TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1958/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BONELLI Parte_1
CLAUDIO presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
ROGGERO CINZIA e dell'Avv. GIULIANO RAFFAELLA presso le quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.1.2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status, mentre pagina 1 di 3 parte convenuta ha chiesto che l'emissione della sentenza venisse rinviata a momento successivo all'acquisizione di una relazione sulla minore. In data 19.3.2025, il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo pronunciarsi la separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in OL SA l'08/12/2013 con e Controparte_1
che durante il matrimonio è stata adottata la figlia , nata il [...], ha chiesto Persona_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Ha altresì domandato l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé e un contributo al mantenimento di
400,00 euro per la minore e di 250,00 per sé.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito in giudizio, non opponendosi alla separazione, ma chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione a settimane alternate presso ciascun genitore.
Sentite le parti e la minore, il Giudice Istruttore delegato ha adottato i provvedimenti provvisori con ordinanza del 10.3.2025 e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status su richiesta della parte ricorrente. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo pronunciarsi la separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, risulta fondata e va accolta, essendo pacifica la sussistenza dell'allegata situazione di incompatibilità caratteriale tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A nulla rileva che parte convenuta abbia chiesto di rinviare la pronuncia sullo status a momento successivo all'acquisizione di relazione sociale sulla minore: tale richiesta si pone infatti in evidente contrasto l'art. 473 bis.22 c.p.c. che prevede che il Giudice delegato debba, all'esito della prima udienza, rimettere la causa al collegio per la decisione relativa allo stato delle persone proprio quando la causa deve continuare, come nel caso di specie, per la definizione delle ulteriori domande.
La domanda di addebito e le domande sull'affidamento e il mantenimento necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio. La causa pertanto va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle questioni ancora controverse.
La statuizione sulle spese va rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale:
DICHIARA la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
20/08/1968, e , nato a [...] il [...], matrimonio contratto Controparte_1
pagina 2 di 3 il 08/12/2013 in OL SA , trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di OL SA al N. 19, parte II, Serie C, anno 2013 ;
PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Cuneo, in data 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3