Art. 11.
L' art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952".
L' art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952".