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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8-1/ /2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE e CONCORSUALE
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel./est.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 8/2025 R.G. promosso da:
C.F./P.I. n. , con sede legale in Milano Via San Prospero n. 4, e per essa CP_1 P.IVA_1
la procuratrice speciale C.F./P.I. ), con sede in Parte_1 P.IVA_2
Milano via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, come da procura in atti;
Creditore ricorrente nei confronti di
C.F./P.I. n. ), con sede in Montepulciano (SI), Via Di Gracciano CP_2 P.IVA_3
Nel Corso n. 99, in persona del legale rappresentante Controparte_3
Debitore contumace
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 04/02/2025 e regolarmente notificato alla società debitrice a mezzo pec in data 05/02/2025, la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 CP_2
[...]
Parte ricorrente ha esposto di vantare, quale cessionaria, a seguito di plurime operazioni di cessione in blocco, indicate e documentate in ricorso, di crediti per il complessivo importo di Euro 26.779,48, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi dal
1 dovuto sino al saldo effettivo, in forza di contratto di finanziamento n. 000005267533 (v. doc. 5) stipulato dalla società debitrice con Controparte_4
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte della società debitrice del credito con i mezzi ordinari del proprio patrimonio e nonostante le azioni per il recupero bonario poste in essere dall'istante, nonché il mancato deposito dei bilanci di esercizio societari successivi all'anno 2010.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
All'udienza del 27/03/2025 il procuratore del creditore ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio in Montepulciano (SI), deve essere aperta la liquidazione giudiziale di CP_2
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività già svolta di “assunzione di partecipazioni in altre società, enti e imprese di carattere industriale, commerciale (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del
Tribunale concorsuale, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto non soltanto dei debiti nei confronti del ricorrente, ma anche delle plurime passività di natura contributiva, previdenziale e fiscale risultanti dalle informative acquisite, fra cui debiti per il complessivo importo di Euro 129.385,12 già trasmessi all'Agente della riscossione.
La condizione di insolvenza della società debitrice risulta comprovata da molteplici elementi indicativi dello stato di decozione dell'impresa, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali il mancato adempimento del debito nei confronti dell'istante contratto per finanziare l'acquisto di un automezzo ad uso aziendale, la pluralità e consistenza dei debiti nei confronti dell'Erario ed il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2010.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina il dott. professionista iscritto presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
L'udienza di esame dello stato passivo viene fissata tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
2
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.I. n. CP_2
), con sede in Montepulciano (SI), Via Di Gracciano Nel Corso n. 99, P.IVA_3
nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore il dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/09/2025 ad ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
4 che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 04/04/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE e CONCORSUALE
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel./est.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 8/2025 R.G. promosso da:
C.F./P.I. n. , con sede legale in Milano Via San Prospero n. 4, e per essa CP_1 P.IVA_1
la procuratrice speciale C.F./P.I. ), con sede in Parte_1 P.IVA_2
Milano via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, come da procura in atti;
Creditore ricorrente nei confronti di
C.F./P.I. n. ), con sede in Montepulciano (SI), Via Di Gracciano CP_2 P.IVA_3
Nel Corso n. 99, in persona del legale rappresentante Controparte_3
Debitore contumace
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 04/02/2025 e regolarmente notificato alla società debitrice a mezzo pec in data 05/02/2025, la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 CP_2
[...]
Parte ricorrente ha esposto di vantare, quale cessionaria, a seguito di plurime operazioni di cessione in blocco, indicate e documentate in ricorso, di crediti per il complessivo importo di Euro 26.779,48, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi dal
1 dovuto sino al saldo effettivo, in forza di contratto di finanziamento n. 000005267533 (v. doc. 5) stipulato dalla società debitrice con Controparte_4
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte della società debitrice del credito con i mezzi ordinari del proprio patrimonio e nonostante le azioni per il recupero bonario poste in essere dall'istante, nonché il mancato deposito dei bilanci di esercizio societari successivi all'anno 2010.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
All'udienza del 27/03/2025 il procuratore del creditore ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio in Montepulciano (SI), deve essere aperta la liquidazione giudiziale di CP_2
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività già svolta di “assunzione di partecipazioni in altre società, enti e imprese di carattere industriale, commerciale (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del
Tribunale concorsuale, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto non soltanto dei debiti nei confronti del ricorrente, ma anche delle plurime passività di natura contributiva, previdenziale e fiscale risultanti dalle informative acquisite, fra cui debiti per il complessivo importo di Euro 129.385,12 già trasmessi all'Agente della riscossione.
La condizione di insolvenza della società debitrice risulta comprovata da molteplici elementi indicativi dello stato di decozione dell'impresa, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali il mancato adempimento del debito nei confronti dell'istante contratto per finanziare l'acquisto di un automezzo ad uso aziendale, la pluralità e consistenza dei debiti nei confronti dell'Erario ed il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2010.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina il dott. professionista iscritto presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
L'udienza di esame dello stato passivo viene fissata tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
2
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.I. n. CP_2
), con sede in Montepulciano (SI), Via Di Gracciano Nel Corso n. 99, P.IVA_3
nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore il dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/09/2025 ad ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
4 che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 04/04/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
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