito.
15. Inoltre, le parti resistenti eccepivano la mancanza della causa di servizio a fondamento dell'istanza della ricorrente nonché l'assenza di “particolari condizioni ambientali e operative” della stessa ovvero la straordinarietà del servizio svolto. Si evidenziava nell'atto di costituzione che il de cuius non aveva partecipato a particolari operazioni militari né era stato sottoposto per ragioni di servizio a particolari stress psico-fisici od operativi. Tutt'al più, sottolineavano i resistenti, allo è riconoscibile un rischio Per_1 generico e comune connesso all'insalubrità dell'ambiente di lavoro.
16. Senza necessità di istruttoria, all'udienza de 12.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
17. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
18. Preliminarmente va respinta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva delle parti resistenti, tenuto conto del petitum articolato nel ricorso e alla luce delle precisazioni fornite dalla ricorrente all'udienza del 10.09.2024, trattandosi di una domanda giudiziale finalizzata ad ottenere prestazioni da tutti e tre i ministeri chiamati in causa.
19. Nella valutazione del merito della causa è necessaria la distinzione fra lo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, legata al servizio assegnato al dipendente, e la sussistenza di particolari condizioni ambientali e operative legate a delle circostanze straordinarie che determinano un rischio maggiore rispetto a quello tipico dei compiti di istituto. Da quanto si evince dall'esposizione di parte ricorrente e dalla documentazione allegata si può arrivare ad affermare che il marito della ricorrente, per i compiti di
Pag. 6 di 11 servizio assegnati e per l'attività lavorativa svolta in concreto, fosse esposto ad un rischio specifico, essendo a diretto contatto con l'amianto, sia nel periodo svolto come militare (dal 1965 al 1974) sia nel periodo svolto come impiegato (dal 1974 al 2004).
Tuttavia, anche volendo ipotizzare e ammettere che lo abbia patito Per_1 un'esposizione diversa da quella ordinaria, così da essere esposto a un rischio specifico, difetta nel caso di specie una compiuta allegazione di circostanze che portino a ritenere che il dipendente in questione non si sia limitato a svolgere i normali compiti di servizio, ma abbia dovuto operare in condizioni ambientali ed operative del tutto particolari. Manca nel caso di specie l'indicazione e la prova del quid pluris, ovvero dello svolgimento da parte dell'interessato di attività pericolose in circostanze eccezionali. Sul punto si veda Cass. Sez. lavoro, sent. n. 22686/2018: “11. E', dunque, essenziale – perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:” (…) condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 12. Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 13. Le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte sopra citate hanno, dunque, concluso la disamina della fattispecie astratta ribadendo che occorre identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”; nonché Cass. Sez. lavoro, sent. n.
Pag. 7 di 11 24592/2018: “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative
"particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
20. Secondo la Suprema Corte, quindi, l'esposizione all'amianto non determina di per sé il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Seguendo le pronunce sopra menzionate del giudice di legittimità, si deve ritenere che, per quanto la normativa prevista a tutela delle vittime del dovere consenta di estendere la tutela anche a casi in cui vi siano condizioni di lavoro che illegittimamente vadano a ledere il diritto alla salute del dipendente, causando malattie professionali, in ogni caso è sempre necessario individuare una netta distinzione fra lo svolgimento ordinario del servizio e la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che comportano un rischio superiore rispetto a quello proprio dei compiti di istituto.
21. Ragionando in modo contrario, ovvero equiparando le particolari condizioni di lavoro alla loro nocività, si arriverebbe a estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere a tutte le ipotesi di violazione del dovere di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 del c.c. In tal modo, non si farebbe altro che far coincidere la causa di servizio con il riconoscimento qui richiesto, ommettendo di considerare il quid pluris che invece viene richiesto dalla legge.
22. Preme ricordare la più recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 8957/2023): “In tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità da causa di servizio né la semplice insalubrità delle ordinarie condizioni lavorative, ma è necessario che l'infermità sia riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative caratterizzate da circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Il
Pag. 8 di 11 giudice deve identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base dell'invalidità per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera nocività delle condizioni di lavoro. L'interpretazione che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività porterebbe ad un'indebita estensione del riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., facendo venir meno la necessaria linea di demarcazione con l'ordinario istituto della dipendenza da causa di servizio. Il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale non può consentire di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere, essendo necessario individuare uno specifico quid pluris attraverso il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative, che rappresenta
l'elemento specializzante richiesto dalla legge per l'attribuzione di tale status”.
Parimenti, l'ordinanza n. 10954/23 del giudice di legittimità: “In tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere per infermità contratta in servizio, non
è sufficiente la mera dipendenza da causa di servizio, dovendo sussistere un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro. Tale dipendenza deve essere necessariamente correlata a "particolari condizioni" ambientali od operative caratterizzate da circostanze straordinarie che determinano un rischio superiore a quello proprio dei normali compiti di istituto. Il giudice di merito deve valutare, caso per caso, l'esistenza di elementi concreti che comportino un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quello specifico compito. È da considerarsi "particolare" solo quella causa di danno che non sia comune alla generalità degli occupati che svolgano il medesimo servizio, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Il rischio generico connesso all'insalubrità ambientale, pur rilevante ai fini della responsabilità civile risarcitoria, non consente di per sé l'estensione della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere, essendo quest'ultima ancorata alla sussistenza di un rischio particolare e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”. Nella motivazione di tale ultimo provvedimento si legge: “(…) Invero,
Pag. 9 di 11 questa Corte ha di recente affermato (Sez. L, Sentenza n. 29819 del 12/10/2022) che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
23. Venendo al caso di specie, esaminati gli atti depositati, la parte ricorrente ha allegato e provato l'esposizione all'amianto dello CC nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa, prima come militare (fino al 1974), poi come civile (fino al pensionamento).
Tuttavia, non sono state indicate e, conseguentemente dimostrate, condizioni ambientali di lavoro eccezionali e particolari, a cui ancorare la richiesta di riconoscimento oggetto del presente giudizio. Sono state invece rappresentate condizioni ordinarie di lavoro, in riferimento a tutti i periodi di servizio svolto dal de cuius, caratterizzate da insalubrità e nocività dell'ambiente lavorativo, per la presenza di amianto, non in grado di integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Pag. 10 di 11 24. Per tali ragioni, in ossequio alle pronunce della Corte di Cassazione sopra menzionate in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative che riguardano il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta,
25. Le spese di lite, in ragione delle recenti pronunce di legittimità citate e alla luce della complessità delle questioni, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 11.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 784/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IN QUALITA' DI EREDE DI (C.F.: Parte_1 Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Zuccoli ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento status vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, dichiarato tenuto il al Controparte_3 riconoscimento quale vittima del dovere o equiparato, qualora si volesse attribuire al medesimo efficacia cogente, dichiarare il diritto all'inserimento del de cuius Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Pisa il 29.03.2023, nell'elenco ex art.
[...]
3, comma 3, DPR 243/2006 del 07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge
266/2005 ed ex Legge 204/2006 del 03/08/2006, conseguentemente dichiarare il
obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 243/2006 alla Controparte_3 coniuge superstite , e per l'effetto: accertata la dipendenza da causa di Parte_1 servizio e/o malattia professionale del “mesotelioma pleurico” che ha colpito il de cuius cagionandone il decesso, dichiarare e accertare il diritto della Persona_1 ricorrente , in qualità di coniuge superstite di al Parte_1 Persona_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato dello stesso de cuius ex art. 1 comma 563 o 564 della legge n. 266/2005, e conseguentemente obbligare
l'Amministrazione al riconoscimento nei suoi confronti di tutti i benefici di natura assistenziale e previdenziale connessi ex DPR 243/2006 e s.m.; dichiarare il diritto all'inserimento di nell'elenco ex art. 3, comma 3, DPR 243/2006 del Persona_1
07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 204/2006 del
03/08/2006; e per l'effetto ordinare e condannare le Amministrazioni Resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, alla corresponsione alla ricorrente sig.ra
, coniuge superstite, di tutti i benefici connessi al riconoscimento di Parte_1
Pag. 2 di 11 qualifica di vittima del dovere e/o equiparato del marito de cuius, previsti dal DPR 243 del 2006 e successive modificazioni come di seguito indicati: - assegno vitalizio avente natura di indennizzo ed esente da imposta Irpef di euro 500,00, e soggetto ad interessi ed a rivalutazione annua;
- speciale assegno vitalizio mensile di 1033 euro (articolo 2, comma 105, della legge n. 244/2007) soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. L.vo 503/1992, e successive modificazioni;
- la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e comma 5 della legge 206/2004, nella misura di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) o comunque in quella che sarà ritenuta massima;
- la doppia annualità della pensione ex art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007; -il diritto all'esenzione irpef della pensione di servizio, anche per militari non di leva, ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, legge di Bilancio 2017; -infine, tutti gli altri benefici connessi: esenzione ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lett.a) punto
2) DPR 243/2006); collocamento obbligatorio (art. 4, comma 1 lett. b) punto 2 del DPR
n. 243/2006); assegnazione di borse di studio;
assistenza psicologica a carico dello
Stato (ex art. 4 del DPR 243/2006); - qualsiasi altro beneficio che dovesse risultare dal riconoscimento dello status vittima del dovere e / o equiparato. Con vittoria di spese, refusione delle spese legali, delle spese per le consulenze di parte e di eventuale ctu”.
Per le parti resistenti , e Controparte_1 Controparte_2
: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso siccome Controparte_3 inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2024, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere per il marito deceduto, , nonché dei Persona_1 conseguenti benefici economici.
2. Nello specifico, la riferiva che il coniuge era stato dipendente presso il Pt_1
(Arsenale Marina Militare di Taranto) dal 1965 al 2004, anno in Controparte_3 cui era andato in pensione.
Pag. 3 di 11 3. Questa la carriera dello CC: 1) dal 1965 al 1968 “allievo operaio motorista” presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto;
2) dal 1968 al 1970, come leva militare,
“motorista navale” in Marina Militare (durante questo periodo, dopo una prima fase di addestramento, è stato imbarcato su diverse navi militari); 3) dal 08.11.1971
“motorista” nella categoria di operai comuni presso l'Arsenale Marina Militare di
Taranto (destinato alla Centrale Elettrica fino al 01.03.1974 e poi fino al 01.08.1974 destinato all'Officina Servizi Elettrici); 4) dal 01.08.1974 destinato alla Direzione
Lavori Generali (Ufficio matricola); 5) dal 1977 fino al collocamento in pensione
(01.02.2004), in quanto vincitore di concorso pubblico come coadiutore principale, ha svolto servizio nel ruolo della carriera esecutiva presso l'Ufficio Matricola, successivamente denominato Ufficio Governo del Personale presso l'Arsenale Marina
Militare di Taranto.
4. Nel settembre del 2022, a seguito di sintomi all'apparato respiratorio, veniva diagnosticato allo CC un mesotelioma pleurico. Dopo una serie di esami e terapie lo decedeva in data 29.03.2023. Per_1
5. Durante la malattia il coniuge della ricorrente chiedeva all' il riconoscimento CP_4 della malattia professionale. La pratica si concludeva con il riconoscimento di una rendita vitalizia per malattia professionale contratta in ambito lavorativo, con una percentuale di invalidità del 60%, successivamente aumentata al 90%.
6. In data 29.11.2022 l' Controparte_5 rilasciava allo il certificato di esposizione all'amianto, dichiarando
[...] Per_1
l'esposizione certa per tutto il periodo lavorativo, ovvero dal 1965 al 1973 come motorista navale e dal 1973 al 2004 come impiegato amministrativo presso l'Arsenale
Marina Militare di Taranto.
7. In data 29.11.2023, a seguito di richiesta di parte, è stato rilasciato dall' il CP_4 certificato di esposizione all'amianto in ambito lavorativo ex art. 13, comma 7, legge
257/1992 mod. legge 271/1993.
8. In data 26.01.2023, lo presentava richiesta al Persona_1 Controparte_3 per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere e conseguenti benefici economici in ambito lavorativo. L'istanza veniva rigettata, sostenendo che lo status di vittima del dovere doveva essere subordinato al riconoscimento della causa di
Pag. 4 di 11 servizio e nel caso di specie la causa di servizio non esisteva e non poteva essere concessa, posto che il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 aveva abrogato, per i dipendenti civili, l'istituto relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio per la patologia in questione. Nel rigetto, veniva altresì aggiunto che la predetta abrogazione (relativa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio) dispiegava il proprio effetto anche nei riguardi dell'attribuzione dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici.
9. La richiesta di riconoscimento di vittima del dovere del de cuius per il Persona_1 periodo della leva militare dal 1968 al 1970 non riceveva risposta da parte del
[...]
. CP_3
10. La ricorrente, in definitiva, depositando sia una consulenza medico legale sia una consulenza tecnico ambientale, sosteneva che il marito era stato esposto in modo significativo e costante all'amianto per tutto il periodo di lavoro svolto, compresi i due anni del servizio di leva presso la Marina Militare Italiana.
11. In data 25.07.2024 si costituivano in giudizio le parti resistenti, , Controparte_1
, , che contestavano le Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedevano il rigetto delle domande proposte.
12. In via preliminare, le resistenti chiedevano l'estromissione del Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva, in quanto detto ministero non si
[...] occupa dell'adozione del provvedimento attributivo del diritto chiesto dalla ricorrente, ma solo della fase di erogazione dei relativi benefici economici. Le stesse evidenziavano, altresì, la parziale carenza di legittimazione passiva del
[...]
, avendo competenza soltanto in riferimento all'inserimento delle posizioni CP_1 nella graduatoria unica nazionale.
13. Nel merito della domanda attorea, le parti resistenti contestavano la carenza di allegazione e prova circa le particolari condizioni in cui lo CC si sarebbe trovato ad operare nel periodo di leva militare, al fine di valutare il nesso causale con la patologia poi manifestatasi. La tipologia del servizio svolto e il verificarsi dell'evento erano stati rappresentati dalla ricorrente in modo generico. Ciò determinava l'impossibilità di accertare l'esistenza di un rischio specifico a cui lo sarebbe stato esposto nel Per_1
Pag. 5 di 11 periodo del servizio militare, da collegare alla malattia in questione sotto il profilo eziologico.
14. In riferimento al periodo di latenza del mesotelioma pleurico si contestava alla ricorrente che, pur trattandosi di un tempo molto ampio, esso non poteva superare i 15 anni, mentre nel caso di specie la malattia è stata diagnosticata dopo ben 52 anni.
Aggiungendo a tale considerazione che lo negli anni successivi, era stato Per_1 sottoposto ad una prolungata esposizione all'amianto per l'attività lavorativa svolta in seguito.
15. Inoltre, le parti resistenti eccepivano la mancanza della causa di servizio a fondamento dell'istanza della ricorrente nonché l'assenza di “particolari condizioni ambientali e operative” della stessa ovvero la straordinarietà del servizio svolto. Si evidenziava nell'atto di costituzione che il de cuius non aveva partecipato a particolari operazioni militari né era stato sottoposto per ragioni di servizio a particolari stress psico-fisici od operativi. Tutt'al più, sottolineavano i resistenti, allo è riconoscibile un rischio Per_1 generico e comune connesso all'insalubrità dell'ambiente di lavoro.
16. Senza necessità di istruttoria, all'udienza de 12.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
17. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
18. Preliminarmente va respinta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva delle parti resistenti, tenuto conto del petitum articolato nel ricorso e alla luce delle precisazioni fornite dalla ricorrente all'udienza del 10.09.2024, trattandosi di una domanda giudiziale finalizzata ad ottenere prestazioni da tutti e tre i ministeri chiamati in causa.
19. Nella valutazione del merito della causa è necessaria la distinzione fra lo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, legata al servizio assegnato al dipendente, e la sussistenza di particolari condizioni ambientali e operative legate a delle circostanze straordinarie che determinano un rischio maggiore rispetto a quello tipico dei compiti di istituto. Da quanto si evince dall'esposizione di parte ricorrente e dalla documentazione allegata si può arrivare ad affermare che il marito della ricorrente, per i compiti di
Pag. 6 di 11 servizio assegnati e per l'attività lavorativa svolta in concreto, fosse esposto ad un rischio specifico, essendo a diretto contatto con l'amianto, sia nel periodo svolto come militare (dal 1965 al 1974) sia nel periodo svolto come impiegato (dal 1974 al 2004).
Tuttavia, anche volendo ipotizzare e ammettere che lo abbia patito Per_1 un'esposizione diversa da quella ordinaria, così da essere esposto a un rischio specifico, difetta nel caso di specie una compiuta allegazione di circostanze che portino a ritenere che il dipendente in questione non si sia limitato a svolgere i normali compiti di servizio, ma abbia dovuto operare in condizioni ambientali ed operative del tutto particolari. Manca nel caso di specie l'indicazione e la prova del quid pluris, ovvero dello svolgimento da parte dell'interessato di attività pericolose in circostanze eccezionali. Sul punto si veda Cass. Sez. lavoro, sent. n. 22686/2018: “11. E', dunque, essenziale – perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:” (…) condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 12. Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 13. Le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte sopra citate hanno, dunque, concluso la disamina della fattispecie astratta ribadendo che occorre identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”; nonché Cass. Sez. lavoro, sent. n.
Pag. 7 di 11 24592/2018: “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative
"particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
20. Secondo la Suprema Corte, quindi, l'esposizione all'amianto non determina di per sé il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Seguendo le pronunce sopra menzionate del giudice di legittimità, si deve ritenere che, per quanto la normativa prevista a tutela delle vittime del dovere consenta di estendere la tutela anche a casi in cui vi siano condizioni di lavoro che illegittimamente vadano a ledere il diritto alla salute del dipendente, causando malattie professionali, in ogni caso è sempre necessario individuare una netta distinzione fra lo svolgimento ordinario del servizio e la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che comportano un rischio superiore rispetto a quello proprio dei compiti di istituto.
21. Ragionando in modo contrario, ovvero equiparando le particolari condizioni di lavoro alla loro nocività, si arriverebbe a estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere a tutte le ipotesi di violazione del dovere di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 del c.c. In tal modo, non si farebbe altro che far coincidere la causa di servizio con il riconoscimento qui richiesto, ommettendo di considerare il quid pluris che invece viene richiesto dalla legge.
22. Preme ricordare la più recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 8957/2023): “In tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità da causa di servizio né la semplice insalubrità delle ordinarie condizioni lavorative, ma è necessario che l'infermità sia riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative caratterizzate da circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Il
Pag. 8 di 11 giudice deve identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base dell'invalidità per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera nocività delle condizioni di lavoro. L'interpretazione che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività porterebbe ad un'indebita estensione del riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., facendo venir meno la necessaria linea di demarcazione con l'ordinario istituto della dipendenza da causa di servizio. Il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale non può consentire di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere, essendo necessario individuare uno specifico quid pluris attraverso il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative, che rappresenta
l'elemento specializzante richiesto dalla legge per l'attribuzione di tale status”.
Parimenti, l'ordinanza n. 10954/23 del giudice di legittimità: “In tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere per infermità contratta in servizio, non
è sufficiente la mera dipendenza da causa di servizio, dovendo sussistere un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro. Tale dipendenza deve essere necessariamente correlata a "particolari condizioni" ambientali od operative caratterizzate da circostanze straordinarie che determinano un rischio superiore a quello proprio dei normali compiti di istituto. Il giudice di merito deve valutare, caso per caso, l'esistenza di elementi concreti che comportino un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quello specifico compito. È da considerarsi "particolare" solo quella causa di danno che non sia comune alla generalità degli occupati che svolgano il medesimo servizio, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Il rischio generico connesso all'insalubrità ambientale, pur rilevante ai fini della responsabilità civile risarcitoria, non consente di per sé l'estensione della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere, essendo quest'ultima ancorata alla sussistenza di un rischio particolare e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”. Nella motivazione di tale ultimo provvedimento si legge: “(…) Invero,
Pag. 9 di 11 questa Corte ha di recente affermato (Sez. L, Sentenza n. 29819 del 12/10/2022) che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
23. Venendo al caso di specie, esaminati gli atti depositati, la parte ricorrente ha allegato e provato l'esposizione all'amianto dello CC nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa, prima come militare (fino al 1974), poi come civile (fino al pensionamento).
Tuttavia, non sono state indicate e, conseguentemente dimostrate, condizioni ambientali di lavoro eccezionali e particolari, a cui ancorare la richiesta di riconoscimento oggetto del presente giudizio. Sono state invece rappresentate condizioni ordinarie di lavoro, in riferimento a tutti i periodi di servizio svolto dal de cuius, caratterizzate da insalubrità e nocività dell'ambiente lavorativo, per la presenza di amianto, non in grado di integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Pag. 10 di 11 24. Per tali ragioni, in ossequio alle pronunce della Corte di Cassazione sopra menzionate in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative che riguardano il riconoscimento dello status di vittima del dovere, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta,
25. Le spese di lite, in ragione delle recenti pronunce di legittimità citate e alla luce della complessità delle questioni, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 11.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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