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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 38-1/2024 p.u.
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 38-1/2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bizzini, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO con sede in Controparte_1
Caltagirone, via Vespri n. 20, c.f. , in persona del socio amministratore P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Distefano, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de
[...]
con sede in Caltagirone, via Vespri n. 20, Controparte_1
c.f. , in persona del socio amministratore nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_1
04.12.1963, c.f. , proposto da;
C.F._2 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; precisato che in ricorso il debitore viene indicato con la precedente ragione sociale, prima del mutamento avvenuto nel febbraio 2017; ma si tratta del medesimo soggetto, data l'identità della partita IVA, come risulta dalla visura camerale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
il ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire, mediante la produzione della sentenza di primo grado n. 445/2023 emessa dal Tribunale di
Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, il 21.11.2023, con la quale l'odierna debitrice è stata condannato al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 6.830,45, oltre interessi e rivalutazione, in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 15.03.2015 al 14.05.2016; rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando di essere inattiva da tre anni (allegando a dimostrazione di quanto sostenuto le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi, dalle quali risulterebbe l'assenza di attività) e poiché il valore dei debiti emerso dall'istruttoria d'ufficio sarebbe inferiore ai 500.000,00 euro;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato, tra l'altro, nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, sebbene i bilanci d'esercizio rappresentano la prova principe al riguardo, purtuttavia “la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di
Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n.
30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (in termini Cassazione civile, sez. I, 9 novembre
2020, n. 25025); rilevato che la società resistente si è limitata a produrre le dichiarazioni fiscali relative agli esercizi
2021, 2022 e 2023 (modelli IRAP e società di persone) nelle quali non è registrato alcun dato;
ritenuto che
la documentazione prodotta sia inidonea a dimostrare l'effettiva inattività dell'impresa e, in particolare, l'assenza di ricavi e di attivo patrimoniale (come affermato dalla resistente), in primo luogo, perché alle dichiarazioni fiscali può essere attribuito il mero valore probatorio delle presunzioni semplici, dal momento che i dati in esse rappresentate sono il frutto di una dichiarazione del contribuente, e pertanto devono essere corroborate da ulteriori elementi che diano alle stesse attendibilità, forza e univocità; ritenuto, in secondo luogo, che le dichiarazioni fiscali siano comunque inidonee a fornire un quadro compiuto della situazione economica e patrimoniale della società, anche per la parziarietà delle informazioni che dalle stesse sono evincibili (cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2022,
n. 3445); ritenuto, dunque, che la parte resistente avrebbe ben potuto produrre le scritture contabili – essendo peraltro obbligata per legge alla tenuta delle stesse (art. 2214 c.c. richiamato dall'art. 2302 c.c.) – e ogni altra documentazione utile a ricostruire l'effettiva situazione economica e patrimoniale e, specialmente, il mancato superamento delle soglie dimensionali;
ritenuto, dunque, che la parte resistente non abbia compiutamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa spettante in forza del principio di vicinanza della prova;
rilevato, peraltro, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio è emersa l'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'agente della riscossione per complessivi euro
445.088,63 nonché la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, sicché è ragionevole reputare il possibile superamento della soglia dimensionale per i debiti;
ritenuto, dunque, che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, inoltre, che il debitore versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dal cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
dal mancato pagamento del credito dell'odierno ricorrente, che certamente non è rilevante;
dalla pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e
(come emerso dall'istruttoria d'ufficio) dalla sottoposizione del medesimo debitore ad altre due procedure esecutive mobiliari, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, oggi definite;
tutte circostanze queste dalle quale può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Controparte_1
con sede in Caltagirone, via Vespri n. 20, c.f. , numero REA
[...] P.IVA_1
CT – , in persona del socio amministratore nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_1
04.12.1963, c.f. , nei cui confronti DICHIARA l'apertura della liquidazione C.F._2
giudiziale personale, trattandosi di socio illimitatamente responsabile;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Giuseppe D'Aquila con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 08.05.2025 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 38-1/2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bizzini, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO con sede in Controparte_1
Caltagirone, via Vespri n. 20, c.f. , in persona del socio amministratore P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Distefano, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de
[...]
con sede in Caltagirone, via Vespri n. 20, Controparte_1
c.f. , in persona del socio amministratore nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_1
04.12.1963, c.f. , proposto da;
C.F._2 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; precisato che in ricorso il debitore viene indicato con la precedente ragione sociale, prima del mutamento avvenuto nel febbraio 2017; ma si tratta del medesimo soggetto, data l'identità della partita IVA, come risulta dalla visura camerale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
il ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire, mediante la produzione della sentenza di primo grado n. 445/2023 emessa dal Tribunale di
Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, il 21.11.2023, con la quale l'odierna debitrice è stata condannato al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 6.830,45, oltre interessi e rivalutazione, in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 15.03.2015 al 14.05.2016; rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando di essere inattiva da tre anni (allegando a dimostrazione di quanto sostenuto le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi, dalle quali risulterebbe l'assenza di attività) e poiché il valore dei debiti emerso dall'istruttoria d'ufficio sarebbe inferiore ai 500.000,00 euro;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato, tra l'altro, nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, sebbene i bilanci d'esercizio rappresentano la prova principe al riguardo, purtuttavia “la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di
Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n.
30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (in termini Cassazione civile, sez. I, 9 novembre
2020, n. 25025); rilevato che la società resistente si è limitata a produrre le dichiarazioni fiscali relative agli esercizi
2021, 2022 e 2023 (modelli IRAP e società di persone) nelle quali non è registrato alcun dato;
ritenuto che
la documentazione prodotta sia inidonea a dimostrare l'effettiva inattività dell'impresa e, in particolare, l'assenza di ricavi e di attivo patrimoniale (come affermato dalla resistente), in primo luogo, perché alle dichiarazioni fiscali può essere attribuito il mero valore probatorio delle presunzioni semplici, dal momento che i dati in esse rappresentate sono il frutto di una dichiarazione del contribuente, e pertanto devono essere corroborate da ulteriori elementi che diano alle stesse attendibilità, forza e univocità; ritenuto, in secondo luogo, che le dichiarazioni fiscali siano comunque inidonee a fornire un quadro compiuto della situazione economica e patrimoniale della società, anche per la parziarietà delle informazioni che dalle stesse sono evincibili (cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2022,
n. 3445); ritenuto, dunque, che la parte resistente avrebbe ben potuto produrre le scritture contabili – essendo peraltro obbligata per legge alla tenuta delle stesse (art. 2214 c.c. richiamato dall'art. 2302 c.c.) – e ogni altra documentazione utile a ricostruire l'effettiva situazione economica e patrimoniale e, specialmente, il mancato superamento delle soglie dimensionali;
ritenuto, dunque, che la parte resistente non abbia compiutamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa spettante in forza del principio di vicinanza della prova;
rilevato, peraltro, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio è emersa l'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'agente della riscossione per complessivi euro
445.088,63 nonché la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, sicché è ragionevole reputare il possibile superamento della soglia dimensionale per i debiti;
ritenuto, dunque, che la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, inoltre, che il debitore versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dal cospicuo indebitamento nei confronti degli Enti istituzionali;
dal mancato pagamento del credito dell'odierno ricorrente, che certamente non è rilevante;
dalla pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e
(come emerso dall'istruttoria d'ufficio) dalla sottoposizione del medesimo debitore ad altre due procedure esecutive mobiliari, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, oggi definite;
tutte circostanze queste dalle quale può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Controparte_1
con sede in Caltagirone, via Vespri n. 20, c.f. , numero REA
[...] P.IVA_1
CT – , in persona del socio amministratore nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_1
04.12.1963, c.f. , nei cui confronti DICHIARA l'apertura della liquidazione C.F._2
giudiziale personale, trattandosi di socio illimitatamente responsabile;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Giuseppe D'Aquila con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 08.05.2025 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo