Decreto cautelare 4 novembre 2025
Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13281 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato IZ LO , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, proposto il 3/11/2025:
per l'annullamento – previa tutela cautelare -
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Doha di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/00004810, notificato in data 3/9/2025.
- di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte ove lede la destinataria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 12\1\2026:
Per l’annullamento
- Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025//00004810, notificato in data 3 settembre 2025.
- Del provvedimento prot. n. 3047 dell’8 dicembre 2025.
- Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RO IA AN ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con Ordinanza n. 20721/2025, il Collegio - considerando plausibili le documentate deduzioni del ricorrente - ha disposto il riesame dell’impugnato provvedimento di diniego del visto per motivi di studio n. 2315 del 3/9/2015 , impugnato con il ricorso introduttivo, motivato – dalla Rappresentanza Diplomatica a Doha – con il difetto del requisito economico – ravvisando l’inidoneità della documentazione prodotta dall’istante – e prospettando il cd. rischio migratorio . Nondimeno la competente Sede Diplomatica ha confermato precedente rifiuto, con provvedimento n. 3047 dell’8/12/2025. A sua volta, impugnato - in sede di motivi aggiunti - dal ricorrente.
Considerato che
- ad avviso del Collegio, il provvedimento negativo, da ultimo, emesso dall’ Ambasciata a Doha costituisce una mera conferma del precedente diniego, in base a una pseudo- istruttoria, efficacemente confutata dal ricorrente, laddove evidenzia l’omissione di una” valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione prodotta. Nel caso di specie, l’Ambasciata si è limitata a ribadire le precedenti valutazioni, senza svolgere alcuna istruttoria ulteriore né spiegare per quali ragioni la documentazione economica prodotta non sarebbe idonea ”. Pertanto, il Collegio annulla entrambi i provvedimenti impugnati e dispone che le spese di lite vengano liquidate - in misura forfettaria - conformemente all’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso , come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto - annulla i provvedimenti impugnati.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, ove versato – in € 2.000 (duemila/00), a carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ZI, Presidente
RO IA AN, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA AN | CE ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.