CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
EM AN, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03BS01554 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 Srl presentano ricorso avverso l'avviso di accertamento T2A03BS01554-2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - DPT (anche Ufficio) per il periodo d'imposta 2018.
L'avviso si riferisce ad Imposte dirette ed Iva per un valore economico della controversia pari ad € 29.552,00.
L'atto qui impugnato trae origine a seguito del controllo alla società Società_1 SRLS, da parte della D. P. di Brescia per creazione e utilizzo di crediti Iva inesistenti. In particolare, in relazione alla fattura n.157 del 30/11/2018, emessa da Società_1 e registrata dalla società Ricorrente_2, produceva l'estratto conto bancario dal quale risultava il pagamento, omettendo la documentazione attestante l'avvenuto trasporto della merce acquistata.
Il Documento di Trasporto è soggetto alle procedure di conservazione legate ai documenti obbligatori ai fini
Iva previste dall'art. 39 del D.P.R. 633/72.
Considerato che
non risultava assolta la prova dell'effettivo trasporto della merce indicata nella fattura di acquisto, l'Ufficio contestava, ai sensi dell'art. 109 comma 5 del TUIR, l'indeducibilità ai fini II.DD. e Irap del costo in esame pari ad € 30.720,00 e l'indetraibilità per violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 della relativa Iva corrispondente ad € 6.758,40 in quanto riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti.
In data 4 marzo 2025, parte ricorrente richiedeva all'Ufficio il piano di rateazione per la definizione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997 e, in data 2 aprile 2025 versava le somme dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento conferma l'eccezione di tardività eccepita dall'Ufficio in quanto il ricorso è stato notificato presso l'Agenzia delle Entrate in data 11 aprile 2025,
( con prot. 39263) mentre il deposito presso la segretaria di codesta CGT in data 13 maggio 2025. In buona sostanza il deposito è avvenuto in ritardo, tenuto conto che il giorno 11 maggio era domenica, per cui il termine ultimo, per il deposito del ricorso, sarebbe stato il giorno 12 maggio 2025. La costituzione deve ritenersi tardiva, in violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/92. Riguardo le spese di giudizio, il collegio ritiene sussistano le condizioni per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 47 ter d.lgs. 546/92 dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
EM AN, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03BS01554 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 Srl presentano ricorso avverso l'avviso di accertamento T2A03BS01554-2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - DPT (anche Ufficio) per il periodo d'imposta 2018.
L'avviso si riferisce ad Imposte dirette ed Iva per un valore economico della controversia pari ad € 29.552,00.
L'atto qui impugnato trae origine a seguito del controllo alla società Società_1 SRLS, da parte della D. P. di Brescia per creazione e utilizzo di crediti Iva inesistenti. In particolare, in relazione alla fattura n.157 del 30/11/2018, emessa da Società_1 e registrata dalla società Ricorrente_2, produceva l'estratto conto bancario dal quale risultava il pagamento, omettendo la documentazione attestante l'avvenuto trasporto della merce acquistata.
Il Documento di Trasporto è soggetto alle procedure di conservazione legate ai documenti obbligatori ai fini
Iva previste dall'art. 39 del D.P.R. 633/72.
Considerato che
non risultava assolta la prova dell'effettivo trasporto della merce indicata nella fattura di acquisto, l'Ufficio contestava, ai sensi dell'art. 109 comma 5 del TUIR, l'indeducibilità ai fini II.DD. e Irap del costo in esame pari ad € 30.720,00 e l'indetraibilità per violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 della relativa Iva corrispondente ad € 6.758,40 in quanto riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti.
In data 4 marzo 2025, parte ricorrente richiedeva all'Ufficio il piano di rateazione per la definizione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997 e, in data 2 aprile 2025 versava le somme dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento conferma l'eccezione di tardività eccepita dall'Ufficio in quanto il ricorso è stato notificato presso l'Agenzia delle Entrate in data 11 aprile 2025,
( con prot. 39263) mentre il deposito presso la segretaria di codesta CGT in data 13 maggio 2025. In buona sostanza il deposito è avvenuto in ritardo, tenuto conto che il giorno 11 maggio era domenica, per cui il termine ultimo, per il deposito del ricorso, sarebbe stato il giorno 12 maggio 2025. La costituzione deve ritenersi tardiva, in violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/92. Riguardo le spese di giudizio, il collegio ritiene sussistano le condizioni per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 47 ter d.lgs. 546/92 dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio.