Art. 24.
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
I fondi sono impiegati nel piu' breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi o prestiti.
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
I fondi sono impiegati nel piu' breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi o prestiti.