Art. 2.
L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena idoneita' fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall' articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena idoneita' fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall' articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .