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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2665/2024 R.G., promosso
da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Francesco Giallombardo)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
1
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 15.10.2025
Il Giudice
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