Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2003, n. 19544
CASS
Sentenza 19 dicembre 2003

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Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, non sussiste l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minore, in quanto l'art. 7, comma 3, di detta legge prevede che il Tribunale per i minorenni può disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto dell'età del minore, - dell'esigenza di evitargli ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento, mentre l'art. 13, comma 2, della citata Convenzione, concernente il caso di opposizione del minore all'ordine di rimpatrio, subordina la rilevanza da attribuire al rifiuto del minore al raggiungimento da parte di questi di una certa età, al di sotto della quale, secondo nozioni di comune esperienza, riservate all'apprezzamento del giudice del merito, è sconsigliabile dare peso alla sua opinione, se contrastante con la presunzione del prevalente interesse del minore a ritornare presso l'affidatario al quale è stato sottratto.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, la Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980 e quella dell'Aja del 25 ottobre 1980, entrambe rese esecutive in Italia con la legge n. 64 del 1994, hanno la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti; tuttavia, mentre presupposto della prima è che, anteriormente al trasferimento del minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno degli Stati contraenti, una decisione esecutiva sull'affidamento, ovvero che, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso, scopo della seconda è il ripristino dello 'status quo' di residenza del minore, essendo irrilevante l'esistenza di un titolo giuridico, oppure di un provvedimento giurisdizionale straniero di affidamento, se non al limitato e provvisorio fine di legittimare, alle condizioni stabilite dall'art. 3 di detta legge, la persona o l'ente che, svolgendo di fatto la funzione di affidatario, può chiedere il rientro del minore. Pertanto, qualora sia esperita l'azione prevista dalla Convenzione de L'Aja, ossia sia chiesta la reintegrazione della situazione di fatto in cui viveva il minore prima dell'illecita sottrazione, l'eventuale provvedimento giurisdizionale straniero concernente l'affidamento assume rilievo esclusivamente quale mero elemento integrante detta situazione di fatto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che, essendo stata esperita l'azione prevista dalla Convenzione de L'Aja, il provvedimento cautelare del pretore di Locarno invocato a conforto della domanda non costituiva oggetto di riconoscimento ed esecuzione).

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art. 43, primo comma, c.c.), ne' con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Nel procedimento monitorio in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, l'art. 13 di detta Convenzione introduce alcune deroghe al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, concernenti, tra l'altro, l'ipotesi in cui la persona o l'ente che si oppone al ritorno dimostri che esiste un rischio grave per il minore, implicando il relativo accertamento un'indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non congruamente e logicamente motivata, dovendo escludersi che l'art. 13, cit., imponga al giudice di chiedere informazioni sulla situazione sociale del minore, essendo egli tenuto esclusivamente a tenere in debita considerazione le eventuali informazioni fornite dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato la sussistenza del rischio per il minore, ritenendo insufficienti gli elementi addotti dall'attore e valorizzando, in contrario, le risultanze di relazioni mediche che la escludevano, reputando altresì che, in sede cautelare, non occorreva accertare quale fosse la migliore sistemazione possibile per il minore, costituendo quest'ultima una circostanza concernente il merito della controversia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2003, n. 19544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19544
Data del deposito : 19 dicembre 2003

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