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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8494 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11998/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Jacopo Arcangeli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: ratei indennità di frequenza, ex art. 1 legge n. 289/1990. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 31 marzo 2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore hanno convenuto in Parte_3 giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo: CP_1
- che con decreto dell'1 agosto 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento all'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza 1 giugno 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 3 settembre 2024 e CP_1 che in data 27 novembre 2024 è stato, altresì, trasmesso il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, i ricorrenti hanno domandato il riconoscimento in capo al figlio del diritto all'indennità di frequenza e la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati della CP_2 prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' chiedendo un differimento per completare le procedure di liquidazione. CP_1
In allegato alle note sostitutive dell'udienza di discussione del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., l' ha dedotto che la CP_2 prestazione è stata attribuita con provvedimento del 17 giugno 2025, e ha chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nelle note sostitutive dell'udienza anche parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, sicché la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo e alle note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata quindi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
2 Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime a una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l' ha dedotto e documentato la liquidazione della prestazione con CP_2 provvedimento del 17 giugno 2025, con pagamento effettivo nel mese di luglio 2025, – come riconosciuto anche da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta –, in tal modo essendo interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell a CP_1 rinfondere a parte ricorrente le spese di lite, da distrarre in favore del
3 procuratore antistatario. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e il tempestivo inoltro del modello AP70. Tuttavia, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo nelle more del giudizio, introdotto in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente ha azionato il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai minimi dello scaglione di valore della causa, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale e priva di significative di questioni giuridiche, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica
4 oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Roma, 17 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11998/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Jacopo Arcangeli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: ratei indennità di frequenza, ex art. 1 legge n. 289/1990. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 31 marzo 2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore hanno convenuto in Parte_3 giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo: CP_1
- che con decreto dell'1 agosto 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento all'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza 1 giugno 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 3 settembre 2024 e CP_1 che in data 27 novembre 2024 è stato, altresì, trasmesso il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, i ricorrenti hanno domandato il riconoscimento in capo al figlio del diritto all'indennità di frequenza e la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati della CP_2 prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' chiedendo un differimento per completare le procedure di liquidazione. CP_1
In allegato alle note sostitutive dell'udienza di discussione del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., l' ha dedotto che la CP_2 prestazione è stata attribuita con provvedimento del 17 giugno 2025, e ha chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nelle note sostitutive dell'udienza anche parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, sicché la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo e alle note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata quindi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
2 Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime a una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l' ha dedotto e documentato la liquidazione della prestazione con CP_2 provvedimento del 17 giugno 2025, con pagamento effettivo nel mese di luglio 2025, – come riconosciuto anche da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta –, in tal modo essendo interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell a CP_1 rinfondere a parte ricorrente le spese di lite, da distrarre in favore del
3 procuratore antistatario. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e il tempestivo inoltro del modello AP70. Tuttavia, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo nelle more del giudizio, introdotto in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente ha azionato il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai minimi dello scaglione di valore della causa, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale e priva di significative di questioni giuridiche, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica
4 oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Roma, 17 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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