Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23404 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altre rapporti condominiali”, riservata per la decisione in data 10.1.25, previa assegnazione di giorni 40 per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. RT C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1
, conveniva in giudizio , allegando: 1) che
[...] Parte_1 RT
era amministratore del Condominio a far data dal 2012 fino alla RT
sua revoca, deliberata dall'assemblea in data 18.04.2019; 2) che, con la predetta delibera, i condomini revocavano il sig. dalla carica di amministratore, a causa CP
delle gravi e numerose violazioni ed omissioni nella gestione del Condominio;
3) che, nella stessa riunione, l'assemblea nominava, quale nuovo amministratore l'avv.
Maurizio Saracino, che accettava l'incarico; 4) che, a fondamento della revoca, i condomini lamentavano il grave inadempimento dell'amministratore, attese le irregolarità commesse dallo stesso nella gestione del condominio, anche in considerazione del fatto che lo stesso si rendeva irreperibile a seguito della transazione di un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli recante rg. n. 25941/13, sottoscritta in data
31.05.17; 5) che l'assemblea condominiale del 07.09.16 aveva conferito al CP
mandato alla sottoscrizione della transazione indicando specifici termini dell'accordo;
6) che, a tale transazione, veniva aggiunta una clausola penale non autorizzata dall'assemblea e mai ratificata, sottoscritta dal , che prevedeva il pagamento CP
di euro 20,00 a carico del , in favore del , Parte_1 Controparte_2
per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata esecuzione dei lavori di rimozione della tubatura in amianto, presente nel mezzanino di proprietà , entro il 20.06.17; CP_2
7) che, a seguito della transazione, in base all'accordo la causa doveva essere cancellata, circostanza che non si verificava a causa del comportamento negligente dell'amministratore, il quale non convocava l'assemblea per l'esecuzione dei lavori, con ciò determinando la controparte ad insistere per la decisione della causa;
veniva, quindi, emessa nei confronti del , la sentenza di condanna n. 5925/2020; Parte_1
8) che, solo leggendo tale sentenza, i condomini apprendevano dell'esistenza della penale contenuta nella transazione e del conseguente aggravio di costi a loro carico;
9) che, con atto di precetto, il sig. ingiungeva al condominio di provvedere CP_2
2 all'esecuzione in forma specifica delle opere così come indicate in sentenza, nonché al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 31.149,40 relativo alla penale e alle spese di lite. L'attore concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , nella qualità di amm.re, per aver RT
agito, dal 2012 e fino all'aprile 2019, in violazione delle norme sul mandato e dei doveri e delle obbligazioni nascenti dalla propria qualità, e, per l'effetto, di condannare lo stesso al pagamento della penale dovuta al in forza della sentenza n. 5925/20 CP_2
resa dal Tribunale di Napoli e in tal modo tenere indenne il . Chiedeva, Parte_1
altresì, di condannare al risarcimento dei danni patiti dal RT
, quantificati in euro 3.539,61 ovvero nella diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia. Chiedeva, infine, di condannare alla refusione delle spese RT
di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario, fatta eccezione per il contributo unificato e le spese di notifica anticipate da parte attrice.
Dichiarata la contumacia del convenuto, all'udienza del 10.1.25, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni 40 per il deposito della comparsa conclusionale.
Nella comparsa conclusionale, in particolare, l'attore rappresentava che, nelle more di questo giudizio, era stato definito il giudizio di opposizione a precetto con la sentenza di rigetto n. 2929/2024, emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.03.2024.
Tanto premesso, la responsabilità dell'amministratore di condominio, va qualificata quale responsabilità contrattuale. Invero, Il rapporto fra il ed il suo Parte_1
amministratore va ricondotto nell'ambito del contratto di mandato e l'azione promossa dal primo contro il secondo diretta a far valere la responsabilità per aver omesso una condotta che sarebbe stata dovuta in adempimento delle sue competenze va qualificata come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale all'obbligo dell'amministratore di eseguire diligentemente il mandato conferitogli a norma dell'art. 1710 c.c.. Sul punto va poi ulteriormente precisato che la responsabilità 3 dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, Parte_1
la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva
o omissiva ed il risultato derivatone (cfr. Tribunale Reggio Emilia sez. II, n. 815 del
03/08/2020).
Giova riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la transazione, ossia l'atto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni tra loro, pongono fine ad una lite già incominciata o ne prevengono una che può sorgere tra loro, non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore, richiedendo invece la delibera dell'assemblea. La transazione autonomamente sottoscritta dall'amministratore è un atto esorbitante i limiti del mandato con la conseguenza che, in mancanza di successiva ratifica dell'accordo da parte dell'assemblea, i relativi obblighi rimangono in capo all'amministratore stesso, in base all'articolo 1711 cod. civ. in tema di mandato, quindi nei suoi confronti potrà essere rivolta l'eventuale azione risarcitoria da parte dei singoli condomini interessati”.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Ritiene il Tribunale che il abbia fornito e una piena prova dei fatti posti a Parte_1
fondamento della domanda, dimostrando che l'amministratore di Parte_1
concludeva una transazione inserendovi una clausola penale non autorizzata dall'assemblea condominiale del 7.09.16. Invero, dal verbale assembleare del 7 settembre 2016 emerge quanto segue: “in merito alla vertenza legale Persona_1
– Condominio si decide per gli importi previsti: 4.187,79 euro tutta la cucina al 50% tra il e il Condominio. 1.654,00 euro spese di A.t.p. al 50% tra il D'Alessio e il CP_2
4 Condominio. 1.000,00 spese ctu al 50% tra il D'Alessio e il 901,60 euro Avvocato Per_1
. Più la rimozione e la nuova diramazione della tubazione a carico Controparte_3
dei Condomini che si immettono, partecipa per euro 100,00. I condomini Per_1
presenti approvano quanto su previsto e chiudono la vertenza. Alle ore 21:00 non avendo altro da discutere si chiude l'assemblea.”
Nel caso che ci occupa, emerge che la condotta dell'amministratore si pone anche in contrasto con gli obblighi su di lui incombenti ex lege in base all'art. 1130, co. 1, n. 1, cod. civ. che gli impone di eseguire le delibere assembleari. Risulta, infatti, che l'amministratore abbia stipulato la transazione sottoscritta in data 31.05.17 inserendovi la seguente clausola: “6.1. in caso di mancato rispetto del termine di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, il sarà chiamato a risarcire il sig. della Parte_1 CP_2
somma che questi sarà costretto a corrispondere per l'effettuazione in proprio dei lavori oltre al pagamento a titolo di penale di una somma pari ad euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. Il condomino parteciperà solo nella misura di euro 100,00. 6.2 in caso Per_1
di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 4, 4.1 e 4.2 il sig. CP_2
sarà chiamato a corrispondere al sig. l'ulteriore importo di euro 20,00 per ogni Per_1
giorno di ritardo”.
La predetta clausola penale, come si è detto, non veniva autorizzata dall'assemblea condominiale del 7 settembre 2016, né mai successivamente ratificata, e dalla documentazione in atti emerge che l'amm.re , successivamente RT
alla transazione e fino alla sua revoca nel 2019, non indiceva più alcuna assemblea condominiale, indispensabile per l'esecuzione dei lavori di rimozione, rendendosi irreperibile.
Il Condominio, pertanto, veniva a conoscenza dell'esistenza di tale clausola penale soltanto a seguito della notifica della sentenza di condanna n. 5925/2020 resa dal
Tribunale di Napoli, con cui il si vedeva condannato al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 31.149,40. 5 Ritiene il Tribunale, conseguentemente, dimostrata la responsabilità di CP
, ex art. 1218 cc, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal
[...]
rapporto di mandato.
La parte istante ha provato, depositando l'atto di precetto e la sentenza di rigetto dell'opposizione allo stesso, che la somma dovuta dal Controparte_4
(in parte già pagata) ammonta ad euro 28.460,00. Nei limiti di tale somma,
[...]
pertanto, la domanda attorea trova accoglimento. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di ciascun pagamento al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di condanna di al RT
risarcimento dei danni patiti dal , non essendo stato allegato e provato Parte_1
l'ulteriore pregiudizio subito dal in conseguenza della condotta del Parte_1
convenuto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
55/14, come da ultimo aggiornati, calcolati sullo scaglione fino ad euro 26.000,00, applicando una riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche e distinte questioni in fatto e diritto. Si dispone l'attribuzione, per i soli compensi, in favore dell'avv. Maria
Giovanna Cannavacciuolo, dichiaratasi antistataria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta dal Parte_3
contro , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: RT
- dichiara l'inadempimento di rispetto ai suoi doveri derivanti RT
dal mandato;
6 - condanna, per l'effetto, al pagamento, in favore del RT
sito in alla , in p.l.r.p.t., di euro 28.460,00, Parte_1 Pt_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascun pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal RT
sito in alla , in p.l.r.p.t., che liquida in euro Parte_1 Pt_1 Parte_1
119,00 per spese ed euro 4.086,99 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione dei soli compensi in favore dell'avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo.
Così deciso in Napoli, in data 21.3.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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