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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta nel R.G.439/2022, avverso la sentenza n. 1643 del
07.07.2022 del Tribunale di Taranto
T R A
, rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Pompigna Parte_1
Appellante
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
Enrico Claudio Schiavone
in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raimund Bauer e dall'Avv. Antonio
Andriulli
Appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14/12/2022, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1643 del 07.07.2022 con la quale il Tribunale di Taranto ha rigetto la domanda dallo stesso appellante proposta per l'accertamento dello svolgimento, alle dipendenze della dal 12/07/88 al 18/10/17, senza soluzione di continuità e/o prevalentemente, di CP_1 mansioni da operaio/manovale, ossia, attività gravose e usuranti ex L. n. 421/92, D.lgs. n. 374/93,
L.n. 335/95, L.n. 449/97, DM 19/05/99, ex D.lgs. n. 67/11 e successive modifiche, con diritto all'anticipazione del limite di età pensionabile di tre anni, nonché della riduzione del limite di anzianità contributiva, dalla domanda amministrativa del 23/12/19, con la condanna della datrice di CP_ lavoro al versamento in favore del ricorrente presso l' della somma occorrente per CP_1 ottenere l'anticipazione del limite di età pensionabile e la riduzione del limite di anzianità contributiva, dal dì della domanda amministrativa.
1.1. La sentenza oggetto di gravame ha rigettato la domanda ritenendo non provato il requisito contributivo per mancato raggiungimento dei 35 anni di contribuzione con riguardo al periodo di lavoro effettivamente lavorato, stante la ritenuta irrilevanza dei contributi figurativi per il periodo
Naspi in quanto non integrati da contribuzione obbligatoria.
1.2. I motivi di appello possono essere così sintetizzati: 1) inapplicabilità della Circolare n. 60/08 CP_ richiamata dall' riguardando la stessa la diversa materia delle pensioni di anzianità e di vecchiaia e non anche alla diversa fattispecie del beneficio dell'anticipo pensionistico per i soggetti che hanno svolto lavori usuranti e gravosi ex L. 67/11, oltre alla circostanza di essere antecedente alla predetta legge;
2) la contribuzione figurativa deve essere esclusa dal calcolo del lavoro usurante e non anche dal calcolo dei 35 anni di contribuzione, dovendosi così interpretare la Circolare
90/2017 richiamata nella sentenza;
3) presupposto per accesso al beneficio è lo svolgimento, per 29 anni, da parte dell'appellante di lavoro usurante inquadrabile come manovale – benchè formalmente inquadrato come impiegato tecnico - ovvero frantumazione materiali in cava con movimentazione terra e scavi, manovra di ruspe escavatrici – avendo il possesso della relativa patente –, caricamento dei materiali sui mezzi di trasporto, esecuzione di fori da taglio sul fronte della cava con le perforatrici, segnalare incongruenze, verifica del giusto uso delle attrezzature e dei mezzi d'opera, coordinamento dell'attività dei dipendenti sul sito.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “A) Accertare e dichiarare, incidenter tantum, per le causali in premessa, che il sig. alle dipendenze della dal 12/07/88 Parte_1 CP_1 al18/10/17 ha svolto senza soluzione di continuità e/o prevalentemente le mansioni da operaio/manovale, ossia, attività gravose e usuranti ex L. n. 421/92, D.lgs. n. 374/93, L.n. 335/95,
L.n. 449/97, DM 19/05/99, exD.lgs. n. 67/11 e successive modifiche, con diritto del medesimo ricorrente a11'anticipazione del limite di età pensionabile di tre anni, nonché della riduzione del limite di anzianità contributiva, il tutto dal dì della domanda amministrativa datata 23/12/19; B)
Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavori usuranti, trovandosi nella condizione della normativa citata al punto A), a carico dell' con decorrenza CP_2 dal 01.01.2020, nella misura di Legge, e per l'effetto condannare l' di Taranto, con sede in CP_2
Golfo di Taranto, in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento delle rate di pensione maturate
e non riscosse nelle more del present giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali come per
Legge; C) Accertare e dichiarare per le causali di cui sopra che la Società è tenuta CP_1 secondo la legislazione vigente in materia di lavoro gravoso e usurante ex L. n. 421/92, D.1gs. n.
374/93, L.n. 335/95, L.n. 449/97, DM 19/05/99, ex D.1gs. n. 67/11, e successive modifiche, a1 CP_ versamento in favore de1 ricorrente presso l' della somma occorrente per ottenere
l'anticipazione del limite di età pensionabile, nonché la riduzione del limite di anzianità contributiva, dal dì della domanda amministrativa;
D) l'effetto, Condannare la al CP_1 versamento in favore del ricorrente, presso l'Inps competente, della somma occorrente per ottenere
i predetti benefici, in misura da determinarsi se, del caso, anche a mezzo consulenza tecnica, in CP_ base alle indicazioni fornite dall' e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione.
Ha, altresì, insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio. CP_
1.3. Le parti appellate e l' hanno eccepito l'inammissibilità delle nuove CP_1 conclusioni di cui alla lett. B) del ricorso in appello.
In particolare, la ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei contributi per il periodo CP_1 lavorativo, stante il primo atto interruttivo del 29.12.2021 (notifica del ricorso) e l'arco temporale della regolarizzazione anteriore al 29.12.2016 (in relazione al periodo lavorativo 12.7.1988-
18.10.2017) e nel merito ha contestato lo svolgimento di attività usurante.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi inammissibile del ricorso in appello, la conferma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso anche per l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti.
Ha, altresì, richiamato le istanze istruttorie in caso di ammissione di quelle dell'appellante. CP_ L' ha dedotto che l'appellante, nelle more del giudizio, è diventato titolare di APE sociale con decorrenza da febbraio 2023, presentandosi detta prestazione incompatibile con qualsiasi altra prestazione previdenziale;
nel merito, ha contestato la sussistenza dei requisiti per il godimento del beneficio.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rigettare la domanda per il periodo post febbraio 2023 per incompatibilità della pensione anticipata con l'APE sociale, con restituzione degli importi erogati a tale titolo.
Ha, altresì, articolato prova orale come in atti.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 25.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Deve innanzitutto ritenersi inammissibile la domanda sub. lett B) del ricorso in appello
(Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavori usuranti, trovandosi nella condizione della normativa citata al punto A), a carico dell' con decorrenza CP_2 dal 01.01.2020, nella misura di Legge, e per l'effetto condannare l' di Taranto, con sede in CP_2
Golfo di Taranto, in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento delle rate di pensione maturate
e non riscosse nelle more del present giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali come per
Legge).
Trattasi, invero, di domanda nuova vietata in quanto implicante la modifica della causa petendi CP_ per l'introduzione di nuovi fatti costitutivi ovvero la domanda nei confronti dell' di accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale e relativa condanna al pagamento dei ratei.
3. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
3.1. L'appellante, rivendica lo svolgimento, per quasi ventinove anni, di lavoro usante in cava e tanto a prescindere dal formale inquadramento ricevuto dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo intercorso dal 12.7.1988 al 18.10.2017.
3.2. La normativa di riferimento è, nello specifico, è il dlgs 67 del 21.4.2011 al cui art 1
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) è previsto quanto segue.
“
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni ((...)) negli ultimi dieci di attività lavorativa, ((ovvero))
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, ((...)).
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa”.
La predetta normativa (D.Lgs. n. 67 del 2011) non ha ad oggetto la pensione di vecchiaia, bensì un
“trattamento pensionistico anticipato” che richiede un “requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni” (ben diverso dai 20, anni previsti per la pensione di vecchiaia) ed i “requisiti agevolati”
3.3. E' opportuno evidenziare che parte appellante, al fine di ottenere il beneficio dell'anticipazione del limite dell'età pensionabile di tre anni, ha formulato la domanda (nel ricorso in appello, articolata sub lett, C e D), di condanna della al versamento in suo favore e CP_1 CP_ presso l' della somma occorrente per ottenere l'anticipazione e la riduzione del limite dell'anzianità contributiva.
Deve, quindi, ritenersi che presupposto per il riconoscimento del beneficio oggetto di causa sia l'attribuzione di ulteriore versamento di somme a titolo di contribuzione per il periodo di tre anni, cui sarebbe tenuta la precedente datrice di lavoro . CP_1
3.4. Orbene, come ha rilevato anche la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., Sez. Lav., 4.3.2005 n.
4719), in materia di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali, la riduzione del termine, da decennale a quinquennale, disposta dall'art. 3, comma 9 , lettera b) della legge n.
335/95, a decorrere dall'1.1.1996, non si applica ai contributi maturati anteriormente, tornando ad operare il termine di prescrizione decennale qualora risulti essere stato compiuto un idoneo atto interruttivo prima dell'entrata in vigore della legge indicata ovvero entro il 31.12.1995.
3.5. Nel caso di specie, avuto riguardo al periodo lavorativo (12.7.1988-18.10.2017) ed alla lettera inviata in data 12.9.2021 via pec alla - con valenza interruttiva del termine de quo – deve CP_1 ritenersi maturata la prescrizione del diritto al versamento delle somme per la maggiore contribuzione fino a tutto l'11.9.2016.
Non rileva la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici ex l. 67/11 in quanto rivolta CP_ all'
Ne deriva, pertanto, la mancanza del requisito contributivo ulteriore dei tre anni ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dell'anticipazione del limite di età pensionabile e riduzione del limite di anzianità contributiva.
Rileva al riguardo il principio affermato dalla Suprema Corte in forza del quale: “proprio per la varietà dei tipi di contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, ecc.) e per la diversità funzionale di cui sono contraddistinti, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante figure di contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra; anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura in generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non possono incidere sulla appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali” (Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep. 12/01/2018), n.672).
Altresì, “Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa” (Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep.
08/11/2018), n.28605).
3.6. Anche volendo prescindere da tale assorbente questione, deve ritenersi che la domanda articolata dall'appellante con riguardo al riconoscimento e versamento da parte della datrice di lavoro della somma occorrente per ottenere l'anticipazione del limite di età pensionabile, nonché la riduzione del limite di anzianità contributiva, si presenta estremamente generica non consentendo di comprendere, ai fini della verifica della fondatezza della domanda, i presupposti necessari per ritenere integrati la fattispecie della pensione anticipata.
3.7., Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, l'appello – seppure con diversa motivazione rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'assoluta novità delle questioni controverse con riguardo anche al calcolo dei contributi figurativi nella fattispecie oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 14.12.2022, da
, avverso la sentenza n. 1643 del 07.07.2022 resa dal Tribunale del Parte_2 lavoro di Taranto, così provvede: -rigetta l'appello; - dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 25.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta nel R.G.439/2022, avverso la sentenza n. 1643 del
07.07.2022 del Tribunale di Taranto
T R A
, rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Pompigna Parte_1
Appellante
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
Enrico Claudio Schiavone
in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raimund Bauer e dall'Avv. Antonio
Andriulli
Appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14/12/2022, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1643 del 07.07.2022 con la quale il Tribunale di Taranto ha rigetto la domanda dallo stesso appellante proposta per l'accertamento dello svolgimento, alle dipendenze della dal 12/07/88 al 18/10/17, senza soluzione di continuità e/o prevalentemente, di CP_1 mansioni da operaio/manovale, ossia, attività gravose e usuranti ex L. n. 421/92, D.lgs. n. 374/93,
L.n. 335/95, L.n. 449/97, DM 19/05/99, ex D.lgs. n. 67/11 e successive modifiche, con diritto all'anticipazione del limite di età pensionabile di tre anni, nonché della riduzione del limite di anzianità contributiva, dalla domanda amministrativa del 23/12/19, con la condanna della datrice di CP_ lavoro al versamento in favore del ricorrente presso l' della somma occorrente per CP_1 ottenere l'anticipazione del limite di età pensionabile e la riduzione del limite di anzianità contributiva, dal dì della domanda amministrativa.
1.1. La sentenza oggetto di gravame ha rigettato la domanda ritenendo non provato il requisito contributivo per mancato raggiungimento dei 35 anni di contribuzione con riguardo al periodo di lavoro effettivamente lavorato, stante la ritenuta irrilevanza dei contributi figurativi per il periodo
Naspi in quanto non integrati da contribuzione obbligatoria.
1.2. I motivi di appello possono essere così sintetizzati: 1) inapplicabilità della Circolare n. 60/08 CP_ richiamata dall' riguardando la stessa la diversa materia delle pensioni di anzianità e di vecchiaia e non anche alla diversa fattispecie del beneficio dell'anticipo pensionistico per i soggetti che hanno svolto lavori usuranti e gravosi ex L. 67/11, oltre alla circostanza di essere antecedente alla predetta legge;
2) la contribuzione figurativa deve essere esclusa dal calcolo del lavoro usurante e non anche dal calcolo dei 35 anni di contribuzione, dovendosi così interpretare la Circolare
90/2017 richiamata nella sentenza;
3) presupposto per accesso al beneficio è lo svolgimento, per 29 anni, da parte dell'appellante di lavoro usurante inquadrabile come manovale – benchè formalmente inquadrato come impiegato tecnico - ovvero frantumazione materiali in cava con movimentazione terra e scavi, manovra di ruspe escavatrici – avendo il possesso della relativa patente –, caricamento dei materiali sui mezzi di trasporto, esecuzione di fori da taglio sul fronte della cava con le perforatrici, segnalare incongruenze, verifica del giusto uso delle attrezzature e dei mezzi d'opera, coordinamento dell'attività dei dipendenti sul sito.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “A) Accertare e dichiarare, incidenter tantum, per le causali in premessa, che il sig. alle dipendenze della dal 12/07/88 Parte_1 CP_1 al18/10/17 ha svolto senza soluzione di continuità e/o prevalentemente le mansioni da operaio/manovale, ossia, attività gravose e usuranti ex L. n. 421/92, D.lgs. n. 374/93, L.n. 335/95,
L.n. 449/97, DM 19/05/99, exD.lgs. n. 67/11 e successive modifiche, con diritto del medesimo ricorrente a11'anticipazione del limite di età pensionabile di tre anni, nonché della riduzione del limite di anzianità contributiva, il tutto dal dì della domanda amministrativa datata 23/12/19; B)
Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavori usuranti, trovandosi nella condizione della normativa citata al punto A), a carico dell' con decorrenza CP_2 dal 01.01.2020, nella misura di Legge, e per l'effetto condannare l' di Taranto, con sede in CP_2
Golfo di Taranto, in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento delle rate di pensione maturate
e non riscosse nelle more del present giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali come per
Legge; C) Accertare e dichiarare per le causali di cui sopra che la Società è tenuta CP_1 secondo la legislazione vigente in materia di lavoro gravoso e usurante ex L. n. 421/92, D.1gs. n.
374/93, L.n. 335/95, L.n. 449/97, DM 19/05/99, ex D.1gs. n. 67/11, e successive modifiche, a1 CP_ versamento in favore de1 ricorrente presso l' della somma occorrente per ottenere
l'anticipazione del limite di età pensionabile, nonché la riduzione del limite di anzianità contributiva, dal dì della domanda amministrativa;
D) l'effetto, Condannare la al CP_1 versamento in favore del ricorrente, presso l'Inps competente, della somma occorrente per ottenere
i predetti benefici, in misura da determinarsi se, del caso, anche a mezzo consulenza tecnica, in CP_ base alle indicazioni fornite dall' e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione.
Ha, altresì, insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio. CP_
1.3. Le parti appellate e l' hanno eccepito l'inammissibilità delle nuove CP_1 conclusioni di cui alla lett. B) del ricorso in appello.
In particolare, la ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei contributi per il periodo CP_1 lavorativo, stante il primo atto interruttivo del 29.12.2021 (notifica del ricorso) e l'arco temporale della regolarizzazione anteriore al 29.12.2016 (in relazione al periodo lavorativo 12.7.1988-
18.10.2017) e nel merito ha contestato lo svolgimento di attività usurante.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi inammissibile del ricorso in appello, la conferma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso anche per l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti.
Ha, altresì, richiamato le istanze istruttorie in caso di ammissione di quelle dell'appellante. CP_ L' ha dedotto che l'appellante, nelle more del giudizio, è diventato titolare di APE sociale con decorrenza da febbraio 2023, presentandosi detta prestazione incompatibile con qualsiasi altra prestazione previdenziale;
nel merito, ha contestato la sussistenza dei requisiti per il godimento del beneficio.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rigettare la domanda per il periodo post febbraio 2023 per incompatibilità della pensione anticipata con l'APE sociale, con restituzione degli importi erogati a tale titolo.
Ha, altresì, articolato prova orale come in atti.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 25.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Deve innanzitutto ritenersi inammissibile la domanda sub. lett B) del ricorso in appello
(Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata per lavori usuranti, trovandosi nella condizione della normativa citata al punto A), a carico dell' con decorrenza CP_2 dal 01.01.2020, nella misura di Legge, e per l'effetto condannare l' di Taranto, con sede in CP_2
Golfo di Taranto, in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento delle rate di pensione maturate
e non riscosse nelle more del present giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali come per
Legge).
Trattasi, invero, di domanda nuova vietata in quanto implicante la modifica della causa petendi CP_ per l'introduzione di nuovi fatti costitutivi ovvero la domanda nei confronti dell' di accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale e relativa condanna al pagamento dei ratei.
3. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
3.1. L'appellante, rivendica lo svolgimento, per quasi ventinove anni, di lavoro usante in cava e tanto a prescindere dal formale inquadramento ricevuto dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo intercorso dal 12.7.1988 al 18.10.2017.
3.2. La normativa di riferimento è, nello specifico, è il dlgs 67 del 21.4.2011 al cui art 1
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) è previsto quanto segue.
“
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni ((...)) negli ultimi dieci di attività lavorativa, ((ovvero))
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, ((...)).
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa”.
La predetta normativa (D.Lgs. n. 67 del 2011) non ha ad oggetto la pensione di vecchiaia, bensì un
“trattamento pensionistico anticipato” che richiede un “requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni” (ben diverso dai 20, anni previsti per la pensione di vecchiaia) ed i “requisiti agevolati”
3.3. E' opportuno evidenziare che parte appellante, al fine di ottenere il beneficio dell'anticipazione del limite dell'età pensionabile di tre anni, ha formulato la domanda (nel ricorso in appello, articolata sub lett, C e D), di condanna della al versamento in suo favore e CP_1 CP_ presso l' della somma occorrente per ottenere l'anticipazione e la riduzione del limite dell'anzianità contributiva.
Deve, quindi, ritenersi che presupposto per il riconoscimento del beneficio oggetto di causa sia l'attribuzione di ulteriore versamento di somme a titolo di contribuzione per il periodo di tre anni, cui sarebbe tenuta la precedente datrice di lavoro . CP_1
3.4. Orbene, come ha rilevato anche la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., Sez. Lav., 4.3.2005 n.
4719), in materia di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali, la riduzione del termine, da decennale a quinquennale, disposta dall'art. 3, comma 9 , lettera b) della legge n.
335/95, a decorrere dall'1.1.1996, non si applica ai contributi maturati anteriormente, tornando ad operare il termine di prescrizione decennale qualora risulti essere stato compiuto un idoneo atto interruttivo prima dell'entrata in vigore della legge indicata ovvero entro il 31.12.1995.
3.5. Nel caso di specie, avuto riguardo al periodo lavorativo (12.7.1988-18.10.2017) ed alla lettera inviata in data 12.9.2021 via pec alla - con valenza interruttiva del termine de quo – deve CP_1 ritenersi maturata la prescrizione del diritto al versamento delle somme per la maggiore contribuzione fino a tutto l'11.9.2016.
Non rileva la domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici ex l. 67/11 in quanto rivolta CP_ all'
Ne deriva, pertanto, la mancanza del requisito contributivo ulteriore dei tre anni ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dell'anticipazione del limite di età pensionabile e riduzione del limite di anzianità contributiva.
Rileva al riguardo il principio affermato dalla Suprema Corte in forza del quale: “proprio per la varietà dei tipi di contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, ecc.) e per la diversità funzionale di cui sono contraddistinti, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante figure di contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra; anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura in generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non possono incidere sulla appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali” (Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, (ud. 04/10/2017, dep. 12/01/2018), n.672).
Altresì, “Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa” (Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep.
08/11/2018), n.28605).
3.6. Anche volendo prescindere da tale assorbente questione, deve ritenersi che la domanda articolata dall'appellante con riguardo al riconoscimento e versamento da parte della datrice di lavoro della somma occorrente per ottenere l'anticipazione del limite di età pensionabile, nonché la riduzione del limite di anzianità contributiva, si presenta estremamente generica non consentendo di comprendere, ai fini della verifica della fondatezza della domanda, i presupposti necessari per ritenere integrati la fattispecie della pensione anticipata.
3.7., Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, l'appello – seppure con diversa motivazione rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'assoluta novità delle questioni controverse con riguardo anche al calcolo dei contributi figurativi nella fattispecie oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 14.12.2022, da
, avverso la sentenza n. 1643 del 07.07.2022 resa dal Tribunale del Parte_2 lavoro di Taranto, così provvede: -rigetta l'appello; - dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 25.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella