CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/05/2024, n. 21362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21362 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21362 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di CI IP per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito er unciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali: - è stata dedotta la violazione della legge penale e processuale in ragione della prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado;
- è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a causa dell'omessa rinnovazione della notifica all'imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in data successiva al termine minimo per comparire;
- la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con la quale ha prospettato l'ammissibilità del ricorso, segnatamente in ordine alla dedotta prescrizione, ed ha chiesto di rimettere il ricorso alla Sezione competente. 4. Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01), constando in effetti - come esposto pure nella sentenza impugnata - che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, innanzi al Tribunale, abbia avuto luogo senza il rispetto del termine minimo a comparire;
e che la trattazione del procedimento è stata differita dal primo Giudice senza disporre la rinnovazione della notifica. Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 agosto 2022 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 febbraio 2015), pari a sette anni e sei mesi;
e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/02/2024. 1
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21362 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di CI IP per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito er unciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali: - è stata dedotta la violazione della legge penale e processuale in ragione della prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado;
- è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a causa dell'omessa rinnovazione della notifica all'imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in data successiva al termine minimo per comparire;
- la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con la quale ha prospettato l'ammissibilità del ricorso, segnatamente in ordine alla dedotta prescrizione, ed ha chiesto di rimettere il ricorso alla Sezione competente. 4. Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01), constando in effetti - come esposto pure nella sentenza impugnata - che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, innanzi al Tribunale, abbia avuto luogo senza il rispetto del termine minimo a comparire;
e che la trattazione del procedimento è stata differita dal primo Giudice senza disporre la rinnovazione della notifica. Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 agosto 2022 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 febbraio 2015), pari a sette anni e sei mesi;
e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/02/2024. 1