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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/12/2024, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3520/2023 promossa in grado d'appello
DA
5 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARADOSSO Parte_1 P.IVA_1
15 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SPASARI ANGELO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO D'AZEGLIO 8 MONZA presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per 5 Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in via preliminare ed istruttoria ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 1) dell'atto di appello, ovvero previa rimessione in termini, acquisire agli atti di causa la pagina numero 2 dell'allegato 3) prodotto all'interno del fascicolo del primo grado di giudizio in maniera incompleta a causa del malfunzionamento dell'apparecchiatura scanner, e rubricato come “preventivo di spesa del 11.03.2016 , nonché ammettere i Parte_2
mezzi di prova indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ribaditi pedissequamente con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 relativamente esame testimoniale del teste sui capitoli di prova Testimone_1
indicati da A.10) ad A.13)
- nel merito, in ogni caso, in accoglimento del presente gravame - riformare parzialmente la sentenza n. 450/2023 pubblicata il 12.05.2023, nella causa civile n.
1908/2019 R.G., da Tribunale di Varese nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina
Leggio, nella sola parte in cui – pur accogliendo il motivo principale di ricorso, ovvero la declaratoria di responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
stradale avvenuto in data 07.03.2016, ed il conseguente risarcimento del danno per lesioni personali subite dalla sig.ra conducente del veicolo Parte_3
pagina 2 di 11 UZ YM tg. DZ652YG di proprietà della società ricorrente - rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla società Parte_4
(ora per insufficiente produzione documentale e carenza probatoria, e
[...] Parte_5
conseguentemente, e per l'effetto, condannare il - in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t. - al pronto ed immediato risarcimento, in favore della società Pt_5
già della somma complessiva di €
[...] Parte_4
7.785,60 (settemilasettecentoottantacinque/60), di cui € 7.200,00, per pagamento relitto UZ YM (essendo la riparazione antieconomica, trattandosi di danno ammontante ad € 12.200,00 circa) + spese di immatricolazione nuovo veicolo € 585,60, fatta salva diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria calcolati dalla data del sinistro sino alla data dell'effettivo pagamento.
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non riscontrandosi ragionevole possibilità del suo accoglimento;
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti del in riforma della sentenza di primo grado, perché infondate in fatto e Controparte_1
diritto per le motivazioni tutte sopra dedotte e, per l'effetto, riconfermare integralmente la sentenza n. 450/2023 resa dal Tribunale di Varese il 12.5.2023; in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande avverse, ridurre le richieste risarcitorie dell'appellante nella misura ritenuta di giustizia tenendo altresì conto delle contestazioni in atti;
pagina 3 di 11 in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante in primo grado e reiterate in questa sede;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a spese generali ed oneri fiscali, per entrambi i gradi di giudizio (da distrarsi a favore del procuratore ad litem di questo appellato ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.).
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da e Parte_3
dalla nei confronti del con la sentenza n. 450/2023 Parte_4 Controparte_2
pubblicata il 12 maggio 2023:
1)accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità per il sinistro avvenuto in data 07/03/2016 in capo al convenuto Controparte_1
2)per l'effetto condannava il convenuto a risarcire il danno biologico subito dalla Controparte_1
parte attrice che liquidava in euro 1.149,54 oltre interessi;
Parte_6
3)rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice
[...]
Parte_4
4)condannava il convenuto alla rifusione, in favore di parte attrice delle Controparte_1 Pt_6
spese del giudizio;
5)dichiarava irripetibili le spese processuali dell'attrice ; Parte_4
6)poneva le spese della CTU in capo al convenuto Controparte_1
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
e la , convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 CP_1
, esponendo che, alle ore 7.00 circa del 7-3-2016, la prima, mentre percorreva, alla guida della
[...]
vettura UZ MM di proprietà della seconda, la via per Appiano sita in detto comune, usciva di strada a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, non segnalata né visibile.
Ravvisando una responsabilità del quale custode della strada ex art. 2051 c.c., ed Controparte_1 in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., le attrici ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno biologico subito dalla conducente in seguito alle lesioni subite, e del danno patrimoniale patito dalla società, rappresentato dal valore ante sinistro del veicolo, pari ad euro 7.200,00, oltre euro 585,60 per il costo di immatricolazione di un nuovo mezzo, dal momento che la riparazione dell'autovettura era antieconomica, visto che il costo della stessa era stato stimato in circa euro 12.200,00, come da preventivo prodotto in giudizio.
Il rimaneva contumace Controparte_1
Il tribunale, istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale per accertare le lesioni subite dalla signora decideva la causa nei termini sopra Pt_3
indicati. pagina 5 di 11 Con la sentenza impugnata, il primo giudice, ravvisata la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c., liquidava il danno biologico subito dalla signora sulla base degli esiti della ctu Pt_3
medico-legale espletata.
Il tribunale respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla ritenendo che quest'ultima non Pt_4
avesse fornito la prova del danno patrimoniale subito, posto che la detta attrice non aveva fornito la dimostrazione del valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro e della esatta quantificazione dei costi di riparazione.
Osservava il primo giudice come la avesse prodotto in giudizio solo un preventivo di spesa Pt_4
per le riparazioni, incompleto in quanto mancante della seconda pagina, un certificato di demolizione del veicolo e la fattura di acquisto di una vettura nuova.
Secondo il tribunale, detta documentazione era inidonea a dimostrare il danno, dal momento che non si conosceva l'esatto valore dell'auto al momento del sinistro e non era stata provata l'esatta quantificazione dei costi necessari per la riparazione, posto che il documento prodotto, oltre che incompleto, era comunque insufficiente a dimostrare tali elementi, né era stato provato l'esborso per la rottamazione del mezzo.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di due motivi di appello dalla già Parte_5 [...]
che chiede l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Parte_4
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della impugnazione. Controparte_1
All'udienza dell'11 giugno 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12-
11-2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 12-11-
2024 nella camera di consiglio del 20-11-2024.
Va anzitutto rilevato come l'omessa evocazione in giudizio, in questo grado di appello, di
[...]
non spieghi alcuna influenza sulla integrità del contraddittorio. Parte_3
Posto che i rapporti processuali tra le due parti danneggiate, ora e Pt_4 Parte_5 CP_3
ed il responsabile, sono certamente di natura scindibile, deve trovare
[...] Controparte_1
applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art.
pagina 6 di 11 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto
è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass.
7031\2020).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 12-5-2023, si che all'udienza nella quale il processo è stato avviato alla fase decisoria, i termini per la proposizione dell'appello erano, per la parte non chiamata in giudizio, ampiamente trascorsi.
L'appellante con il primo motivo assume la contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale della società proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro.
Fa rilevare la di avere prodotto in primo grado, le fotografie del veicolo danneggiato, il Parte_5
rapporto relativo al sinistro redatto dalla Polizia Locale di , il certificato di demolizione del CP_1
mezzo, la fattura di acquisto di un nuovo veicolo, il preventivo di spesa della carrozzeria
[...]
che indicava anche il valore antesinistro del mezzo danneggiato. Parte_2
Quest'ultimo documento, per un errore nella scannerizzazione, era stato prodotto mancante della pagina n.2, ragione per la quale si chiedeva di produrre lo stesso documento completo, in questo grado di appello.
Assume l'appellante come il tribunale, dopo avere ritenuto superflua la prova orale dedotta a conferma del detto preventivo, in quanto trattavasi di circostanza documentale, aveva poi respinto la domanda per difetto di prova.
pagina 7 di 11 La sentenza era quindi, secondo l'appellante, erronea e contraddittoria, perché aveva prima ritenuto superflua l'ammissione delle prove orali dedotte, e poi aveva rigettato la richiesta risarcitoria per difetto di dimostrazione.
Chiedeva l'appellante di ammettere, oltre alla copia completa del preventivo di spesa, anche le prove orali dedotte a conferma dello stesso.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene come, in ogni caso, gli elementi offerti al tribunale erano sufficienti per accogliere la domanda risarcitoria, posto che i gravi danni all'autovettura erano documentati dalle fotografie e dal rapporto della Polizia Locale di , e la valutazione CP_1
commerciale del veicolo poteva essere accertata, trattandosi di fatto notorio, anche senza l'espletamento di una ctu, che nel caso di dubbio sul valore dell'automobile il primo giudice ben poteva disporre.
Aggiunge l'appellante di avere tentato, prima della proposizione dell'impugnazione, di trovare una soluzione bonaria della controversia, non trovando disponibilità nella controparte, ciò che giustificava una pronuncia ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellata.
Secondo la difesa del la sentenza resisterebbe alle censure dell'appellante, posto Controparte_1
che questa avrebbe dovuto, prima di demolire il proprio autoveicolo, introdurre un procedimento di accertamento tecnico preventivo, diretto ad accertare il costo delle riparazioni ed il valore del veicolo, che non potevano essere desunti da un mero preventivo, a prescindere dal fatto che il documento era stato prodotto in modo incompleto.
I motivi di impugnazione, che attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini che saranno precisati.
In linea di principio, va ricordato come secondo il recente, e condiviso dal Collegio, orientamento della
Suprema Corte, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni
(Cass. 17670\2024). Co Si afferma da parte della come “risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225,
1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione..restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso” (pronuncia sopra citata).
pagina 8 di 11 Sempre in linea di principio, va ricordato come, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2,
c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 10196\2022).
Nella presente fattispecie, la danneggiata, riconoscendo che il costo delle riparazioni superava notevolmente il valore commerciale dell'autoveicolo, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, parametrato a questo minore importo.
Osserva la Corte come la gravità dei danni subiti dall'autovettura emerga in modo evidente dalle fotografie del mezzo dopo il sinistro, dalle quali si evince come il veicolo avesse subito la totale distruzione della parte anteriore (nel rapporto relativo al sinistro si dava atto che la vettura uscendo di strada aveva abbattuto una pianta), con grave interessamento della parte meccanica.
E' documentato come il veicolo Suzuki Jymmy tg. DZ652YG, sia stato demolito in data 6-4-2016 (v. certificato rottamazione).
Il costo delle riparazioni veniva indicato dall'attrice in primo grado in euro 12.253,19 a fronte di un valore commerciale del veicolo, modello UZ Jymmy 1.3 16V 4WD, modello commerciale prodotto dal 2005 sino al 2009, indicato in euro 7.200,00, e ciò sulla scorta di un preventivo della autofficina
Parte_2
Ritiene la Corte che non ricorra la necessità di disporre una ctu diretta ad accertare il valore del mezzo demolito.
Come affermato dalla Suprema Corte “i valori di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione” (Cass. 13056\2007).
Ciò posto avuto riguardo alla marca e modello (fuoristrada quattro ruote motrici, come indica la sigla
4WD) ed all'anzianità del mezzo, costruito in epoca prossima al 2009, fatto anche questo notorio desumibile dalle prime due lettere della targa, al momento del fatto (marzo 2016) la valutazione di euro
7.200,00 indicata dalla -che non è oggetto di alcuna specifica critica da parte del Parte_5 [...]
, e che non contesta in sé il fatto che detta valutazione sia stata compiuta dalla carrozzeria CP_1 alla quale si era rivolta l'appellante, e neppure ne lamenta l'eccessività, limitandosi a far rilevare pagina 9 di 11 l'onere della parte danneggiata di dimostrare il valore del veicolo, e la carenza di valore probatorio di un preventivo- deve ritenersi congrua.
Spetta all'appellante anche il rimborso dei costi sostenuti per la sostituzione del veicolo, pari all'esborso di euro 585.60 sostenuto per la immatricolazione di una nuova autovettura (doc. 5 fascicolo primo grado appellante).
Il risarcimento spettante all'appellante ammonta pertanto ad euro 7.785,60 con rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, a far tempo dal sinistro (7-3-2016) quanto alla somma di euro
7.200,00 e dal 24-3-2016, data dell'esborso, quanto ad euro 585,60, e con interessi compensativi decorrenti dalle medesime date, sul capitale che progressivamente, anno per anno, si incrementa per effetto della rivalutazione.
Dalla presente sentenza gli interessi decorreranno sull'importo rivalutato ad oggi.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il va condannato a Controparte_1
pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma sopra indicata.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Rilevata la soccombenza del sullo stesso devono gravare le spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, e del valore corrispondente alla somma attribuita alla 5 quanto al primo grado, per le quattro fasi, in euro 3.397,00 per Parte_5
compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie, e per il presente grado di appello, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolta quella istruttoria, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando ravvisabili profili di dolo o colpa grave processuale nella condotta della stessa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza di Parte_5
primo grado, condanna il al pagamento in favore della per il titolo Controparte_1 Parte_5
pagina 10 di 11 specificato in motivazione, della somma di euro 7.785,60 oltre rivalutazione ed interessi come sempre in motivazione precisato;
b)condanna il al pagamento in favore della delle spese processuali dei Controparte_1 Parte_5
due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 3.397,00 per compenso oltre iva, cpa, e
15% per rimborso spese forfettarie, quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3520/2023 promossa in grado d'appello
DA
5 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARADOSSO Parte_1 P.IVA_1
15 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SPASARI ANGELO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO D'AZEGLIO 8 MONZA presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per 5 Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in via preliminare ed istruttoria ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 1) dell'atto di appello, ovvero previa rimessione in termini, acquisire agli atti di causa la pagina numero 2 dell'allegato 3) prodotto all'interno del fascicolo del primo grado di giudizio in maniera incompleta a causa del malfunzionamento dell'apparecchiatura scanner, e rubricato come “preventivo di spesa del 11.03.2016 , nonché ammettere i Parte_2
mezzi di prova indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ribaditi pedissequamente con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 relativamente esame testimoniale del teste sui capitoli di prova Testimone_1
indicati da A.10) ad A.13)
- nel merito, in ogni caso, in accoglimento del presente gravame - riformare parzialmente la sentenza n. 450/2023 pubblicata il 12.05.2023, nella causa civile n.
1908/2019 R.G., da Tribunale di Varese nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina
Leggio, nella sola parte in cui – pur accogliendo il motivo principale di ricorso, ovvero la declaratoria di responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
stradale avvenuto in data 07.03.2016, ed il conseguente risarcimento del danno per lesioni personali subite dalla sig.ra conducente del veicolo Parte_3
pagina 2 di 11 UZ YM tg. DZ652YG di proprietà della società ricorrente - rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla società Parte_4
(ora per insufficiente produzione documentale e carenza probatoria, e
[...] Parte_5
conseguentemente, e per l'effetto, condannare il - in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t. - al pronto ed immediato risarcimento, in favore della società Pt_5
già della somma complessiva di €
[...] Parte_4
7.785,60 (settemilasettecentoottantacinque/60), di cui € 7.200,00, per pagamento relitto UZ YM (essendo la riparazione antieconomica, trattandosi di danno ammontante ad € 12.200,00 circa) + spese di immatricolazione nuovo veicolo € 585,60, fatta salva diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria calcolati dalla data del sinistro sino alla data dell'effettivo pagamento.
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non riscontrandosi ragionevole possibilità del suo accoglimento;
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti del in riforma della sentenza di primo grado, perché infondate in fatto e Controparte_1
diritto per le motivazioni tutte sopra dedotte e, per l'effetto, riconfermare integralmente la sentenza n. 450/2023 resa dal Tribunale di Varese il 12.5.2023; in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande avverse, ridurre le richieste risarcitorie dell'appellante nella misura ritenuta di giustizia tenendo altresì conto delle contestazioni in atti;
pagina 3 di 11 in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da parte appellante in primo grado e reiterate in questa sede;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a spese generali ed oneri fiscali, per entrambi i gradi di giudizio (da distrarsi a favore del procuratore ad litem di questo appellato ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.).
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da e Parte_3
dalla nei confronti del con la sentenza n. 450/2023 Parte_4 Controparte_2
pubblicata il 12 maggio 2023:
1)accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità per il sinistro avvenuto in data 07/03/2016 in capo al convenuto Controparte_1
2)per l'effetto condannava il convenuto a risarcire il danno biologico subito dalla Controparte_1
parte attrice che liquidava in euro 1.149,54 oltre interessi;
Parte_6
3)rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice
[...]
Parte_4
4)condannava il convenuto alla rifusione, in favore di parte attrice delle Controparte_1 Pt_6
spese del giudizio;
5)dichiarava irripetibili le spese processuali dell'attrice ; Parte_4
6)poneva le spese della CTU in capo al convenuto Controparte_1
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
e la , convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 CP_1
, esponendo che, alle ore 7.00 circa del 7-3-2016, la prima, mentre percorreva, alla guida della
[...]
vettura UZ MM di proprietà della seconda, la via per Appiano sita in detto comune, usciva di strada a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, non segnalata né visibile.
Ravvisando una responsabilità del quale custode della strada ex art. 2051 c.c., ed Controparte_1 in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., le attrici ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno biologico subito dalla conducente in seguito alle lesioni subite, e del danno patrimoniale patito dalla società, rappresentato dal valore ante sinistro del veicolo, pari ad euro 7.200,00, oltre euro 585,60 per il costo di immatricolazione di un nuovo mezzo, dal momento che la riparazione dell'autovettura era antieconomica, visto che il costo della stessa era stato stimato in circa euro 12.200,00, come da preventivo prodotto in giudizio.
Il rimaneva contumace Controparte_1
Il tribunale, istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale per accertare le lesioni subite dalla signora decideva la causa nei termini sopra Pt_3
indicati. pagina 5 di 11 Con la sentenza impugnata, il primo giudice, ravvisata la responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c., liquidava il danno biologico subito dalla signora sulla base degli esiti della ctu Pt_3
medico-legale espletata.
Il tribunale respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla ritenendo che quest'ultima non Pt_4
avesse fornito la prova del danno patrimoniale subito, posto che la detta attrice non aveva fornito la dimostrazione del valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro e della esatta quantificazione dei costi di riparazione.
Osservava il primo giudice come la avesse prodotto in giudizio solo un preventivo di spesa Pt_4
per le riparazioni, incompleto in quanto mancante della seconda pagina, un certificato di demolizione del veicolo e la fattura di acquisto di una vettura nuova.
Secondo il tribunale, detta documentazione era inidonea a dimostrare il danno, dal momento che non si conosceva l'esatto valore dell'auto al momento del sinistro e non era stata provata l'esatta quantificazione dei costi necessari per la riparazione, posto che il documento prodotto, oltre che incompleto, era comunque insufficiente a dimostrare tali elementi, né era stato provato l'esborso per la rottamazione del mezzo.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di due motivi di appello dalla già Parte_5 [...]
che chiede l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Parte_4
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della impugnazione. Controparte_1
All'udienza dell'11 giugno 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12-
11-2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 12-11-
2024 nella camera di consiglio del 20-11-2024.
Va anzitutto rilevato come l'omessa evocazione in giudizio, in questo grado di appello, di
[...]
non spieghi alcuna influenza sulla integrità del contraddittorio. Parte_3
Posto che i rapporti processuali tra le due parti danneggiate, ora e Pt_4 Parte_5 CP_3
ed il responsabile, sono certamente di natura scindibile, deve trovare
[...] Controparte_1
applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art.
pagina 6 di 11 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto
è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass.
7031\2020).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 12-5-2023, si che all'udienza nella quale il processo è stato avviato alla fase decisoria, i termini per la proposizione dell'appello erano, per la parte non chiamata in giudizio, ampiamente trascorsi.
L'appellante con il primo motivo assume la contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale della società proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro.
Fa rilevare la di avere prodotto in primo grado, le fotografie del veicolo danneggiato, il Parte_5
rapporto relativo al sinistro redatto dalla Polizia Locale di , il certificato di demolizione del CP_1
mezzo, la fattura di acquisto di un nuovo veicolo, il preventivo di spesa della carrozzeria
[...]
che indicava anche il valore antesinistro del mezzo danneggiato. Parte_2
Quest'ultimo documento, per un errore nella scannerizzazione, era stato prodotto mancante della pagina n.2, ragione per la quale si chiedeva di produrre lo stesso documento completo, in questo grado di appello.
Assume l'appellante come il tribunale, dopo avere ritenuto superflua la prova orale dedotta a conferma del detto preventivo, in quanto trattavasi di circostanza documentale, aveva poi respinto la domanda per difetto di prova.
pagina 7 di 11 La sentenza era quindi, secondo l'appellante, erronea e contraddittoria, perché aveva prima ritenuto superflua l'ammissione delle prove orali dedotte, e poi aveva rigettato la richiesta risarcitoria per difetto di dimostrazione.
Chiedeva l'appellante di ammettere, oltre alla copia completa del preventivo di spesa, anche le prove orali dedotte a conferma dello stesso.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene come, in ogni caso, gli elementi offerti al tribunale erano sufficienti per accogliere la domanda risarcitoria, posto che i gravi danni all'autovettura erano documentati dalle fotografie e dal rapporto della Polizia Locale di , e la valutazione CP_1
commerciale del veicolo poteva essere accertata, trattandosi di fatto notorio, anche senza l'espletamento di una ctu, che nel caso di dubbio sul valore dell'automobile il primo giudice ben poteva disporre.
Aggiunge l'appellante di avere tentato, prima della proposizione dell'impugnazione, di trovare una soluzione bonaria della controversia, non trovando disponibilità nella controparte, ciò che giustificava una pronuncia ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellata.
Secondo la difesa del la sentenza resisterebbe alle censure dell'appellante, posto Controparte_1
che questa avrebbe dovuto, prima di demolire il proprio autoveicolo, introdurre un procedimento di accertamento tecnico preventivo, diretto ad accertare il costo delle riparazioni ed il valore del veicolo, che non potevano essere desunti da un mero preventivo, a prescindere dal fatto che il documento era stato prodotto in modo incompleto.
I motivi di impugnazione, che attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini che saranno precisati.
In linea di principio, va ricordato come secondo il recente, e condiviso dal Collegio, orientamento della
Suprema Corte, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni
(Cass. 17670\2024). Co Si afferma da parte della come “risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225,
1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione..restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso” (pronuncia sopra citata).
pagina 8 di 11 Sempre in linea di principio, va ricordato come, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2,
c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 10196\2022).
Nella presente fattispecie, la danneggiata, riconoscendo che il costo delle riparazioni superava notevolmente il valore commerciale dell'autoveicolo, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, parametrato a questo minore importo.
Osserva la Corte come la gravità dei danni subiti dall'autovettura emerga in modo evidente dalle fotografie del mezzo dopo il sinistro, dalle quali si evince come il veicolo avesse subito la totale distruzione della parte anteriore (nel rapporto relativo al sinistro si dava atto che la vettura uscendo di strada aveva abbattuto una pianta), con grave interessamento della parte meccanica.
E' documentato come il veicolo Suzuki Jymmy tg. DZ652YG, sia stato demolito in data 6-4-2016 (v. certificato rottamazione).
Il costo delle riparazioni veniva indicato dall'attrice in primo grado in euro 12.253,19 a fronte di un valore commerciale del veicolo, modello UZ Jymmy 1.3 16V 4WD, modello commerciale prodotto dal 2005 sino al 2009, indicato in euro 7.200,00, e ciò sulla scorta di un preventivo della autofficina
Parte_2
Ritiene la Corte che non ricorra la necessità di disporre una ctu diretta ad accertare il valore del mezzo demolito.
Come affermato dalla Suprema Corte “i valori di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione” (Cass. 13056\2007).
Ciò posto avuto riguardo alla marca e modello (fuoristrada quattro ruote motrici, come indica la sigla
4WD) ed all'anzianità del mezzo, costruito in epoca prossima al 2009, fatto anche questo notorio desumibile dalle prime due lettere della targa, al momento del fatto (marzo 2016) la valutazione di euro
7.200,00 indicata dalla -che non è oggetto di alcuna specifica critica da parte del Parte_5 [...]
, e che non contesta in sé il fatto che detta valutazione sia stata compiuta dalla carrozzeria CP_1 alla quale si era rivolta l'appellante, e neppure ne lamenta l'eccessività, limitandosi a far rilevare pagina 9 di 11 l'onere della parte danneggiata di dimostrare il valore del veicolo, e la carenza di valore probatorio di un preventivo- deve ritenersi congrua.
Spetta all'appellante anche il rimborso dei costi sostenuti per la sostituzione del veicolo, pari all'esborso di euro 585.60 sostenuto per la immatricolazione di una nuova autovettura (doc. 5 fascicolo primo grado appellante).
Il risarcimento spettante all'appellante ammonta pertanto ad euro 7.785,60 con rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, a far tempo dal sinistro (7-3-2016) quanto alla somma di euro
7.200,00 e dal 24-3-2016, data dell'esborso, quanto ad euro 585,60, e con interessi compensativi decorrenti dalle medesime date, sul capitale che progressivamente, anno per anno, si incrementa per effetto della rivalutazione.
Dalla presente sentenza gli interessi decorreranno sull'importo rivalutato ad oggi.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il va condannato a Controparte_1
pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma sopra indicata.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Rilevata la soccombenza del sullo stesso devono gravare le spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, e del valore corrispondente alla somma attribuita alla 5 quanto al primo grado, per le quattro fasi, in euro 3.397,00 per Parte_5
compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie, e per il presente grado di appello, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svolta quella istruttoria, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando ravvisabili profili di dolo o colpa grave processuale nella condotta della stessa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza di Parte_5
primo grado, condanna il al pagamento in favore della per il titolo Controparte_1 Parte_5
pagina 10 di 11 specificato in motivazione, della somma di euro 7.785,60 oltre rivalutazione ed interessi come sempre in motivazione precisato;
b)condanna il al pagamento in favore della delle spese processuali dei Controparte_1 Parte_5
due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 3.397,00 per compenso oltre iva, cpa, e
15% per rimborso spese forfettarie, quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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