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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 1591/2025
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUDICE IVAN appellante e
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1. Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace n. 217/2024, per violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non ha condannato la parte soccombente alle spese del giudizio nonostante l'integrale accoglimento delle domande di parte ricorrente.
2. Per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento di primo grado avanti al Giudice di Pace, R.G. 531/2024, inclusi gli esborsi per contributo unificato (€ 43,00)
e gli onorari di avvocato, oltre rimborso spese 15%, cpa 4%, iva 22% se dovuta e oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per il presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva 22% se dovuta, oltre alla maggiorazione del compenso del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per collegamenti ipertestuali agli allegati, da distrarsi in favore dell'avv. Ivan
Giudice che si dichiara antistatario avendo anticipato spese di iscrizione a ruolo e non avendo percepito compensi per il procedimento di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al giudice di pace di Pavia, propone opposizione Parte_2 avverso i verbali P.L. nn. 162VU/23 del 20.12.2023; Controparte_1
163VU/23 del 20.12.2023; 164VU/23 del 20.12.2023.
Deduce, in particolare, che nella notte del 20.12.2023aveva noleggiato in Milano un autoveicolo della società tramite il servizio di car Controparte_2 sharing;
di aver accompagnato a casa con detto mezzo un collega di lavoro;
di aver sentito un forte rumore proveniente dal lato anteriore sinistro del veicolo e, poco dopo, altro rumore molto più forte;
in esito a questo di aver perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta, con conseguente schianto sul guarda rail;
di avere nella immediatezza perduto il proprio telefono che si trovava nelal tasca della giacca;
di essere stato soccorso da un passante, che lo aiutava a chiamare i soccorsi, e di aver potuto verificare che nel mezzo mancava l'intero blocco della ruota sinistra;
di avere tramite detto automobilista, contattato la società Enjoy, la quale aveva già avuto notizia del sinistro a causa del sistema GPS presente sul mezzo;
che il carroattrezzi, chiamato dalla società di noleggio non prendeva in consegna il mezzo in quanto mancante del blocco ruota sinistra;
che tramite un secondo soccorritore chiamava i responsabili servizio Enjoy i quali comunicavano di non chiamare altri carri attrezzi, posto che avrebbero provveduto loro a tutto;
che alle 7 di mattina si allontanava dal luogo del sinistro (avvenuto verso le 1,15 di notte); che successivamente il Comune di notificava i tre verbali con i quali lo Controparte_1 sanzionava:
a elevato i tre Verbali oggetto di causa per tre differenti violazioni del codice della strada:
➢ Verbale 162VU/23 per violazione dell'art. 189 commi 3 e 9, perché «alla guida del veicolo, coinvolto in incidente stradale con soli danni a cose, non provvedeva a rimuovere cose e veicolo sinistrati, sebbene tale operazione fosse possibile, causando così intralcio alla circolazione», con decurtazione di 2 punti della patente e sanzione di euro 105,25 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
➢ Verbale 163VU/23 per violazione dell'art. 189 commi 1 e 5, perché «alla guida del veicolo coinvolto in incidente stradale con danni gravi ai veicoli e tali da
pag. 2/4 determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, del codice, non ottemperava all'obbligo di fermarsi», con conseguente ritiro della patente e decurtazione di 10 punti, oltre alla multa di euro 320,25 in caso di pagamento entro 60 giorni, euro 622,25 in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica.
➢ Verbale 164VU/23 per violazione dell'art. 15 comma 1, lettera b) e 2, perché
«danneggiava la segnaletica stradale costituita da n. 2 cartelli stradali», con sanzione di euro 60,25 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
Rileva, in particolare, che per tutte le contravvenzioni irrogate sussisteva non punibilità per caso fortuito e forza maggiore ex art. 45 c.p.c; che mancava altresì la punibilità per insussistenza dei presupposti oggettivi.
Nel procedimento instaurato il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Con sentenza n. 217/2024 il giudice di pace di Pavia accoglieva il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese del giudizio.
Con ricorso depositatati il 19.4.2025 il propone appello avvero la detta sentenza Pt_1
e, dopo aver riproposto la narrazione dei fatti tutti insta per la riforma della stessa in punto spese di lite, rilevando che non vi era motivo per omettere la detta rifusione, attesa la soccombenza del ed essendo irrilevante la contumacia da questi tenuta CP_1 nel corso del giudizio di primo grado.
Notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza, il Comune non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa, acquisita la documentazione prodotta, ed in specie il fascicolo di primo grado, veniva discussa alla udienza del 23.9.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della decisione.
***
L'appello è fondato e come tale va accolto.
La parte non si duole in alcun modo della decisione del giudice di primo grado, che d'altronde lo ha visto vincitore, ma del mancato riconoscimento delle spese di lite.
La decisione, sotto tale profilo, si pone in contrasto con la previsioni di cui all'art. 91
c.p.c., secondo il quale, “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Nel caso di specie l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei tre verbali impugnati comporta, necessariamente, la soccombenza del e la sua CP_1 condanna alle spese.
pag. 3/4 Né rileva, ovviamente, la circostanza che il sia rimasto contumace, posto che la CP_1 soccombenza consiste nell'aver dato causa al procedimento (in particolare con la emissione dei verbali impugnati) essendo poi irrilevante la successiva decisione di non costituirsi.
La mancata liquidazione delle spese comporta, di fatto, una compensazione delle stesse, che opera al di fuori dei limiti indicati dall'art. 92 c.p.c. e che risulta altresì, priva di motivazione.
L'appello va accolto con conseguente condanna del ferma nel resto la CP_1 sentenza, alla rifusione delle spese di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza.
Le spese tutte si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi per le fasi istruttoria e conclusiva e vengono poste in favore dell'avv.to Ivan Giudice che si è dichiarato antistatario.
I compensi liquidati tengono conto della maggiorazione del compenso del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per collegamenti ipertestuali agli allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 giudice di Pace di Pavia n. 217/2024 così provvede: in parziale riforma della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulle spese;
condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese del procedimento di primo grado avanti al Giudice di Pace, che liquida, in favore di e per esso dell'avv.to Ivan Giudice, dichiaratosi Parte_1 antistatario, in complessive € 313,00 oltre rimborso spese 15%, cpa 4%, iva 22% se dovuta, oltre esborsi per contributo unificato.
Condanna altresì il alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, CP_1 sempre in favore di e per esso dell'avv.to Ivan Giudice, dichiaratosi Parte_1 antistatario in complessive € 600,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva
22% se dovuta ed oltre esborsi per contributo unificato.
Pavia 24/09/2025.
Il Giudice
Simona Caterbi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 1591/2025
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUDICE IVAN appellante e
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1. Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace n. 217/2024, per violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non ha condannato la parte soccombente alle spese del giudizio nonostante l'integrale accoglimento delle domande di parte ricorrente.
2. Per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento di primo grado avanti al Giudice di Pace, R.G. 531/2024, inclusi gli esborsi per contributo unificato (€ 43,00)
e gli onorari di avvocato, oltre rimborso spese 15%, cpa 4%, iva 22% se dovuta e oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per il presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva 22% se dovuta, oltre alla maggiorazione del compenso del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per collegamenti ipertestuali agli allegati, da distrarsi in favore dell'avv. Ivan
Giudice che si dichiara antistatario avendo anticipato spese di iscrizione a ruolo e non avendo percepito compensi per il procedimento di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al giudice di pace di Pavia, propone opposizione Parte_2 avverso i verbali P.L. nn. 162VU/23 del 20.12.2023; Controparte_1
163VU/23 del 20.12.2023; 164VU/23 del 20.12.2023.
Deduce, in particolare, che nella notte del 20.12.2023aveva noleggiato in Milano un autoveicolo della società tramite il servizio di car Controparte_2 sharing;
di aver accompagnato a casa con detto mezzo un collega di lavoro;
di aver sentito un forte rumore proveniente dal lato anteriore sinistro del veicolo e, poco dopo, altro rumore molto più forte;
in esito a questo di aver perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta, con conseguente schianto sul guarda rail;
di avere nella immediatezza perduto il proprio telefono che si trovava nelal tasca della giacca;
di essere stato soccorso da un passante, che lo aiutava a chiamare i soccorsi, e di aver potuto verificare che nel mezzo mancava l'intero blocco della ruota sinistra;
di avere tramite detto automobilista, contattato la società Enjoy, la quale aveva già avuto notizia del sinistro a causa del sistema GPS presente sul mezzo;
che il carroattrezzi, chiamato dalla società di noleggio non prendeva in consegna il mezzo in quanto mancante del blocco ruota sinistra;
che tramite un secondo soccorritore chiamava i responsabili servizio Enjoy i quali comunicavano di non chiamare altri carri attrezzi, posto che avrebbero provveduto loro a tutto;
che alle 7 di mattina si allontanava dal luogo del sinistro (avvenuto verso le 1,15 di notte); che successivamente il Comune di notificava i tre verbali con i quali lo Controparte_1 sanzionava:
a elevato i tre Verbali oggetto di causa per tre differenti violazioni del codice della strada:
➢ Verbale 162VU/23 per violazione dell'art. 189 commi 3 e 9, perché «alla guida del veicolo, coinvolto in incidente stradale con soli danni a cose, non provvedeva a rimuovere cose e veicolo sinistrati, sebbene tale operazione fosse possibile, causando così intralcio alla circolazione», con decurtazione di 2 punti della patente e sanzione di euro 105,25 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
➢ Verbale 163VU/23 per violazione dell'art. 189 commi 1 e 5, perché «alla guida del veicolo coinvolto in incidente stradale con danni gravi ai veicoli e tali da
pag. 2/4 determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, del codice, non ottemperava all'obbligo di fermarsi», con conseguente ritiro della patente e decurtazione di 10 punti, oltre alla multa di euro 320,25 in caso di pagamento entro 60 giorni, euro 622,25 in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica.
➢ Verbale 164VU/23 per violazione dell'art. 15 comma 1, lettera b) e 2, perché
«danneggiava la segnaletica stradale costituita da n. 2 cartelli stradali», con sanzione di euro 60,25 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
Rileva, in particolare, che per tutte le contravvenzioni irrogate sussisteva non punibilità per caso fortuito e forza maggiore ex art. 45 c.p.c; che mancava altresì la punibilità per insussistenza dei presupposti oggettivi.
Nel procedimento instaurato il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Con sentenza n. 217/2024 il giudice di pace di Pavia accoglieva il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese del giudizio.
Con ricorso depositatati il 19.4.2025 il propone appello avvero la detta sentenza Pt_1
e, dopo aver riproposto la narrazione dei fatti tutti insta per la riforma della stessa in punto spese di lite, rilevando che non vi era motivo per omettere la detta rifusione, attesa la soccombenza del ed essendo irrilevante la contumacia da questi tenuta CP_1 nel corso del giudizio di primo grado.
Notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza, il Comune non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa, acquisita la documentazione prodotta, ed in specie il fascicolo di primo grado, veniva discussa alla udienza del 23.9.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della decisione.
***
L'appello è fondato e come tale va accolto.
La parte non si duole in alcun modo della decisione del giudice di primo grado, che d'altronde lo ha visto vincitore, ma del mancato riconoscimento delle spese di lite.
La decisione, sotto tale profilo, si pone in contrasto con la previsioni di cui all'art. 91
c.p.c., secondo il quale, “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Nel caso di specie l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei tre verbali impugnati comporta, necessariamente, la soccombenza del e la sua CP_1 condanna alle spese.
pag. 3/4 Né rileva, ovviamente, la circostanza che il sia rimasto contumace, posto che la CP_1 soccombenza consiste nell'aver dato causa al procedimento (in particolare con la emissione dei verbali impugnati) essendo poi irrilevante la successiva decisione di non costituirsi.
La mancata liquidazione delle spese comporta, di fatto, una compensazione delle stesse, che opera al di fuori dei limiti indicati dall'art. 92 c.p.c. e che risulta altresì, priva di motivazione.
L'appello va accolto con conseguente condanna del ferma nel resto la CP_1 sentenza, alla rifusione delle spese di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza.
Le spese tutte si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi per le fasi istruttoria e conclusiva e vengono poste in favore dell'avv.to Ivan Giudice che si è dichiarato antistatario.
I compensi liquidati tengono conto della maggiorazione del compenso del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per collegamenti ipertestuali agli allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 giudice di Pace di Pavia n. 217/2024 così provvede: in parziale riforma della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulle spese;
condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese del procedimento di primo grado avanti al Giudice di Pace, che liquida, in favore di e per esso dell'avv.to Ivan Giudice, dichiaratosi Parte_1 antistatario, in complessive € 313,00 oltre rimborso spese 15%, cpa 4%, iva 22% se dovuta, oltre esborsi per contributo unificato.
Condanna altresì il alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, CP_1 sempre in favore di e per esso dell'avv.to Ivan Giudice, dichiaratosi Parte_1 antistatario in complessive € 600,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva
22% se dovuta ed oltre esborsi per contributo unificato.
Pavia 24/09/2025.
Il Giudice
Simona Caterbi
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