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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3792 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: opposizione atti esecutivi
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola, elett.te dom.ta come in atti,
ATTORE
E
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Graziano Granata e Carmine Teodosio, elett.te dom.ta come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18.06.2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal
Pagina 1 comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.06.2017 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentire revocare e/o
[...] Controparte_1 annullare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il pignoramento promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava la domanda Controparte_1 richiedendone il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni dovuti al pignoramento subito.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 03.07.2025, rassegnate le conclusioni solo da parte convenuta, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc dal designato Giudice Onorario dott. Silvio La Rana.
Nel caso in esame, in data 31.10.2020 , per il Parte_1 tramite dell'avvocato costituito Alessandra Vignola, depositava unitamente alle note di trattazione scritta di udienza istanza di rinuncia agli atti dichiarando “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio promosso da
contro
Parte_1 [...]
R.G. 3792/17 e chiedendo, appunto, che sia dichiarata Controparte_1
l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite”.
Alla udienza del 05.11.2020 il G.I prendeva atto della rinuncia agli atti richiesta da parte attrice e che la stessa non era stata accettata da parte opposta, ritenendo che la causa dovesse proseguire veniva acquisito il fascicolo dell'esecuzione di cui al r.g.e. 315/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Alla luce di ciò è evidente che è venuta a mancare la materia del contendere per effetto della rinuncia da parte della attrice all'azione ed agli atti del giudizio
Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ove, come è dunque successo nel caso di specie, la parte rinuncia al giudizio ed ai suoi atti.
Pagina 2 Il Tribunale deve pertanto, pronunciare una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In ordine alla liquidazione delle spese, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, tenuto altresì conto del palese e negligente comportamento adottato dalla nella dedotta vertenza, doversi condannare la stessa Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della che liquida complessivamente in € Controparte_1
1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre ad € 237,00 per spese e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 23/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3792 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: opposizione atti esecutivi
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola, elett.te dom.ta come in atti,
ATTORE
E
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Graziano Granata e Carmine Teodosio, elett.te dom.ta come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18.06.2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal
Pagina 1 comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.06.2017 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentire revocare e/o
[...] Controparte_1 annullare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il pignoramento promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava la domanda Controparte_1 richiedendone il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni dovuti al pignoramento subito.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 03.07.2025, rassegnate le conclusioni solo da parte convenuta, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc dal designato Giudice Onorario dott. Silvio La Rana.
Nel caso in esame, in data 31.10.2020 , per il Parte_1 tramite dell'avvocato costituito Alessandra Vignola, depositava unitamente alle note di trattazione scritta di udienza istanza di rinuncia agli atti dichiarando “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio promosso da
contro
Parte_1 [...]
R.G. 3792/17 e chiedendo, appunto, che sia dichiarata Controparte_1
l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite”.
Alla udienza del 05.11.2020 il G.I prendeva atto della rinuncia agli atti richiesta da parte attrice e che la stessa non era stata accettata da parte opposta, ritenendo che la causa dovesse proseguire veniva acquisito il fascicolo dell'esecuzione di cui al r.g.e. 315/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Alla luce di ciò è evidente che è venuta a mancare la materia del contendere per effetto della rinuncia da parte della attrice all'azione ed agli atti del giudizio
Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ove, come è dunque successo nel caso di specie, la parte rinuncia al giudizio ed ai suoi atti.
Pagina 2 Il Tribunale deve pertanto, pronunciare una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In ordine alla liquidazione delle spese, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, tenuto altresì conto del palese e negligente comportamento adottato dalla nella dedotta vertenza, doversi condannare la stessa Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della che liquida complessivamente in € Controparte_1
1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre ad € 237,00 per spese e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 23/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 3