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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. GRETA PIERGUIDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagnacavallo (RA), via Mazzini n. 37
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.03.1985
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 02.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 18.07.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_2 matrimonio civile con il convenuto a Ravenna in data 30.09.2021, con opzione per il regime patrimoniale di separazione dei beni, regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, di aver fissato la residenza familiare presso l'immobile condotto in locazione sito a Ravenna, via Lanciani, 8 e che, da tale unione, non erano nati figli. L'attrice deduceva altresì che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, era andato progressivamente incrinandosi ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale fra loro, tenuto conto altresì il sig. risulta detenuto presso il Penitenziario di Gaesti, in Romania. CP_1
La sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale adito di pronunciare la separazione dei coniugi, Pt_1 ordinandone l'annotazione al competente ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna. Con decreto ex 473-bis.14 c.p.c. emesso in data 24.08.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 11.12.2024. In data 07.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice delegato rilevava il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni previsto per le notifiche all'estero ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., disponeva pertanto la rinnovazione della notifica e rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza dello 02.07.2025. Alla suddetta udienza, il Giudice, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e procedeva a sentire personalmente la sig.ra . Parte_1
All'esito di tale incombente, la difesa di parte attrice si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. In via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, l'attrice risieda nel territorio italiano e che, considerando che l'ultima residenza comune dei coniugi era ubicata a Ravenna, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), n. ii), deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, in assenza di informazioni circa il tempo decorso dalla cessazione della convivenza tra le parti sino all'instaurazione del presente giudizio, in applicazione della lett. d) deve ritenersi applicabile la legge italiana. Nel merito, la dedotta progressiva incrinatura del rapporto coniugale con successiva già intervenuta separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dalla sig.ra nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2 CP_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31.01.1971, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Ravenna il 30.09.2021, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna, al n. 255, parte 1, dell'anno 2021;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Sentenza redatta con la collaborazione della gop, dott.ssa Paola Poli. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 25.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. GRETA PIERGUIDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagnacavallo (RA), via Mazzini n. 37
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.03.1985
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 02.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 18.07.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_2 matrimonio civile con il convenuto a Ravenna in data 30.09.2021, con opzione per il regime patrimoniale di separazione dei beni, regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, di aver fissato la residenza familiare presso l'immobile condotto in locazione sito a Ravenna, via Lanciani, 8 e che, da tale unione, non erano nati figli. L'attrice deduceva altresì che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, era andato progressivamente incrinandosi ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale fra loro, tenuto conto altresì il sig. risulta detenuto presso il Penitenziario di Gaesti, in Romania. CP_1
La sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale adito di pronunciare la separazione dei coniugi, Pt_1 ordinandone l'annotazione al competente ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna. Con decreto ex 473-bis.14 c.p.c. emesso in data 24.08.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 11.12.2024. In data 07.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice delegato rilevava il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni previsto per le notifiche all'estero ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., disponeva pertanto la rinnovazione della notifica e rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza dello 02.07.2025. Alla suddetta udienza, il Giudice, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e procedeva a sentire personalmente la sig.ra . Parte_1
All'esito di tale incombente, la difesa di parte attrice si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. In via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, l'attrice risieda nel territorio italiano e che, considerando che l'ultima residenza comune dei coniugi era ubicata a Ravenna, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), n. ii), deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, in assenza di informazioni circa il tempo decorso dalla cessazione della convivenza tra le parti sino all'instaurazione del presente giudizio, in applicazione della lett. d) deve ritenersi applicabile la legge italiana. Nel merito, la dedotta progressiva incrinatura del rapporto coniugale con successiva già intervenuta separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dalla sig.ra nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2 CP_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31.01.1971, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Ravenna il 30.09.2021, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna, al n. 255, parte 1, dell'anno 2021;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Sentenza redatta con la collaborazione della gop, dott.ssa Paola Poli. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 25.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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