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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Corrado Di Maso, Parte_1
giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Alberto Giordano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
con il patrocinio dell'avv. Domenico Di Controparte_2
Russo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'8.4.2025, da intendersi qui integralmente
1 trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.1.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' e il Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120170030502417000, notificata l'11.12.2017, dell'importo di €
111.785,15, fondata sulla disposizione dirigenziale n. 335 del 19.10.2016,
emessa dal , notificata in Controparte_3
data 7.11.2016, relativa alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in alla Via Adriano n. 76-78, CP_2
eccependo l'inefficacia esecutiva del titolo posto alla base della cartella e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L ed il hanno Controparte_1 Controparte_2
eccepito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. l'opponente ha eccepito anche l'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione.
2. Va premesso che la cartella impugnata si basa sulla disposizione dirigenziale n. 335 del 19.10.2016, notificata in data 7.11.2016, con la quale il ai sensi del r.d. n. 639/1910, ha ingiunto il pagamento Controparte_2
della somma di € 107.527,11 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in alla Via Adriano n. 76-78, per il periodo dal CP_2
5.10.1999 al 5.6.2016.
Trattasi, quindi, di un'ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. n. 639/1910,
la quale costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a
2 conoscenza del debitore e a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. II, n. 24757/2020; Cass., Sez. V, n. 10896/19 Cass., Sez.
V, n. 18490/2016).
L'efficacia esecutiva di tale provvedimento di desume implicitamente,
oltre che dall'art. 2, c. I, r.d. n. 639 cit., anche dal successivo art. 4, il quale dispone che l'ingiunzione, se non sospesa dall'autorità adìta in sede di opposizione, dia corso a un procedimento coattivo che non può essere arrestato se non dietro il pagamento del dovuto da parte del debitore.
Ne discende la piena osservanza degli art. 17 e 21 d. lgs. n. 46/99, a norma dei quali le entrate degli enti pubblici aventi causa, come nell'ipotesi di specie, in rapporti di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo esattoriale quando risultano da un preesistente titolo avente efficacia esecutiva.
4. Ebbene, con il primo motivo di opposizione, l'attore ha eccepito l'inefficacia esecutiva della disposizione dirigenziale, perché non definitiva,
avendola egli impugnata mediante ricorso al TAR della Campania, del quale ha prodotto copia.
Quanto esposto al precedente paragrafo consente di superare il primo aspetto della riportata eccezione, ovverosia la dedotta carenza di titolo esecutivo, che è invece rappresentato dal ruolo, a sua fondato su un'ingiunzione fiscale, dotata, in continuità con la consolidata giurisprudenza sopra citata, di intrinseca esecutorietà.
Sotto altro aspetto, va evidenziato che il ricorso rivolto alla giustizia amministrativa - di per sé inabile, in difetto di non documentata inibitoria giudiziale, a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo – è stato peraltro
3 dichiarato perento dal come dedotto e provato dal comune CP_4
convenuto, con decreto del 22.3.2018.
5. Con il secondo motivo di opposizione l'attore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la sua estraneità a ogni eventuale obbligazione risarcitoria, essendo stato l'immobile assegnato al partito politico “Alleanza Nazionale”, del quale egli è stato esponente in qualità di consigliere comunale.
Così facendo, egli, prima ancora che opporre la cartella di pagamento per negare l'avverso diritto di procedere a esecuzione forzata, sembra abbia inteso impugnare l'ingiunzione fiscale ad essa sottesa. Tale iniziativa processuale, pur non chiaramente formalizzata nella sua veste giuridica ma ben qualificabile come tale dal giudice nel suo potere di interpretazione della domanda, deve intendersi consentita, in difetto di un termine perentorio per proporre opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/11.
5.1. Ebbene, dalla documentazione prodotta dal e Controparte_2
dallo stesso attore, risulta che l'immobile sito in alla Via Adriano n. CP_2
76-78 era stato assegnato, in virtù di decreto sindacale n. 418 del 12.11.1998,
al partito “Allenza Nazionale”, in persona del consigliere comunale Pt_1
, al quale era stato materialmente consegnato con verbale del
[...]
25.11.1998, in attesa della stipula del contratto di locazione, poi mai avvenuta (v. decreto e verbale allegati, senza numero, alla citazione).
In seguito, , con nota prot. 339702 del 20.4.2016, Parte_1
allegata al fascicolo cartaceo del Comune, nel riconoscere l'assegnazione e la consegna dell'immobile, aveva comunicato che “Il Partito si è sciolto nel
4 chiedendo, al contempo, di poter rateizzare “le morosità pregresse” e di regolarizzare la propria posizione con la stipulazione, mai avvenuta, di un contratto di locazione.
5.2. Risulta, pertanto, provato per tabulas che l'immobile sia stato consegnato all'attore ed è pacifico che si trovi tuttora nella sua disponibilità,
senza che sia stato effettivamente sottoscritto, da parte del partito politico o di altri, di un formale contratto di locazione;
d'altronde, egli non ha specificamente contestato tali circostanze di fatto. Deve pertanto presumersi,
in assenza di elementi istruttori di segno contrario, che egli abbia continuato a detenerlo anche nel tempo intermedio.
Il medesimo è pertanto il legittimo destinatario della richiesta del pagamento dell'indennità di occupazione, intesa quale obbligazione al risarcimento del danno da lucro cessante, patito dal proprietario del bene per il mancato godimento di un immobile da altri detenuto senza titolo
5.3. Neanche potrebbe affermarsi, infatti, che il titolo di detenzione sia rappresentato dal decreto di assegnazione: sia perché esso era rivolto al partito “Alleanza Nazionale”, mentre il cespite risulta essere stato di fatto detenuto dall'attore, senza che l'ente abbia mai preso a condurlo in locazione;
sia perché tale consegna avrebbe dovuto essere seguita, come si desume dal verbale stesso, dalla stipulazione, mai avvenuta, di un contratto di locazione che la legittimasse, non comprendendosi, altrimenti, quale consistenza giuridica potesse avere l'attribuzione di un bene comunale nella disponibilità di un altro soggetto;
sia perché, se non altro dal 2009, dopo lo scioglimento del partito, il DI è rimasto nella detenzione del bene,
evidentemente a titolo personale, come ammesso nella nota a sua firma del
5 22.4.2016, prodotta dal Comune, con la quale esprimeva l'intento di regolarizzare la sua posizione.
5.4. L'opponente, nel negare la propria legittimazione passiva, sembra altresì affermare di non avere ricevuto il bene personalmente, ma per conto del partito politico del quale era consigliere.
Tale difesa, tuttavia, appare in primo luogo contraddittoria con quanto dallo stesso altrove affermato, nel negare di avere rivestito una qualche forma di rappresentanza dell'Ente (v. pg. 3, terzo capoverso, della memoria ex art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.); d'altronde, se fosse vera tale ultima circostanza, non si vedrebbe come egli possa avere acquisito la disponibilità
del cespite, se non a titolo personale, in tal caso direttamente rispondendo, di conseguenza, della diminuzione patrimoniale patita dal CP_2
Ove, invece, egli intenda sostenere di avere agito per conto di
“Alleanza Nazionale”, va rimarcato che i partiti politici, avendo natura giuridica di associazioni non riconosciute (v. Cass., S.U., n. 10094/15)
soggiacciono all'art. 38 c.c., a norma del quale delle obbligazioni dell'ente risponde personalmente e solidalmente anche chi abbia agìto in nome di esso;
avendo il ricevuto e detenuto l'immobile, in tale seconda Pt_1
prospettiva, in nome e per conto del partito, egli dovrà di conseguenza sopportare le conseguenze di tanto.
In definitiva, dunque, delle due l'una: o il non ha agìto per Pt_1
conto del partito, o lo ha fatto;
nel primo caso, egli è personalmente tenuto a indennizzare il Comune della perdurante occupazione dell'immobile, mai trasferito ad altri;
nel secondo caso, la responsabilità gravante sul partito si estende ex art. 38 c.c. anche a lui, che per conto di esso ha acquisito la
6 detenzione del cespite, senza averla mai da allora perduta, per quanto risulta dagli atti.
6. In ordine al quantum debeatur, genericamente contestato dall'opponente con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1) c.p.c., va infine osservato che il CTU, nella posizione di imparzialità propria del suo ufficio,
ha quantificato il più probabile valore locativo dell'immobile, corrispondente al danno patito dal proprietario per il suo mancato utilizzo a causa dell'occupazione da parte dell'attore, in una cifra finanche superiore a quella liquidata nel provvedimento opposto.
Vero è che la valutazione dell'ausiliario è riferita ai prezzi correnti per un bene in normale stato di conservazione, mentre quello oggetto di causa versa oggi in condizioni scadenti, che pare sussistessero anche all'epoca della sua consegna all'opponente.
Tuttavia, il canone ipotizzato dal CTU, variabile dai 15.000,00 ai
18.000,00 euro annui circa, è pari ad oltre il doppio di quello determinato dal pari a € 6.715,00 annui, di tal che quest'ultimo appare comunque CP_2
senz'altro congruo, finanche in relazione alle peculiari condizioni del bene.
7. Infine, il ha dedotto la prescrizione del credito vantato dalla Pt_1
sua controparte.
L'eccezione è stata svolta per la prima volta nella memoria ex art. 183,
c.VI, n. 1) c.p.c. e appare, cionondimeno, ammissibile.
Vero è che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto,
le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del
creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi"
7 della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al
regime sostanziale e processuale della domanda, sicché l'opponente non può
mutare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il
fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che
costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (v.
Cass., Sez. III, n. 1328/11).
Tale principio va, tuttavia, raccordato con la successiva evoluzione del diritto vivente in ordine alla distinzione fra mutatio ed emendatio libelli, per la quale la “modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc.
civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti
comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,
perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della
controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 12310/15).
Alla luce dell'interpretazione, così rinnovata, degli istituti processualcivilistici qui rilevanti, deve dunque ritenersi che l'introduzione nel processo, dopo la sua instaurazione, di ulteriori eccezioni volte a contrastare il diritto di procedere a esecuzione, pur rappresentando indubbiamente un'innovazione della causa petendi, non si risolva necessariamente nella proposizione di una domanda nuova, ma che, al contrario, possa determinare, alle condizioni richiamate dalle SS.UU., una mera modificazione della stessa, ammissibile antro i termini previsti dall'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.
Ciò dev'essere a maggior ragione affermato nel caso di opposizione
8 c.d. preventiva all'esecuzione, laddove, in assenza della struttura bifasica propria dell'opposizione c.d. successiva, non sussiste l'esigenza
(implicitamente posta a fondamento delle diverse decisioni assunte in Cass.,
Sez. III, n. 17441/2019; Cass., Sez. VI, n. 1328/2011) di preservare la coincidenza fra i motivi dedotti nel ricorso introduttivo e quelli versati nel giudizio a cognizione piena.
Nel caso di specie, i fatti impeditivi dell'altrui diritto esposti nella memoria istruttoria dell'opponente, pur ulteriori rispetto a quelli enunciati in citazione, sono finalizzati a ottenere il medesimo bene della vita, ovverosia l'accertamento negativo dell'altrui diritto di procedere a esecuzione, e strettamente collegati alla preesistente definizione della vicenda contenziosa.
Ciò, peraltro, non ha in alcun modo minato il diritto di difesa di parte convenuta, che, nella successiva memoria istruttoria, ben avrebbe potuto svolgere le proprie difese o produrre idonea quietanza, come peraltro parzialmente avvenuto.
Ebbene, nel merito, avendo il diritto di credito in oggetto natura risarcitoria, esso è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Ne
deriva che, in assenza di atti interruttivi della stessa, essa deve ritenersi prescritta nella parte maturata prima del quinquennio anteriore alla notificazione della cartella esattoriale, ovverosia prima dell'11.12.2012.
Pertanto, ragguagliando l'indennità liquidata dal ai Controparte_2
quarantasette mesi intercorsi dall'11.12.2012 al termine del periodo oggetto di causa, ovverosia al 30.6.2016, si giunge alla quantificazione di un credito residuo di € 26.301,20 (pari a € 559,60*47 mensilità).
In tali termini dev'essere circoscritto il diritto del creditore di
9 procedere a esecuzione.
7. Il con la propria comparsa conclusionale Controparte_2
depositata il 12.6.2025, ha chiesto, per la prima volta, di “condannare
al pagamento in favore dell'Ente della somma di € Parte_1
288.530,88 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Via
Adriano nn. 76 e 78 perché illegittimamente occupato oltre interessi come
per legge”.
Tale domanda è inammissibile perché tardivamente proposta: essa,
invero, avrebbe dovuto essere veicolata mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale unitamente alla tempestiva costituzione in giudizio.
8. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opponente,
essendo risultata infondata l'eccezione da lui svolta circa la quantificazione del credito, in relazione alla quale l'accertamento peritale è stato svolto
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza delle parti convenute di procedere a esecuzione per quanto eccede la cifra, determinata al 30.6.2016,
di € 26.301,20;
2. compensa le spese;
10 3. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 7.10.2025.
IL GIUDICE
UG MA
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 e il detto locale è rimasto nella disponibilità del sottoscritto”,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Corrado Di Maso, Parte_1
giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Alberto Giordano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
con il patrocinio dell'avv. Domenico Di Controparte_2
Russo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'8.4.2025, da intendersi qui integralmente
1 trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.1.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' e il Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120170030502417000, notificata l'11.12.2017, dell'importo di €
111.785,15, fondata sulla disposizione dirigenziale n. 335 del 19.10.2016,
emessa dal , notificata in Controparte_3
data 7.11.2016, relativa alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in alla Via Adriano n. 76-78, CP_2
eccependo l'inefficacia esecutiva del titolo posto alla base della cartella e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L ed il hanno Controparte_1 Controparte_2
eccepito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. l'opponente ha eccepito anche l'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione.
2. Va premesso che la cartella impugnata si basa sulla disposizione dirigenziale n. 335 del 19.10.2016, notificata in data 7.11.2016, con la quale il ai sensi del r.d. n. 639/1910, ha ingiunto il pagamento Controparte_2
della somma di € 107.527,11 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in alla Via Adriano n. 76-78, per il periodo dal CP_2
5.10.1999 al 5.6.2016.
Trattasi, quindi, di un'ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. n. 639/1910,
la quale costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a
2 conoscenza del debitore e a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. II, n. 24757/2020; Cass., Sez. V, n. 10896/19 Cass., Sez.
V, n. 18490/2016).
L'efficacia esecutiva di tale provvedimento di desume implicitamente,
oltre che dall'art. 2, c. I, r.d. n. 639 cit., anche dal successivo art. 4, il quale dispone che l'ingiunzione, se non sospesa dall'autorità adìta in sede di opposizione, dia corso a un procedimento coattivo che non può essere arrestato se non dietro il pagamento del dovuto da parte del debitore.
Ne discende la piena osservanza degli art. 17 e 21 d. lgs. n. 46/99, a norma dei quali le entrate degli enti pubblici aventi causa, come nell'ipotesi di specie, in rapporti di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo esattoriale quando risultano da un preesistente titolo avente efficacia esecutiva.
4. Ebbene, con il primo motivo di opposizione, l'attore ha eccepito l'inefficacia esecutiva della disposizione dirigenziale, perché non definitiva,
avendola egli impugnata mediante ricorso al TAR della Campania, del quale ha prodotto copia.
Quanto esposto al precedente paragrafo consente di superare il primo aspetto della riportata eccezione, ovverosia la dedotta carenza di titolo esecutivo, che è invece rappresentato dal ruolo, a sua fondato su un'ingiunzione fiscale, dotata, in continuità con la consolidata giurisprudenza sopra citata, di intrinseca esecutorietà.
Sotto altro aspetto, va evidenziato che il ricorso rivolto alla giustizia amministrativa - di per sé inabile, in difetto di non documentata inibitoria giudiziale, a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo – è stato peraltro
3 dichiarato perento dal come dedotto e provato dal comune CP_4
convenuto, con decreto del 22.3.2018.
5. Con il secondo motivo di opposizione l'attore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la sua estraneità a ogni eventuale obbligazione risarcitoria, essendo stato l'immobile assegnato al partito politico “Alleanza Nazionale”, del quale egli è stato esponente in qualità di consigliere comunale.
Così facendo, egli, prima ancora che opporre la cartella di pagamento per negare l'avverso diritto di procedere a esecuzione forzata, sembra abbia inteso impugnare l'ingiunzione fiscale ad essa sottesa. Tale iniziativa processuale, pur non chiaramente formalizzata nella sua veste giuridica ma ben qualificabile come tale dal giudice nel suo potere di interpretazione della domanda, deve intendersi consentita, in difetto di un termine perentorio per proporre opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/11.
5.1. Ebbene, dalla documentazione prodotta dal e Controparte_2
dallo stesso attore, risulta che l'immobile sito in alla Via Adriano n. CP_2
76-78 era stato assegnato, in virtù di decreto sindacale n. 418 del 12.11.1998,
al partito “Allenza Nazionale”, in persona del consigliere comunale Pt_1
, al quale era stato materialmente consegnato con verbale del
[...]
25.11.1998, in attesa della stipula del contratto di locazione, poi mai avvenuta (v. decreto e verbale allegati, senza numero, alla citazione).
In seguito, , con nota prot. 339702 del 20.4.2016, Parte_1
allegata al fascicolo cartaceo del Comune, nel riconoscere l'assegnazione e la consegna dell'immobile, aveva comunicato che “Il Partito si è sciolto nel
4 chiedendo, al contempo, di poter rateizzare “le morosità pregresse” e di regolarizzare la propria posizione con la stipulazione, mai avvenuta, di un contratto di locazione.
5.2. Risulta, pertanto, provato per tabulas che l'immobile sia stato consegnato all'attore ed è pacifico che si trovi tuttora nella sua disponibilità,
senza che sia stato effettivamente sottoscritto, da parte del partito politico o di altri, di un formale contratto di locazione;
d'altronde, egli non ha specificamente contestato tali circostanze di fatto. Deve pertanto presumersi,
in assenza di elementi istruttori di segno contrario, che egli abbia continuato a detenerlo anche nel tempo intermedio.
Il medesimo è pertanto il legittimo destinatario della richiesta del pagamento dell'indennità di occupazione, intesa quale obbligazione al risarcimento del danno da lucro cessante, patito dal proprietario del bene per il mancato godimento di un immobile da altri detenuto senza titolo
5.3. Neanche potrebbe affermarsi, infatti, che il titolo di detenzione sia rappresentato dal decreto di assegnazione: sia perché esso era rivolto al partito “Alleanza Nazionale”, mentre il cespite risulta essere stato di fatto detenuto dall'attore, senza che l'ente abbia mai preso a condurlo in locazione;
sia perché tale consegna avrebbe dovuto essere seguita, come si desume dal verbale stesso, dalla stipulazione, mai avvenuta, di un contratto di locazione che la legittimasse, non comprendendosi, altrimenti, quale consistenza giuridica potesse avere l'attribuzione di un bene comunale nella disponibilità di un altro soggetto;
sia perché, se non altro dal 2009, dopo lo scioglimento del partito, il DI è rimasto nella detenzione del bene,
evidentemente a titolo personale, come ammesso nella nota a sua firma del
5 22.4.2016, prodotta dal Comune, con la quale esprimeva l'intento di regolarizzare la sua posizione.
5.4. L'opponente, nel negare la propria legittimazione passiva, sembra altresì affermare di non avere ricevuto il bene personalmente, ma per conto del partito politico del quale era consigliere.
Tale difesa, tuttavia, appare in primo luogo contraddittoria con quanto dallo stesso altrove affermato, nel negare di avere rivestito una qualche forma di rappresentanza dell'Ente (v. pg. 3, terzo capoverso, della memoria ex art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.); d'altronde, se fosse vera tale ultima circostanza, non si vedrebbe come egli possa avere acquisito la disponibilità
del cespite, se non a titolo personale, in tal caso direttamente rispondendo, di conseguenza, della diminuzione patrimoniale patita dal CP_2
Ove, invece, egli intenda sostenere di avere agito per conto di
“Alleanza Nazionale”, va rimarcato che i partiti politici, avendo natura giuridica di associazioni non riconosciute (v. Cass., S.U., n. 10094/15)
soggiacciono all'art. 38 c.c., a norma del quale delle obbligazioni dell'ente risponde personalmente e solidalmente anche chi abbia agìto in nome di esso;
avendo il ricevuto e detenuto l'immobile, in tale seconda Pt_1
prospettiva, in nome e per conto del partito, egli dovrà di conseguenza sopportare le conseguenze di tanto.
In definitiva, dunque, delle due l'una: o il non ha agìto per Pt_1
conto del partito, o lo ha fatto;
nel primo caso, egli è personalmente tenuto a indennizzare il Comune della perdurante occupazione dell'immobile, mai trasferito ad altri;
nel secondo caso, la responsabilità gravante sul partito si estende ex art. 38 c.c. anche a lui, che per conto di esso ha acquisito la
6 detenzione del cespite, senza averla mai da allora perduta, per quanto risulta dagli atti.
6. In ordine al quantum debeatur, genericamente contestato dall'opponente con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1) c.p.c., va infine osservato che il CTU, nella posizione di imparzialità propria del suo ufficio,
ha quantificato il più probabile valore locativo dell'immobile, corrispondente al danno patito dal proprietario per il suo mancato utilizzo a causa dell'occupazione da parte dell'attore, in una cifra finanche superiore a quella liquidata nel provvedimento opposto.
Vero è che la valutazione dell'ausiliario è riferita ai prezzi correnti per un bene in normale stato di conservazione, mentre quello oggetto di causa versa oggi in condizioni scadenti, che pare sussistessero anche all'epoca della sua consegna all'opponente.
Tuttavia, il canone ipotizzato dal CTU, variabile dai 15.000,00 ai
18.000,00 euro annui circa, è pari ad oltre il doppio di quello determinato dal pari a € 6.715,00 annui, di tal che quest'ultimo appare comunque CP_2
senz'altro congruo, finanche in relazione alle peculiari condizioni del bene.
7. Infine, il ha dedotto la prescrizione del credito vantato dalla Pt_1
sua controparte.
L'eccezione è stata svolta per la prima volta nella memoria ex art. 183,
c.VI, n. 1) c.p.c. e appare, cionondimeno, ammissibile.
Vero è che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto,
le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del
creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi"
7 della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al
regime sostanziale e processuale della domanda, sicché l'opponente non può
mutare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il
fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che
costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (v.
Cass., Sez. III, n. 1328/11).
Tale principio va, tuttavia, raccordato con la successiva evoluzione del diritto vivente in ordine alla distinzione fra mutatio ed emendatio libelli, per la quale la “modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc.
civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti
comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,
perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della
controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 12310/15).
Alla luce dell'interpretazione, così rinnovata, degli istituti processualcivilistici qui rilevanti, deve dunque ritenersi che l'introduzione nel processo, dopo la sua instaurazione, di ulteriori eccezioni volte a contrastare il diritto di procedere a esecuzione, pur rappresentando indubbiamente un'innovazione della causa petendi, non si risolva necessariamente nella proposizione di una domanda nuova, ma che, al contrario, possa determinare, alle condizioni richiamate dalle SS.UU., una mera modificazione della stessa, ammissibile antro i termini previsti dall'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.
Ciò dev'essere a maggior ragione affermato nel caso di opposizione
8 c.d. preventiva all'esecuzione, laddove, in assenza della struttura bifasica propria dell'opposizione c.d. successiva, non sussiste l'esigenza
(implicitamente posta a fondamento delle diverse decisioni assunte in Cass.,
Sez. III, n. 17441/2019; Cass., Sez. VI, n. 1328/2011) di preservare la coincidenza fra i motivi dedotti nel ricorso introduttivo e quelli versati nel giudizio a cognizione piena.
Nel caso di specie, i fatti impeditivi dell'altrui diritto esposti nella memoria istruttoria dell'opponente, pur ulteriori rispetto a quelli enunciati in citazione, sono finalizzati a ottenere il medesimo bene della vita, ovverosia l'accertamento negativo dell'altrui diritto di procedere a esecuzione, e strettamente collegati alla preesistente definizione della vicenda contenziosa.
Ciò, peraltro, non ha in alcun modo minato il diritto di difesa di parte convenuta, che, nella successiva memoria istruttoria, ben avrebbe potuto svolgere le proprie difese o produrre idonea quietanza, come peraltro parzialmente avvenuto.
Ebbene, nel merito, avendo il diritto di credito in oggetto natura risarcitoria, esso è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Ne
deriva che, in assenza di atti interruttivi della stessa, essa deve ritenersi prescritta nella parte maturata prima del quinquennio anteriore alla notificazione della cartella esattoriale, ovverosia prima dell'11.12.2012.
Pertanto, ragguagliando l'indennità liquidata dal ai Controparte_2
quarantasette mesi intercorsi dall'11.12.2012 al termine del periodo oggetto di causa, ovverosia al 30.6.2016, si giunge alla quantificazione di un credito residuo di € 26.301,20 (pari a € 559,60*47 mensilità).
In tali termini dev'essere circoscritto il diritto del creditore di
9 procedere a esecuzione.
7. Il con la propria comparsa conclusionale Controparte_2
depositata il 12.6.2025, ha chiesto, per la prima volta, di “condannare
al pagamento in favore dell'Ente della somma di € Parte_1
288.530,88 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Via
Adriano nn. 76 e 78 perché illegittimamente occupato oltre interessi come
per legge”.
Tale domanda è inammissibile perché tardivamente proposta: essa,
invero, avrebbe dovuto essere veicolata mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale unitamente alla tempestiva costituzione in giudizio.
8. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opponente,
essendo risultata infondata l'eccezione da lui svolta circa la quantificazione del credito, in relazione alla quale l'accertamento peritale è stato svolto
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza delle parti convenute di procedere a esecuzione per quanto eccede la cifra, determinata al 30.6.2016,
di € 26.301,20;
2. compensa le spese;
10 3. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 7.10.2025.
IL GIUDICE
UG MA
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 e il detto locale è rimasto nella disponibilità del sottoscritto”,