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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'8.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di milano n. 1074/2024, pubblicata il 29/01/2024,
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) con gli Avv. Giulia Del Poggio e Parte_2 C.F._2
Antonello Liardi
-APPELLANTI
CONTRO in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da ( C.F. con gli
[...] Controparte_3 P.IVA_1
Avv. Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024, pubblicata il
29/01/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
PER e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
pagina 1 di 7 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 1074/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano il 26 gennaio 2024, pubbl. il 29/01/2024 nella causa RG n. 31937/2022 notificata telematicamente in data 7 febbraio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore dei legali antistatari.
PER Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a conferma delle statuizioni assunte in sede di Sentenza
e contrariis reiectis, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello dei sig.ri e con conseguente conferma Parte_1 Parte_2 di quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074 pubblicata in data 29 gennaio 2024, emessa all'esito del giudizio di opposizione a precetto rubricato al R.G. n. 31937/2022; IN OGNI CASO:
➢ emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
➢ con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
e si opponevano al precetto intimato nei loro confronti da Parte_1 Parte_2 in forza di titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario stipulato con Controparte_1
Banco di Sardegna S.p.a. il 21.07.2008 lamentando:
- carenza di legittimazione attiva di non essendo il credito derivante dal mutuo CP_1 ricompreso nella cessione intervenuta tra Banco di Sardegna e CP_1
- nullità del tasso di interesse moratorio del mutuo per superamento del tasso soglia d'usura a partire da ottobre 2015;
- nullità del mutuo per essere stato concesso in difetto di adeguata valutazione del merito creditizio e, quindi in violazione della normativa di settore e del principio di buona fede;
pagina 2 di 7 - non corretta applicazione, da parte di delle condizioni del mutuo relative agli CP_1 interessi moratori, non essendo mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine;
- errore nella quantificazione del credito di cui al precetto che sarebbe inferiore siccome ridotto da ulteriori versamenti effettuati ma non considerati.
Chiedevano inoltre la sospensione della provvisoria esecutività del precetto, insistendo altresì per la pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In via istruttoria chiedevano di ordinare a la produzione del contratto di cessione e della procura CP_1 speciale conferita a e , nonchè di disporsi CTU contabile volta a determinare CP_4 CP_5 le somme effettivamente dovute.
Si costituiva in giudizio opponendosi in via preliminare all'istanza cautelare CP_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione oltre che delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice.
Respinta l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie, il giudizio esitava nella sentenza 1074/2024 che rigettava integralmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello e Parte_1 Parte_2 deducendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
• violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per aver riconosciuto legittimata ad agire 4 nel giudizio di prime cure non essendo provata la cessione del credito Controparte_6 da parte dell'originario mutuante Banco di Sardegna S.p.a;
• violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 184 c.p.c. laddove il Tribunale, nonostante l'essenzialità ai fini del decidere, non ha ammesso la prove articolate dagli opponenti;
• violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del mutuo e 16 delle condizioni generali di contatto non avendo parte appellata comunicato agli odierni appellanti la perdita del beneficio del termine;
• contraddittorietà nella motivazione in relazione ai versamenti effettuati dai signori e Pt_1
Pt_2
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dagli appellanti e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa, all'udienza dell'11.3.2025, veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 20.3.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure, nel riconoscere la legittimazione ad agire degli intimanti avrebbe applicato in modo erroneo quanto stabilito dall'art. 100 c.p.c.
In particolare gli appellanti lamentano la mancata prova della titolarità del credito portato dal precetto opposto in quanto non sarebbe stata data idonea prova dell'intervenuta cessione del credito dall'originario mutuante Banco di Sardegna a non avendo Controparte_1 quest'ultima prodotto in atti il contratto di cessione e non essendo a tal fine sufficiente la prova della notificazione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L'assunto non è condivisibile.
Va premesso che il contratto di cessione del credito non richiede la forma scritta ad substantiam pertanto, ove non sia prodotto il contratto, risulta del tutto ammissibile la prova per presunzione ai sensi dell'art. 2721, 2725 e 2729 c.c.
Quanto in particolare al valore probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione occorre osservare quanto segue.
In punto di prova della cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (…)”
(Cass. Civ. Ord. n. 3405/2024).
In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione l'avviso pubblicato sulla
G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.
A tal fine può certamente essere valutato il fatto che la cessionaria sia nel possesso dell'originario contratto di finanziamento/mutuo, circostanza che integra invero una presunzione grave e precisa perché corrispondente al disposto dell'art. 1262 c.c.
Nel caso di specie, oltre alla Gazzetta Ufficiale del 14.06.2018, la cessionaria ha prodotto l'originale del contratto di mutuo del 21.07.2008, la dichiarazione di cessione sottoscritta dal
Direttore Generale del Banco di Sardegna S.p.A. in data 05.10.2022 nonché Elenco Borrower
NDG estratto dal sito del Banco di Sardegna S.p.A..
La Corte, dunque, non può che condividere quanto statuito dal Tribunale in primo grado che ha ritenuto provata la cessione, e dunque la titolarità del credito in capo a avuto CP_1 riguardo non solo all'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma alle complessive risultanze di fatto documentate dalla parte.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto. pagina 4 di 7 Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 184 c.p.c..
Secondo la prospettazione degli appellanti il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la prove articolate dagli opponenti e in particolare la CTU per la rideterminazione delle somme dovute in favore di a fronte delle contestazioni sia sull'usurarietà CP_1 degli interessi di mora sia con riferimento ai versamenti effettuati.
L'assunto non può essere condiviso.
Gli allora opponenti non hanno mai dettagliato le proprie contestazioni circa l'asserita natura usuraria degli interessi di mora del mutuo, omettendo di fornire puntuali indicazioni sui periodi di asserito sforamento del tasso soglia e neppure hanno prodotto prove circa l'asserito versamento di somme maggiori rispetto a quelle dichiarate nel precetto.
Come noto, per giurisprudenza consolidata, la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
È precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Appare dunque del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado di rigettare l'istanza istruttoria di CTU in quanto inammissibile in considerazione del carattere evidentemente esplorativo.
Anche il secondo motivo di gravame è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano l'errata applicazione degli interessi di mora ai sensi degli artt. 6 del contratto di mutuo e 16 delle condizioni generali di contratto, per non essere mai stata intimata la mora o essere stata mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
L'assunto è infondato in quanto documentalmente contraddetto dal doc. 16 prodotto da parte appellata che prova che la decadenza dal beneficio del termine è stata intimata con raccomandata recapitata il 4.7.2014.
A ben vedere peraltro gli appellanti contestano non la ricezione della comunicazione ma unicamente il recapito in luogo diverso dalla propria residenza o dal domicilio eletto in contratto.
ha tuttavia dato prova trattarsi di un ufficio della società degli appellanti, agli CP_1 stessi pacificamente riferibile.
pagina 5 di 7 Inoltre va considerato che vi sono stati numerosi altri atti ricevuti dagli appellanti idonei a determinare la decadenza dal beneficio del termine, ultimo in ordine cronologico lo stesso precetto opposto, ragione per la quale non risulta possibile ritenere che allo stato non sia dovuta la quota capitale delle rate non ancora scadute.
Con il quarto motivo di opposizione gli appellanti sostengono di avere effettuato versamenti per importi maggiori di quelli conteggiati per la complessiva somma di € 70.000,00.
A prescindere invero dalla genericità dell'allegazione rimasta non documentata, la cui prova grava certamente sugli stessi, trattandosi di prova dell'adempimento, va considerato che parte appellata ha in ogni caso documentato di aver correttamente decurtato dal dovuto i due pagamenti di luglio e agosto 2017 per un totale complessivo di € 50.000,00 dovendosi invece imputare gli ulteriori € 20.000 versati al ripianamento dell'esposizione debitoria del conto corrente.
In conclusione nessuno dei motivi di gravame è meritevole di accoglimento e l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1074/2024.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di e Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il presente giudizio di Parte_2 CP_1 appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio (€ 7.418,00), introduttiva (€ 4.313,00) e decisoria ( € 12.333,00) e minimi per la fase di trattazione ( €
4.969,00), consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2022 per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024 così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 29.033,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 20.3.2025.
pagina 6 di 7 Il Cons. estensore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'8.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di milano n. 1074/2024, pubblicata il 29/01/2024,
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) con gli Avv. Giulia Del Poggio e Parte_2 C.F._2
Antonello Liardi
-APPELLANTI
CONTRO in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da ( C.F. con gli
[...] Controparte_3 P.IVA_1
Avv. Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024, pubblicata il
29/01/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
PER e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
pagina 1 di 7 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 1074/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano il 26 gennaio 2024, pubbl. il 29/01/2024 nella causa RG n. 31937/2022 notificata telematicamente in data 7 febbraio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite con compenso calcolato ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio in favore dei legali antistatari.
PER Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a conferma delle statuizioni assunte in sede di Sentenza
e contrariis reiectis, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello dei sig.ri e con conseguente conferma Parte_1 Parte_2 di quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074 pubblicata in data 29 gennaio 2024, emessa all'esito del giudizio di opposizione a precetto rubricato al R.G. n. 31937/2022; IN OGNI CASO:
➢ emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
➢ con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
e si opponevano al precetto intimato nei loro confronti da Parte_1 Parte_2 in forza di titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario stipulato con Controparte_1
Banco di Sardegna S.p.a. il 21.07.2008 lamentando:
- carenza di legittimazione attiva di non essendo il credito derivante dal mutuo CP_1 ricompreso nella cessione intervenuta tra Banco di Sardegna e CP_1
- nullità del tasso di interesse moratorio del mutuo per superamento del tasso soglia d'usura a partire da ottobre 2015;
- nullità del mutuo per essere stato concesso in difetto di adeguata valutazione del merito creditizio e, quindi in violazione della normativa di settore e del principio di buona fede;
pagina 2 di 7 - non corretta applicazione, da parte di delle condizioni del mutuo relative agli CP_1 interessi moratori, non essendo mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine;
- errore nella quantificazione del credito di cui al precetto che sarebbe inferiore siccome ridotto da ulteriori versamenti effettuati ma non considerati.
Chiedevano inoltre la sospensione della provvisoria esecutività del precetto, insistendo altresì per la pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In via istruttoria chiedevano di ordinare a la produzione del contratto di cessione e della procura CP_1 speciale conferita a e , nonchè di disporsi CTU contabile volta a determinare CP_4 CP_5 le somme effettivamente dovute.
Si costituiva in giudizio opponendosi in via preliminare all'istanza cautelare CP_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione oltre che delle istanze istruttorie dedotte da parte attrice.
Respinta l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie, il giudizio esitava nella sentenza 1074/2024 che rigettava integralmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello e Parte_1 Parte_2 deducendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
• violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per aver riconosciuto legittimata ad agire 4 nel giudizio di prime cure non essendo provata la cessione del credito Controparte_6 da parte dell'originario mutuante Banco di Sardegna S.p.a;
• violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 184 c.p.c. laddove il Tribunale, nonostante l'essenzialità ai fini del decidere, non ha ammesso la prove articolate dagli opponenti;
• violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del mutuo e 16 delle condizioni generali di contatto non avendo parte appellata comunicato agli odierni appellanti la perdita del beneficio del termine;
• contraddittorietà nella motivazione in relazione ai versamenti effettuati dai signori e Pt_1
Pt_2
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dagli appellanti e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa, all'udienza dell'11.3.2025, veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 20.3.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure, nel riconoscere la legittimazione ad agire degli intimanti avrebbe applicato in modo erroneo quanto stabilito dall'art. 100 c.p.c.
In particolare gli appellanti lamentano la mancata prova della titolarità del credito portato dal precetto opposto in quanto non sarebbe stata data idonea prova dell'intervenuta cessione del credito dall'originario mutuante Banco di Sardegna a non avendo Controparte_1 quest'ultima prodotto in atti il contratto di cessione e non essendo a tal fine sufficiente la prova della notificazione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L'assunto non è condivisibile.
Va premesso che il contratto di cessione del credito non richiede la forma scritta ad substantiam pertanto, ove non sia prodotto il contratto, risulta del tutto ammissibile la prova per presunzione ai sensi dell'art. 2721, 2725 e 2729 c.c.
Quanto in particolare al valore probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione occorre osservare quanto segue.
In punto di prova della cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (…)”
(Cass. Civ. Ord. n. 3405/2024).
In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione l'avviso pubblicato sulla
G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.
A tal fine può certamente essere valutato il fatto che la cessionaria sia nel possesso dell'originario contratto di finanziamento/mutuo, circostanza che integra invero una presunzione grave e precisa perché corrispondente al disposto dell'art. 1262 c.c.
Nel caso di specie, oltre alla Gazzetta Ufficiale del 14.06.2018, la cessionaria ha prodotto l'originale del contratto di mutuo del 21.07.2008, la dichiarazione di cessione sottoscritta dal
Direttore Generale del Banco di Sardegna S.p.A. in data 05.10.2022 nonché Elenco Borrower
NDG estratto dal sito del Banco di Sardegna S.p.A..
La Corte, dunque, non può che condividere quanto statuito dal Tribunale in primo grado che ha ritenuto provata la cessione, e dunque la titolarità del credito in capo a avuto CP_1 riguardo non solo all'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma alle complessive risultanze di fatto documentate dalla parte.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto. pagina 4 di 7 Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 184 c.p.c..
Secondo la prospettazione degli appellanti il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la prove articolate dagli opponenti e in particolare la CTU per la rideterminazione delle somme dovute in favore di a fronte delle contestazioni sia sull'usurarietà CP_1 degli interessi di mora sia con riferimento ai versamenti effettuati.
L'assunto non può essere condiviso.
Gli allora opponenti non hanno mai dettagliato le proprie contestazioni circa l'asserita natura usuraria degli interessi di mora del mutuo, omettendo di fornire puntuali indicazioni sui periodi di asserito sforamento del tasso soglia e neppure hanno prodotto prove circa l'asserito versamento di somme maggiori rispetto a quelle dichiarate nel precetto.
Come noto, per giurisprudenza consolidata, la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
È precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Appare dunque del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado di rigettare l'istanza istruttoria di CTU in quanto inammissibile in considerazione del carattere evidentemente esplorativo.
Anche il secondo motivo di gravame è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano l'errata applicazione degli interessi di mora ai sensi degli artt. 6 del contratto di mutuo e 16 delle condizioni generali di contratto, per non essere mai stata intimata la mora o essere stata mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
L'assunto è infondato in quanto documentalmente contraddetto dal doc. 16 prodotto da parte appellata che prova che la decadenza dal beneficio del termine è stata intimata con raccomandata recapitata il 4.7.2014.
A ben vedere peraltro gli appellanti contestano non la ricezione della comunicazione ma unicamente il recapito in luogo diverso dalla propria residenza o dal domicilio eletto in contratto.
ha tuttavia dato prova trattarsi di un ufficio della società degli appellanti, agli CP_1 stessi pacificamente riferibile.
pagina 5 di 7 Inoltre va considerato che vi sono stati numerosi altri atti ricevuti dagli appellanti idonei a determinare la decadenza dal beneficio del termine, ultimo in ordine cronologico lo stesso precetto opposto, ragione per la quale non risulta possibile ritenere che allo stato non sia dovuta la quota capitale delle rate non ancora scadute.
Con il quarto motivo di opposizione gli appellanti sostengono di avere effettuato versamenti per importi maggiori di quelli conteggiati per la complessiva somma di € 70.000,00.
A prescindere invero dalla genericità dell'allegazione rimasta non documentata, la cui prova grava certamente sugli stessi, trattandosi di prova dell'adempimento, va considerato che parte appellata ha in ogni caso documentato di aver correttamente decurtato dal dovuto i due pagamenti di luglio e agosto 2017 per un totale complessivo di € 50.000,00 dovendosi invece imputare gli ulteriori € 20.000 versati al ripianamento dell'esposizione debitoria del conto corrente.
In conclusione nessuno dei motivi di gravame è meritevole di accoglimento e l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1074/2024.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di e Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il presente giudizio di Parte_2 CP_1 appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio (€ 7.418,00), introduttiva (€ 4.313,00) e decisoria ( € 12.333,00) e minimi per la fase di trattazione ( €
4.969,00), consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2022 per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024 così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 29.033,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 20.3.2025.
pagina 6 di 7 Il Cons. estensore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
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