Articolo 1981 del Codice civile
Articolo 1980Articolo 1982
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19 aprile 1942
Art. 1981.

(Spese).

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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