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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Peluso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3944/2020 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSSO TERESA Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATI Controparte_1 P.IVA_1
IN (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Via Nazionale delle Puglie n. 57, Casalnuovo di Napoli (NA);
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
02.10.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 15/2020 del Giudice di Pace di Acerra, contestando l'erroneo rigetto della domanda, fondato dal primo giudice per aver erroneamente interpretato l'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e censurando parimenti la quantificazione delle spese effettuata dal Giudice di prime cure.
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, stante la violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto delle motivazioni dell'atto di appello e, ad ogni modo, di rigettare il gravame, riportandosi a tutte le difese già spiegate in primo grado.
3. La sebbene ritualmente citata a seguito della disposta rinnovazione della Controparte_2 notifica della citazione (cfr. verbali di udienza del 26.11.2020, del 22.04.2020, del 16.11.2021), non si costituiva e con ordinanza del 23.06.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (03.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 14.07.2020, previo deposito dell'appello in data 13.07.2020, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
pagina 2 di 7 della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso in esame, l'appellante ha adeguatamente indicato le motivazioni su cui si fonda l'impugnazione, potendosi ricavare dal contenuto dell'atto sia i punti contestati della sentenza impugnata sia le violazioni ravvisate. In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di primo grado in merito all'erronea interpretazione dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni
Private nonché in merito alla quantificazione delle spese di lite.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.
Parte appellante ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni
Private da parte del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto il numero delle deposizioni rese
“esuberanti quelle previste dall'art. 135 cod. Ass.ni priv. del numero di tre nell'ultimo quinquennio”, oltre che l'erronea interpretazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste dell'odierna appellante.
Giova premettere che la presso l' è stata istituita onde agevolare la Controparte_4 CP_5 prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria
RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP
n. 31 del 01.06.2009, raccogliendo i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha reputato inattendibile il teste in ragione della circostanza per la quale era stato indicato per quattro volte nell'ultimo Parte_2
pagina 3 di 7 quinquennio quale testimone in giudizi concernenti sinistri stradali con la sistematica assistenza dello stesso difensore e sempre per parte danneggiata, risultando superato il limite di tre sinistri in cinque anni cristallizzato dall'art. 135 Cod. Assicurazioni Private.
Ebbene, l'appellante censura come principale motivo di appello l'erronea interpretazione di quest'ultima norma.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure, con motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie e non possono trovare accoglimento le doglianze avanzate dall'appellante per cui due delle suddette testimonianze sarebbero state rese in via stragiudiziale pregio, dal momento che ciò che rileva, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo, è il fatto che il suddetto testimone sia stato indicato e censito nella banca dati prevista dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni in quanto soggetto presente sul luogo del sinistro.
Sotto tale profilo, il contenuto della lista testimoni che deve essere proposto secondo le cadenze temporali individuate dalla suddetta norma a pena di inammissibilità della testimonianza ai sensi dell'art. 135 comma 3-bis risulta un elemento di pregnante rilevanza, decisivo per la valutazione dell'attendibilità del teste, giacché lo stesso viene censito in qualità di soggetto indicato come presente sul luogo del sinistro.
Ed invero, ciò risulta tanto più evidente dalla lettura del dato normativo, l'art. 135, al comma 3-bis, che espressamente dispone che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata c avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la richiesta di indicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazioni deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
pagina 4 di 7 Ne consegue che il Giudicante di primo grado nella sentenza gravata ha correttamente interpretato l'art. 135 nella parte in cui ha ravvisato che il teste indicato dall'odierna appellante era stato già indicato per quattro precedenti sinistri, a nulla rilevando che due di tali sinistri siano stati presumibilmente transatti, non essendo, peraltro, tale circostanza adeguatamente provata, tenuto conto che ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale risulta necessaria la previa indicazione dei testimoni in fase antecedente al giudizio e che, diversamente opinando, verrebbe vanificata la stessa ratio della norma, volta alla prevenzione e al contrasto di comportamenti fraudolenti in tale ambito.
Il superamento del limite dei tre sinistri nel quinquennio, pur non costituendo una presunzione assoluta, rappresenta un indice significativo dell'inattendibilità del teste, unitamente alla sinistrosità del veicolo coinvolto del sinistr, e va pertanto ad incidere sulla credibilità delle dichiarazioni rese, ancorché la deposizione chiara nel suo complesso, giacché nell'ipotesi in esame non è la coerenza intrinseca del racconto testimoniale ad essere in discussione quanto una caratteristica soggettiva del teste.
Non può darsi seguito quindi all'affermazione della non rilevanza e decisività di queste risultanze nonché della tardiva produzione della documentazione successiva al momento in cui il teste è CP_5 stato indicato, tenuto conto che si tratta di una prova precostituita e che, ad ogni modo, la suddetta produzione non può che seguire sul piano temporale il momento in cui il teste viene effettivamente indicato. Giova osservare che, sebbene nel procedimento innanzi al Giudice di pace si debba ritenere che la preclusione alla produione documentale maturi all'esito della prima udienza (cfr. Cass. civ., ord. n. 19359 del 03.08.2017; Cass. civ., sent. n. 27925 del 21.12.2011), è un principio generale quello per cui “la circostanza che un documento o qualsiasi altra fonte di prova sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25631 del 15.10.2018). Ne consegue che la Compagnia non avrebbe potuto chiedere l'estratto prima dell'indicazione del CP_5 teste, indicata, del resto, soltanto all'udienza di ammissione delle prove.
Ancora, il contenuto della lista come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di merito cui si CP_5 ritiene di aderire, ha valore di prova atipica, pienamente utilizzabile ai fini del convincimento in merito all'effettività dei sinistri denunciati e all'attendibilità del testimone. Il teste appare Pt_1 poco attendibile, in quanto coinvolto in plurimi sinistri in un arco di tempo circoscritto.
pagina 5 di 7 Ne consegue che il venir meno della fondatezza della dichiarazione dell'unico teste escusso, tenuto conto della relativa inattendibilità, incide inevitabilmente sulla raggiunta prova del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni riportati, non essendovi ulteriori elementi idonei a confermare i fatti dedotti da parte attrice.
Il Giudice a quo ha del resto correttamente disposto, procedendo a revocare la CTU assunta che, ad ogni modo, non avrebbe giammai potuto colmare il deficit probatorio in ordine al nesso di causalità.
Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio ben diverso dalla prova vera e propria ed è sottratto alla disponibilità delle parti, essendo affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio complessivamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13.10.2020,
n. 326).
Pertanto, alla luce di quanto precede, la valutazione del Giudice di prime cure congruamente motivata, logica ed immune da censure, risulta pienamente condivisibile e dev'essere confermata, giacché è corroborata dalla precisa e concreta analisi di tutto quanto emerso nel corso del giudizio che palesano il mancato raggiungimento dell'intervenuta prova della dinamica dell'evento denunciato sulla scorta dell'inattendibilità del teste escusso.
5. Ancora, il secondo motivo d'appello concernente l'aumento del 40% riconosciuto dal Giudice di prime cure per la liquidazione del compenso al difensore deve essere rigettato.
In punto di diritto, l'articolo 4 D.M. 55/2014 dispone che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, nel caso in esame l'appello risulta infondato in quanto il Giudice di prime cure ha adeguatamente motivato in merito ai parametri riferiti, indicando la complessità nel numero di pagina 6 di 7 questioni trattate, dell'attività stragiudiziale, rientrando la possibile concessione del suddetto aumento nella discrezionalità del Giudicante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Acerra n. 15/2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Acerra n. 15/2020 del 04.01.2020;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_6 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Peluso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3944/2020 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSSO TERESA Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATI Controparte_1 P.IVA_1
IN (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Via Nazionale delle Puglie n. 57, Casalnuovo di Napoli (NA);
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
02.10.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 15/2020 del Giudice di Pace di Acerra, contestando l'erroneo rigetto della domanda, fondato dal primo giudice per aver erroneamente interpretato l'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e censurando parimenti la quantificazione delle spese effettuata dal Giudice di prime cure.
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, stante la violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto delle motivazioni dell'atto di appello e, ad ogni modo, di rigettare il gravame, riportandosi a tutte le difese già spiegate in primo grado.
3. La sebbene ritualmente citata a seguito della disposta rinnovazione della Controparte_2 notifica della citazione (cfr. verbali di udienza del 26.11.2020, del 22.04.2020, del 16.11.2021), non si costituiva e con ordinanza del 23.06.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (03.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 14.07.2020, previo deposito dell'appello in data 13.07.2020, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
pagina 2 di 7 della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso in esame, l'appellante ha adeguatamente indicato le motivazioni su cui si fonda l'impugnazione, potendosi ricavare dal contenuto dell'atto sia i punti contestati della sentenza impugnata sia le violazioni ravvisate. In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di primo grado in merito all'erronea interpretazione dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni
Private nonché in merito alla quantificazione delle spese di lite.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.
Parte appellante ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni
Private da parte del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto il numero delle deposizioni rese
“esuberanti quelle previste dall'art. 135 cod. Ass.ni priv. del numero di tre nell'ultimo quinquennio”, oltre che l'erronea interpretazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste dell'odierna appellante.
Giova premettere che la presso l' è stata istituita onde agevolare la Controparte_4 CP_5 prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria
RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP
n. 31 del 01.06.2009, raccogliendo i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha reputato inattendibile il teste in ragione della circostanza per la quale era stato indicato per quattro volte nell'ultimo Parte_2
pagina 3 di 7 quinquennio quale testimone in giudizi concernenti sinistri stradali con la sistematica assistenza dello stesso difensore e sempre per parte danneggiata, risultando superato il limite di tre sinistri in cinque anni cristallizzato dall'art. 135 Cod. Assicurazioni Private.
Ebbene, l'appellante censura come principale motivo di appello l'erronea interpretazione di quest'ultima norma.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure, con motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie e non possono trovare accoglimento le doglianze avanzate dall'appellante per cui due delle suddette testimonianze sarebbero state rese in via stragiudiziale pregio, dal momento che ciò che rileva, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo, è il fatto che il suddetto testimone sia stato indicato e censito nella banca dati prevista dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni in quanto soggetto presente sul luogo del sinistro.
Sotto tale profilo, il contenuto della lista testimoni che deve essere proposto secondo le cadenze temporali individuate dalla suddetta norma a pena di inammissibilità della testimonianza ai sensi dell'art. 135 comma 3-bis risulta un elemento di pregnante rilevanza, decisivo per la valutazione dell'attendibilità del teste, giacché lo stesso viene censito in qualità di soggetto indicato come presente sul luogo del sinistro.
Ed invero, ciò risulta tanto più evidente dalla lettura del dato normativo, l'art. 135, al comma 3-bis, che espressamente dispone che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata c avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la richiesta di indicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazioni deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
pagina 4 di 7 Ne consegue che il Giudicante di primo grado nella sentenza gravata ha correttamente interpretato l'art. 135 nella parte in cui ha ravvisato che il teste indicato dall'odierna appellante era stato già indicato per quattro precedenti sinistri, a nulla rilevando che due di tali sinistri siano stati presumibilmente transatti, non essendo, peraltro, tale circostanza adeguatamente provata, tenuto conto che ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale risulta necessaria la previa indicazione dei testimoni in fase antecedente al giudizio e che, diversamente opinando, verrebbe vanificata la stessa ratio della norma, volta alla prevenzione e al contrasto di comportamenti fraudolenti in tale ambito.
Il superamento del limite dei tre sinistri nel quinquennio, pur non costituendo una presunzione assoluta, rappresenta un indice significativo dell'inattendibilità del teste, unitamente alla sinistrosità del veicolo coinvolto del sinistr, e va pertanto ad incidere sulla credibilità delle dichiarazioni rese, ancorché la deposizione chiara nel suo complesso, giacché nell'ipotesi in esame non è la coerenza intrinseca del racconto testimoniale ad essere in discussione quanto una caratteristica soggettiva del teste.
Non può darsi seguito quindi all'affermazione della non rilevanza e decisività di queste risultanze nonché della tardiva produzione della documentazione successiva al momento in cui il teste è CP_5 stato indicato, tenuto conto che si tratta di una prova precostituita e che, ad ogni modo, la suddetta produzione non può che seguire sul piano temporale il momento in cui il teste viene effettivamente indicato. Giova osservare che, sebbene nel procedimento innanzi al Giudice di pace si debba ritenere che la preclusione alla produione documentale maturi all'esito della prima udienza (cfr. Cass. civ., ord. n. 19359 del 03.08.2017; Cass. civ., sent. n. 27925 del 21.12.2011), è un principio generale quello per cui “la circostanza che un documento o qualsiasi altra fonte di prova sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25631 del 15.10.2018). Ne consegue che la Compagnia non avrebbe potuto chiedere l'estratto prima dell'indicazione del CP_5 teste, indicata, del resto, soltanto all'udienza di ammissione delle prove.
Ancora, il contenuto della lista come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di merito cui si CP_5 ritiene di aderire, ha valore di prova atipica, pienamente utilizzabile ai fini del convincimento in merito all'effettività dei sinistri denunciati e all'attendibilità del testimone. Il teste appare Pt_1 poco attendibile, in quanto coinvolto in plurimi sinistri in un arco di tempo circoscritto.
pagina 5 di 7 Ne consegue che il venir meno della fondatezza della dichiarazione dell'unico teste escusso, tenuto conto della relativa inattendibilità, incide inevitabilmente sulla raggiunta prova del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni riportati, non essendovi ulteriori elementi idonei a confermare i fatti dedotti da parte attrice.
Il Giudice a quo ha del resto correttamente disposto, procedendo a revocare la CTU assunta che, ad ogni modo, non avrebbe giammai potuto colmare il deficit probatorio in ordine al nesso di causalità.
Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio ben diverso dalla prova vera e propria ed è sottratto alla disponibilità delle parti, essendo affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio complessivamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13.10.2020,
n. 326).
Pertanto, alla luce di quanto precede, la valutazione del Giudice di prime cure congruamente motivata, logica ed immune da censure, risulta pienamente condivisibile e dev'essere confermata, giacché è corroborata dalla precisa e concreta analisi di tutto quanto emerso nel corso del giudizio che palesano il mancato raggiungimento dell'intervenuta prova della dinamica dell'evento denunciato sulla scorta dell'inattendibilità del teste escusso.
5. Ancora, il secondo motivo d'appello concernente l'aumento del 40% riconosciuto dal Giudice di prime cure per la liquidazione del compenso al difensore deve essere rigettato.
In punto di diritto, l'articolo 4 D.M. 55/2014 dispone che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, nel caso in esame l'appello risulta infondato in quanto il Giudice di prime cure ha adeguatamente motivato in merito ai parametri riferiti, indicando la complessità nel numero di pagina 6 di 7 questioni trattate, dell'attività stragiudiziale, rientrando la possibile concessione del suddetto aumento nella discrezionalità del Giudicante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Acerra n. 15/2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Acerra n. 15/2020 del 04.01.2020;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_6 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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