Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
'nata a [...] il [...], Codice Fiscale C.F. 1 Parte 1
residente in [...], elettivamente domiciliata in ID
nella Via Mazzini n. 51, presso lo Studio dell'Avv. Antonella Pittau, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
C.F. 2 nato a [...] il CP 1 C.F.
,
14.08.1975 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Cagliari (CA), nella Via Sonnino 37, presso lo studio legale dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP 1
[...] per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
-
Disporre l'affidamento esclusivo alla Signora Parte 1 della figlia minore Persona 1
fermo restando il diritto di visita del padre nella modalità degli incontri protetti;
- porre a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP 1 e Parte 1 con rigetto della domanda di addebito richiesta dalla controparte;
2) rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente di affido esclusivo della figlia minore Per 1 e disporre l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori fino al compimento della maggiore età, con domicilio presso la madre;
3) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge;
4) stabilire in favore della figlia Per_1, il versamento mensile di una somma proporzionata al reddito dallo stesso percepito quantificabile in € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
5) disporre il diritto di visita del Sig. CP 1 nei confronti della figlia Per 1 fintanto che è minorenne, secondo le modalità stabilite dal Giudice, rigettando la richiesta del diritto di visita da parte del padre in modalità protetta formulata da controparte.
6) Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI
Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la Con ricorso depositato in data 3.05.2021, CP 1pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita in modalità protetta e la determinazione di un contributo per il mantenimento nella misura di euro
400,00 per la figlia e di euro 200,00 per sé.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio a San Gavino Monreale;
che dalla loro unione è nata Per 1 in data 10.10.2013; di avere un'altra figlia nata da precedente relazione;
che dopo un periodo di iniziale armonia, l'unione ha subito una crisi, determinata dalla condotta violenta e denigratoria (proferendo frasi quali “non sei bella, sei grassa, sei una puttana, sei una nullità, non hai mai lavorato, non hai mai fatto la moglie,
non hai cresciuto bene le bambine "serbata dal marito anche nei confronti delle figlie (calci e umiliazioni di vario genere) che l'ha costretta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;
che nel maggio 2018 il resistente le ha sputato in faccia e spinta sul tavolo e in un'altra circostanza le ha procurato un trauma cranico spingendola dalle scale;
di essere stata poi successivamente allontanata dal domicilio coniugale dal resistente.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte ricorrente ha dedotto di essere priva di occupazione e di redditi e di essere allo stato ospite della casa rifugio presso la Madonna del
Rosario ed è in carico presso il centro antiviolenza del Medio Campidano.
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Con ricorso depositato in data 14.09.2021, CP 1 ha proposto domanda di separazione,
iscritto al n. RG 3208/2021, in seguito riunito al procedimento preventivamente instaurato. Con memoria difensiva depositata in data 14.09.2021, CP 1 si è costituito, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia Per 1 in misura non superiore ad euro 200,00 e la regolamentazione dei profili di affido e di visita.
Il resistente ha sostenuto che durante il matrimonio, dopo un iniziale periodo di armonia, la convivenza è divenuta intollerabile a causa delle incompatibilità caratteriali e delle difficoltà
economiche dei coniugi;
di aver sempre svolto lavori saltuari e agricoli e di aver contribuito alle esigenze della famiglia;
che la ricorrente percepisce il reddito di cittadinanza;
di essersi sempre occupato della minore e che non gli viene concesso, se non in rare occasioni, di vederla.
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All'udienza presidenziale del 15.09.2021 parte ricorrente, personalmente comparsa ha dichiarato:
"la convivenza è divenuta impossibile per incompatibilità di carattere. Spesso litigavamo e inoltre sono stata vittima di violenza. Voglio spiegare che nonostante i contrasti io mi facevo scivolare tutto addosso. Lui maltrattava psicologicamente la figlia con noi convivente avuta da altra relazione di 15 anni. Le faceva pesare il fatto di non essere sua figlia e la insultava dicendole che è deficiente un'asina e simili. In due episodi lui mi ha messo le mani addosso e mi ha usato violenza. Ha usato talvolta violenza anche nei confronti di mia figlia. Attualmente vivo presso un centro di accoglienza in quanto mi sono rivolta ad un'associazione di aiuto alle donne. Con me vivono le figlie, la prima e Per 1 nata dall'unione matrimoniale. Svolgo lavoretti di pulizia e simili per conto di familiari e riesco a percepire somme modeste non superiori a 400,00 euro mensili. Sono aiutata da genitori e parenti. Lui lavora in agricoltura a giornata e non so quanto guadagna. Quando
vivevamo insieme i soldi c'erano anche perché lui vendeva l'olio d'oliva. Al momento percepisco il reddito di cittadinanza per euro 900,00 mensili che mi vengono erogate dal 2019."
Parte resistente ha, invece, affermato: “Le cause della separazione sono dovute al fatto che non andiamo d'accordo, Lei fa ragionamenti tutti suoi e non adempie ai propri doveri. Non è vero che ho usato violenza nei suoi confronti e della figlia non mia. La casa coniugale è di mia proprietà
esclusiva. Lavoro in campagna a giornata quale bracciante. Faccio la raccolta delle olive in un oliveto di mia moglie e in uno mio che però non produce. È vero che vendo una certa quantità
d'olio ma devo coprire tutte le spese di produzione (mezzi, concimi, collaboratori frantoio). Riesco
a guadagnare circa euro 600,00 e mi arrangio anche vendendo ferro vecchio.
All'esito dell'udienza, il Presidente f.f., ha preliminarmente incaricato i Servizi Sociali del Comune
di ID al fine di fornire informazioni in ordine alla situazione di vita e abitativa delle parti, ai rapporti della figlia minore delle parti con i genitori, agli stili educativi degli stessi e sulla loro capacità genitoriali con verifica della possibilità della ripresa di incontri tra padre e figlia minore
Con ordinanza in data 2.03.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha affidato in via esclusiva alla madre la figlia minore con collocazione presso il suo domicilio, ha determinato in euro 250,00 il contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte resistente ha insistito nelle domande formulate.
Nel proseguo di causa sono state assegnati i termini ex art 183 VI comma c.p.c., e con successivo provvedimento del 17.10.2022, ha ammesso la prova per testi dedotta dalla parte ricorrente (con esclusione dei capitoli 1, 5, e 6 perché vertenti su circostanze generiche) e l'interrogatorio formale e la prova contraria dedotta dalla parte resistente.
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Assunte le prove testimoniali, espletato l'interrogatorio formale della ricorrente e acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 23.04.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. ******
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e CP 1
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Sull'addebito della separazione
La signora CP_1 a domandato l'addebito della separazione al marito, ritenuto responsabile di aver cagionato il fallimento del matrimonio con la propria condotta, consistita nella violazione dei doveri gravanti sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. e, in particolare, dalla condotta violenta e denigratoria serbata dal marito, il quale l'avrebbe aggredita sia verbalmente che fisicamente (il CP_1 'avrebbe spinta dalle scale e in altra occasione spinta sul tavolo e sputata ). Lo stesso, inoltre, si sarebbe sottratto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale disinteressandosi della figlia e non provvedendo al mantenimento necessario per la famiglia.
Ha dedotto, inoltre, di aver lasciato il domicilio coniugale per essere stata allontanata dal coniuge e di aver trovato ricovero presso il Rifugio della Madonna del Rosario e di essere in carico presso il centro antiviolenza del medio Campidano.
Il resistente, dal canto suo, si è opposto alla domanda della moglie, sostenendo che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali e per l'indigenza economica.
Tanto premesso, la domanda è fondata e pertanto va accolta nei termini di seguito illustrati.
Il Collegio rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. "Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio". In proposito, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (tra le tante, Cass. Civ., n. 40795/2021, n.
14840/2006).
La pronuncia di addebito non può quindi fondarsi, ordinariamente, sulla mera inosservanza dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e, pertanto, il coniuge che chiede l'addebito “avrà l'onere di provare la relativa condotta del coniuge, contraria ai doveri matrimoniali, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
al contrario, sarà onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta ad egli addebitabile” (Cass. Sez. n.
2059/2012).
L'onere della prova così congegnato incontra tuttavia una deroga nell'ipotesi di atti di violenza perpetrati da un coniuge ai danni dell'altro, sul rilievo che ciò costituisce “una violazione talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (tra le tante, Cass. n. 31355/2022, n. 3295/2018, n. 7388/2017). Nella specie quanto allegato dalla CP_1 a trovato obiettivo riscontro nella sentenza n. 4379/2022
emessa in primo grado dal Tribunale di Cagliari in data 21.12.2023 con la quale CP 1
stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi per i reati di cui all'art. 572 c.p, 582 e 585 c.p.
Detta pronuncia costituisce elemento di prova nel processo civile in ordine all'accertamento della sussistenza dei fatti e alla loro commissione da parte del condannato. È invero principio consolidato in giurisprudenza che gli accertamenti effettuati in sede penale possono essere liberamente utilizzati dal giudice anche al di fuori delle ipotesi in cui esplicano efficacia vincolante e costituire piena prova dei fatti addebitati (ex multis Cass. 40796/21, Cass, 517/20, Cass, 25067/18). Ciò a maggior ragione nei casi in cui la sentenza penale sia passata in giudicato.
Anche nel presente giudizio, parte ricorrente ha depositato certificazione medica attestante trauma contusivo spalla sx e traumatismo cranio cervicale, lesioni che sarebbero derivate dalla caduta dalle scale procurata dal resistente. Dopo tale episodio la ricorrente avrebbe cercato ospitalità presso il domicilio paterno- 66Il padre della ricorrente, sul punto all'udienza del 17.11.2022, ha dichiarato: non ero presente al fatto, all'inizio mia figlia non voleva dirmi nulla ma poi mi ha raccontato tutto l'accaduto: le ha dato questo spintone e se non ricordo male non l'ha neanche soccorsa, l'ha soccorsa una vicina di casa;
non ricordo bene se mia figlia sia poi andata al pronto soccorso, penso di si perché ha fatto la
"quando sono rientrato mia figlia era già a casa mia, aveva paura di rientrare a casa sua tac"
perché non poteva più stare in quella situazione".
Anche la madre della ricorrente ha confermato che il resistente proferiva in sua presenza nei confronti della CP 1 parole quali maiale e asina (ciò è avvenuto alla mia presenza;
lui però
proferiva queste parole quando litigavano, quasi tutti i giorni, questo sempre alla mia presenza;
mia figlia, quando sentiva queste cose, litigava con il marito e proferiva anche lei delle parole e delle volte insultava anche lei il marito, gli diceva "stronzo" cose così). Ha, inoltre, confermato il capo 7 della memoria di parte ricorrente ovvero che Sig. CP 1 pingeva la moglie dalle scale facendole perdere i sensi e provocandole un trauma cranico, precisando di non
Per essere stata presente al fatto che le sarebbe stato riferito dalla figlia delle parti, la piccola,
che all'epoca aveva quattro o cinque anni;
è andata la bambina a chiamare lo zio, io non c'ero perché ero ricoverata in ospedale, c'era solo la bambina al momento dell'episodio, io poi sono andata al pronto soccorso. Ed anche in merito al capo 10 della memoria (Vero che nel maggio
2018 il Sig. CP_1 al culmine di una lite spingeva e sputava la moglie?) ha precisato di non ricordare la data "ero presente in casa loro ma non mi trovavo in quel momento nello stesso ambiente, non ho assistito al fatto, sono entrata dopo perché ero fuori nel cortile, l'episodio mi è
stato riferito da Pt 1 quando sono entrata dentro;
erano presenti le figlie quando è successo o
Pt 1 era in cucina, e le due stanze non sono contigue ma meglio le figlie erano nella sala,
separate anche da un anditino" Anche la teste Testimone 1 assistente sociale con la quale la ricorrente ha fatto dei colloqui di sostegno ha confermato che le circostanze della violenza e la trascuratezza le sono state raccontate dalla ricorrente durante i colloqui ( Per_2 di essere assistente sociale presso il consultorio di
ID e quando nel 2018 avevo proposto alla sig.ra CP_1 i venire al consultorio con lui, lui si
è presentato per due volte;
in quelle occasioni il CP_1 giustificava la trascuratezza nei confronti della famiglia per la necessità di trascorrere la giornata fuori per lavoro e che non poteva contribuire al benessere della famiglia perché doveva pagare comunque i suoi operai;
all'epoca faceva tagli di legna e raccolta olive e disse di aver dovuto investire del capitale in tali attività) ( La sig.ra Pt_1
mi riferiva che veniva aiutata dalla sua famiglia, le proponevano di dare una mano in campagna ove il padre e la sorella avevano una attività, veniva aiutata anche da sua mamma;
nel periodo di Pasqua
aveva portato a casa della carne dicendo che aveva rimediato solo quello e di2018 il CP_1
aver pazienza perché doveva innanzitutto pagare gli operai). L'istruttoria compiuta ha quindi dimostrato che la responsabilità della rottura dell'unione coniugale deve essere ascritta al resistente, il quale durante la convivenza ha reiteratamente violato l'obbligo di rispetto per la persona dell'altro coniuge.
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Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo del figlio minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto,, nei confronti della figlia appaiono avvalorate da quanto emerso nel corso del giudizio circa la condotta pregiudizievole posta in essere dal resistente nei confronti della moglie e della figlia per i quali è stata pronunciata a suo carico la sentenza penale di condanna sopra richiamata.
E' emerso inoltre che durante il matrimonio e successivamente il resistente non abbia provveduto al mantenimento della minore tanto che la ricorrente si è dovuta rivolgere ai propri familiari per un sostegno economico ed ai servizi sociali.
Le relazioni dei servizi sociali hanno evidenziato che la situazione familiare della ricorrente dopo la separazione è positiva e adeguata per le minori. La stessa, difatti, dimora con le figlie in un appartamento messo a disposizione della parrocchia. I servizi hanno apprezzato il clima sereno e lo spazio adeguato e rispondente ai bisogni delle minori. Si è riscontrato un forte legame e l'attenta presenza educativa della figura materna nei confronti delle figlie. Pertanto, considerata l'accertata sentenza di condanna a carico del resistente per maltrattamenti in famiglia e il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze primarie della figlia, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla loro cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli dei figli, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può
giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) e domiciliata presso l'abitazione della medesima con possibilità per madre di adottare anche le decisioni di maggior interesse in qualunque ambito.
Ritiene, peraltro, il Tribunale che l'accertata situazione rende necessario che gli incontri della minore con il padre avvengano in modalità protetta.
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Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della figlia occorre invece analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali. Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro 900,00. Inoltre, non ha oneri di alloggio in quanto usufruisce di un immobile messole a disposizione dalla parrocchia.
Mentre, per quanto concerne la situazione economica del resistente, lo stesso ha dichiarato di svolgere attività nel settore agricolo a giornata come bracciante con un guadagno mensile di circa euro 600,00 e di adoperarsi anche vendendo ferro vecchio.
Pertanto, considerata la condizione economica e lavorativa dei genitori, l'età della figlia, i tempi pressoché totali di permanenza degli stessi con la madre, si ritiene equo onerare il CP_1 al versamento di un assegno mensile pari a euro 250,00 a favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così
confermando quanto disposto nella fase presidenziale.
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Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente
è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Alla stregua del disposto di cui all'art. 156 c.c. rileva altresì che il coniuge richiedente non abbia adeguati redditi propri e che, l'altro coniuge, abbia la possibilità economica di provvedere alla corresponsione dell'assegno. Vale a dire che il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le condizioni delle parti tale da far emergere una situazione patrimoniale di squilibrio. Anche
considerando elementi quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età e, in ogni caso, anche consentendo al coniuge richiedente di pervenire ad un livello reddituale consono al contributo fornito nella realizzazione complessiva della vita familiare.
Procedendo in tal senso si rileva che la ricorrente ha una età di anni 41 anni e percepisce come sopradetto il reddito di cittadinanza di importo pari ad euro 900.00 mensili e secondo quanto riferito ai servizi sociali svolgerebbe attività di assistente familiare. Ella non ha oneri di alloggio ma deve provvedere alle necessità della figlia Per 3 nata da precedente matrimonio. In sede di interrogatorio formale ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa durante il matrimonio.
La condizione reddituale del resistente è documentata da una autocertificazione dei propri redditi che lo stesso certifica ammontare ad euro 600,00 mensili.
Osservato che entrambe le parti hanno tenuto una condotta non trasparente nel non disvelare compiutamente la propria condizione reddituale e che sulla base di quanto versato in atti non sussiste un divario economico che possa giustificare il pagamento di un assegno di mantenimento,
ed osservato, altresì, come la sig.ra CP 1 comunque sia ancora giovane ed in piena salute, ed appaia essere nella condizione di incrementare i propri redditi (come ha fatto in passato), la richiesta di mantenimento formulata dalla CP 1 eve essere rigettata.
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Le spese di lite nella specie devo essere compensante, stante la soccombenza reciproca delle parti (il resistente per quanto concerne l'addebito e la ricorrente per quanto concerne un assegno di mantenimento a suo favore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi CP 1 nato il 14.08.1975 in San ' Gavino Monreale e Parte 1 nata il [...], mandando al competente Ufficio
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.13, parte I, anno Comune
di ID ).
2. Addebita la separazione al sig. CP 1
3. Affida in via esclusiva la figlia minore Persona_1 alla ricorrente, la predetta minore sarà
collocata anche ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
4. Il CP 1 otrà incontrare la minore in modalità protetta.
5. Conferma la determinazione del contributo di euro 250,00 mensili a carico di CP_1
per il mantenimento della figlia Per 1, somma da corrispondere a favore di Parte 1
entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat maturata e maturanda;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. rigetta la domanda di un assegno di mantenimento;
7. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti