TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 25 luglio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dott.ssa Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4972 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il 13 giugno Parte_1 C.F._1
1963 ed ivi residente alla C.da Calogero n. 57 rappresentata e difesa, dall'Avv. Liberata
Donato (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo C.F._2 studio in Chiaravalle Centrale
-attrice-
E
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Apollinaro;
-convenuto-
, nato a [...] il [...] e residente in [...]69 Controparte_2
8887 Mels;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]n. 1 Controparte_3
Balzers Liechtestain;
-convenuti contumaci-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , previo esperimento del Parte_1 tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio gli odierni convenuti deducendo:
a) che ella possiede in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, da oltre quarant'anni, considerandoli propri e considerandosi proprietaria, gli immobili siti nel
Comune di Chiaravalle Centrale riportati in catasto al foglio di mappa n. 15 particelle n.209 sub. 1 particelle n. 152 sub. 5 e n. 152 sub. 4; 1 b) che tali particelle di terreno risultano intestate agli odierni convenuti;
c) che era intenzione dell'attrice acquistare la proprietà dei terreni per usucapione sussistendone tutti i presupposti di legge avendo essa, da oltre venti anni, il pacifico ed ininterrotto possesso degli stessi.
Tanto premesso ricorreva all'adito Tribunale chiedendo che fosse dichiarato, in suo favore,
l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili descritti nell'atto introduttivo di lite.
2. In corso di causa si costituiva in giudizio , il quale si associava, Controparte_1 senza alcuna contestazione, alla richiesta dell'attrice, riconoscendo la stessa quale unico possessore dei terreni in questione.
Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, veniva espletata la prova per testi e, all'esito della stessa, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
25.07.2025, in cui il Giudice si riservava la decisione.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da è fondata e Parte_1 merita accoglimento.
Invero attraverso la prova documentale è emerso che, alla data dell'instaurazione del giudizio, gli immobili oggetto di causa risultavano essere intestati a i convenuti in giudizio, per cui risulta correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti de i litisconsorti necessari.
Non vi è contestazione in merito ai fatti oggetto della pretesa fatta valere da parte attrice. In piena adesione ai fatti dedotti ed allegati nell'atto introduttivo, il convenuto costituito ha ammesso che l'attrice possiede, da oltre quarant'anni, gli immobili in questione.
Dalle prove testimoniali raccolte, poi, provenienti da soggetti direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare,
è stato pienamente dimostrato che l'attrice ha posseduto, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, gli immobili indicati nell'atto introduttivo di lite, onde va dichiarato, in conformità alla domanda, l'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà dei medesimi.
I testimoni, Sig.ri e , escussi all'udienza del 28 Controparte_3 Testimone_1 marzo 2025, hanno confermato che l'attrice provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, esercita sugli stessi i poteri corrispondenti a quelli del proprietario e che, da oltre quarant'anni, viene pubblicamente considerata l'unica e sola proprietaria degli stessi.
2 Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie nonché della costituzione de l convenuto
, il quale ha espressamente riconosciuto qual e possessore l'attrice, Controparte_1 ritiene il Giudicante che la domanda proposta da debba essere accolta Parte_1 perché fondata.
4. La costituzione con adesione alla domanda attorea da parte del convenuto
[...]
, che non si è opposto alla domanda attorea, giustifica la compensazione delle CP_1 spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara che , nata a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente alla C.da Calogero n. 57 (c.f. ) ha acquistato per C.F._1 usucapione gli immobili siti nel Comune di Chiaravalle Centrale riportati in catasto al foglio di mappa n. 15 particelle n.209 sub. 1 particelle n. 152 sub. 5 e n. 152 sub. 4;
3) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro – Agenzia del
Territorio competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, lì 25.07.2025.
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
3