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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2405/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2405/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA E. BELLIA, 42 Parte_1 C.F._1
95047 PATERNÒ; rappresentato e difeso dall'avv. CAMPISANO LUIGI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7
Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo emesso il 28.12.2012 su ricorso della il Tribunale di Controparte_1
Catania, sezione distaccata di Mascalucia, ingiungeva a n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, il pagamento della somma complessiva di €. 68.844,77 oltre interessi e spese, dovuta per forniture di prodotti petroliferi eseguite dalla ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale Parte_1
articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) la nullità, l'inefficacia o la illegittimità del
[...]
decreto ingiuntivo in quanto concesso sulla base delle fatture commerciali ed in assenza di prova relativa alla consegna dei carburanti venduti;
2) la nullità e la non applicabilità del contratto di fornitura stipulato con la in quanto sottoscritto in assenza delle associazioni di Controparte_1
categoria; 3) l'utilizzabilità del contratto applicato dall'Eni ai propri gestori, in quanto l'impianto di proprietà della sito in Trecastagni, Via Capuana, rivendeva prodotti forniti Parte_2
dalla di provenienza Eni, di cui l'impianto portava i colori;
4) l'applicabilità Controparte_1
degli accordi economici stabiliti dal contratto collettivo stipulato da Eni, con le associazioni di categoria, così come previsto dalla Legge n. 57/2001 art. 19. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della al pagamento della somma di €. 96.883,00, o, in Controparte_1
ulteriore subordine, la compensazione delle reciproche voci di credito.
Si costituiva la per contestare la fondatezza della proposta opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 7 Sospesa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed ammessa la prova per testi richiesta dall'opponente, la causa veniva decisa con sentenza n.3994/2019 con la quale il Tribunale di Catania, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, revocava il decreto ingiuntivo n.723/2012 e condannava a pagare alla la somma di €.54.485,34 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi sino al soddisfo.
Avverso al predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si è costituita la società appellata per contestare la fondatezza dell'appello.
A seguito della dichiarazione di fallimento della il giudizio è stato interrotto e Controparte_1
successivamente riassunto dalla con atto notificato alla curatela fallimentare che, però, non si Parte_1
è costituita.
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela del fallimento della
[...]
non costituitasi seppure ritualmente citata in riassunzione. CP_1
Nel merito, i motivi di appello proposti da risultano inammissibili ai sensi Parte_1
dell'art.342 cpc a mente del quale “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ed invero, con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Giudice, “in palese violazione dei succitati principi generali, ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fatture commerciali prodotte dalla creditrice opposta in quanto richiamate nel partitario versato in atti dalla stessa, ma non ha inteso dare medesima efficacia probatoria, del tutto pagina 3 di 7 illogicamente, anche alla documentazione allegata da parte opponente a corredo della propria tesi difensiva”.
Il motivo si palesa assolutamente inammissibile atteso che nella sentenza di primo grado il Giudice ha chiaramente precisato che “La fornitura della merce, oggetto della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta con ricorso monitorio, è provata dalla firma per ricezione merce, con timbro della ditta opponente, apposta sulle bolle di accompagnamento delle fatture prodotte”.
Per un verso, non corrisponde al vero che il primo Giudice abbia riconosciuto efficacia probatoria solo alle fatture commerciali prodotte dall'opposta, per altro, la censura non rispetta il disposto del sopra trascritto art.342 cpc.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in riferimento al partitario dell'opposta/appellata, “giunge a colmare le lacune probatorie della stessa,
parte attrice in senso sostanziale, financo da sostituirsi ad essa”.
Il motivo risulta, anche in questo caso, inammissibile avendo il primo Giudice ampiamente motivato in proposito, con argomentazione che è stata del tutto genericamente contestata dall'appellante. In
sentenza, infatti, è dato leggere: “Inoltre, ad ulteriore dimostrazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la ha versato in atti il partitario clienti, nel quale risultano annotati Controparte_1
incassi e note di credito. Tuttavia, mentre nella lettera del 10 aprile 2013 il legale della società opposta menziona un credito riconosciuto alla per la somma complessiva di euro 26.776,80, di cui Parte_1
alle note di credito 524, 553, 564, 613, 746, e 803 tra il 10/7/2012 e il 9/8/2012, nel partitario si rinviene nell'annotazione solamente delle note 524, 564 e 803, di modo che di euro 26.776,80 non risulta computato a favore della un ammontare pari ad euro 14.359,43, che deve essere Parte_1
comunque detratto dal credito di € 68.844,77, onde il passivo finale deve essere ridotto ad €
54.485,34”.
pagina 4 di 7 Con il terzo motivo di appello è stata lamentata l'ingiustizia della sentenza del Tribunale di Catania
nella parte in cui il Giudice, pur premettendo che è dovuto il rimborso per cali come da costante giurisprudenza, ha affermato “..che ad un ricalcolo non può addivenirsi – nemmeno con CTU, che altrimenti avrebbe carattere esplorativo – sulla base del prospetto D, di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte opponente, posto che trattasi di documento di provenienza unilaterale, formato dalla stessa
(i prospetti annuali prodotti, infatti, sono dichiarazioni rilasciate dalla all'ufficio Parte_1 Parte_1
delle Dogane di Catania, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art. 26 L. n. 15/1968,
autocertificazione inidonee a far prova in un giudizio civile)”.
Osserva, in proposito, questa Corte che a pagina 2 della sentenza appellata il primo Giudice ha anche precisato che “In merito al rimborso cali, inoltre, dovuti anche a prescindere dagli accordi collettivi (v.
Cass., n. 14004/2017), giova evidenziarsi che nelle fatture di è già riportato il Controparte_1
contributo cali”.
Avverso tale ultima affermazione non è stata sollevata alcuna censura, ostinandosi parte appellante ad invocare una CTU assolutamente non rilevante, con conseguente inammissibilità anche del motivo di appello in esame.
Con l'ultimo motivo è stata lamentata l'applicazione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di fornitura carburanti posto a corredo del D.I. dalla società in quanto contra Controparte_1
legem e, come tali, nulle ed in quanto sottoscritte tra le parti, in assenza delle associazioni sindacali di categoria e, di contro, è stata richiesta l'applicazione delle condizioni economiche stabilite dal contratto collettivo , stipulato da quest'ultima con le associazioni di categoria (sindacati). Pt_3
Anche questo motivo non sfugge alla censura di inammissibilità.
Il primo Giudice ha, per vero, motivato in proposito chiarendo che “Al rapporto tra le parti in causa non può trovare applicazione il verbale d'intesa del 25 novembre 2011, stipulato tra le associazioni di pagina 5 di 7 categoria e non solo perché la avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza ad una CP_2 Parte_1
delle associazioni di categoria partecipanti all'accordo, ma pure perché tutt'al più l'intesa, raggiunta allo scopo di regolamentare i rapporti economico-normativi tra e tutti i gestori a marchio CP_2
può assumere rilevanza tra e se gerente il marchio e CP_3 CP_2 Controparte_1
associata ad una delle associazioni di categoria aderenti all'accordo, ma non anche tra
[...]
e la , dato che l'opponente non aveva alcun rapporto diretto con e Controparte_1 Parte_1 CP_2
quindi era estranea alla regolamentazione quadro (la titolare della gestione del marchio era CP_3 [...]
e non la )”. Controparte_1 Parte_1
Motivazione non solo esaustiva, ma con riferimento alla quale l'appellante ha del tutto omesso di indicare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.3994/19 del Tribunale di Catania.
Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2405/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA E. BELLIA, 42 Parte_1 C.F._1
95047 PATERNÒ; rappresentato e difeso dall'avv. CAMPISANO LUIGI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7
Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo emesso il 28.12.2012 su ricorso della il Tribunale di Controparte_1
Catania, sezione distaccata di Mascalucia, ingiungeva a n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, il pagamento della somma complessiva di €. 68.844,77 oltre interessi e spese, dovuta per forniture di prodotti petroliferi eseguite dalla ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale Parte_1
articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) la nullità, l'inefficacia o la illegittimità del
[...]
decreto ingiuntivo in quanto concesso sulla base delle fatture commerciali ed in assenza di prova relativa alla consegna dei carburanti venduti;
2) la nullità e la non applicabilità del contratto di fornitura stipulato con la in quanto sottoscritto in assenza delle associazioni di Controparte_1
categoria; 3) l'utilizzabilità del contratto applicato dall'Eni ai propri gestori, in quanto l'impianto di proprietà della sito in Trecastagni, Via Capuana, rivendeva prodotti forniti Parte_2
dalla di provenienza Eni, di cui l'impianto portava i colori;
4) l'applicabilità Controparte_1
degli accordi economici stabiliti dal contratto collettivo stipulato da Eni, con le associazioni di categoria, così come previsto dalla Legge n. 57/2001 art. 19. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della al pagamento della somma di €. 96.883,00, o, in Controparte_1
ulteriore subordine, la compensazione delle reciproche voci di credito.
Si costituiva la per contestare la fondatezza della proposta opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 7 Sospesa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed ammessa la prova per testi richiesta dall'opponente, la causa veniva decisa con sentenza n.3994/2019 con la quale il Tribunale di Catania, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, revocava il decreto ingiuntivo n.723/2012 e condannava a pagare alla la somma di €.54.485,34 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi sino al soddisfo.
Avverso al predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si è costituita la società appellata per contestare la fondatezza dell'appello.
A seguito della dichiarazione di fallimento della il giudizio è stato interrotto e Controparte_1
successivamente riassunto dalla con atto notificato alla curatela fallimentare che, però, non si Parte_1
è costituita.
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela del fallimento della
[...]
non costituitasi seppure ritualmente citata in riassunzione. CP_1
Nel merito, i motivi di appello proposti da risultano inammissibili ai sensi Parte_1
dell'art.342 cpc a mente del quale “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ed invero, con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Giudice, “in palese violazione dei succitati principi generali, ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fatture commerciali prodotte dalla creditrice opposta in quanto richiamate nel partitario versato in atti dalla stessa, ma non ha inteso dare medesima efficacia probatoria, del tutto pagina 3 di 7 illogicamente, anche alla documentazione allegata da parte opponente a corredo della propria tesi difensiva”.
Il motivo si palesa assolutamente inammissibile atteso che nella sentenza di primo grado il Giudice ha chiaramente precisato che “La fornitura della merce, oggetto della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta con ricorso monitorio, è provata dalla firma per ricezione merce, con timbro della ditta opponente, apposta sulle bolle di accompagnamento delle fatture prodotte”.
Per un verso, non corrisponde al vero che il primo Giudice abbia riconosciuto efficacia probatoria solo alle fatture commerciali prodotte dall'opposta, per altro, la censura non rispetta il disposto del sopra trascritto art.342 cpc.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in riferimento al partitario dell'opposta/appellata, “giunge a colmare le lacune probatorie della stessa,
parte attrice in senso sostanziale, financo da sostituirsi ad essa”.
Il motivo risulta, anche in questo caso, inammissibile avendo il primo Giudice ampiamente motivato in proposito, con argomentazione che è stata del tutto genericamente contestata dall'appellante. In
sentenza, infatti, è dato leggere: “Inoltre, ad ulteriore dimostrazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la ha versato in atti il partitario clienti, nel quale risultano annotati Controparte_1
incassi e note di credito. Tuttavia, mentre nella lettera del 10 aprile 2013 il legale della società opposta menziona un credito riconosciuto alla per la somma complessiva di euro 26.776,80, di cui Parte_1
alle note di credito 524, 553, 564, 613, 746, e 803 tra il 10/7/2012 e il 9/8/2012, nel partitario si rinviene nell'annotazione solamente delle note 524, 564 e 803, di modo che di euro 26.776,80 non risulta computato a favore della un ammontare pari ad euro 14.359,43, che deve essere Parte_1
comunque detratto dal credito di € 68.844,77, onde il passivo finale deve essere ridotto ad €
54.485,34”.
pagina 4 di 7 Con il terzo motivo di appello è stata lamentata l'ingiustizia della sentenza del Tribunale di Catania
nella parte in cui il Giudice, pur premettendo che è dovuto il rimborso per cali come da costante giurisprudenza, ha affermato “..che ad un ricalcolo non può addivenirsi – nemmeno con CTU, che altrimenti avrebbe carattere esplorativo – sulla base del prospetto D, di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte opponente, posto che trattasi di documento di provenienza unilaterale, formato dalla stessa
(i prospetti annuali prodotti, infatti, sono dichiarazioni rilasciate dalla all'ufficio Parte_1 Parte_1
delle Dogane di Catania, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art. 26 L. n. 15/1968,
autocertificazione inidonee a far prova in un giudizio civile)”.
Osserva, in proposito, questa Corte che a pagina 2 della sentenza appellata il primo Giudice ha anche precisato che “In merito al rimborso cali, inoltre, dovuti anche a prescindere dagli accordi collettivi (v.
Cass., n. 14004/2017), giova evidenziarsi che nelle fatture di è già riportato il Controparte_1
contributo cali”.
Avverso tale ultima affermazione non è stata sollevata alcuna censura, ostinandosi parte appellante ad invocare una CTU assolutamente non rilevante, con conseguente inammissibilità anche del motivo di appello in esame.
Con l'ultimo motivo è stata lamentata l'applicazione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di fornitura carburanti posto a corredo del D.I. dalla società in quanto contra Controparte_1
legem e, come tali, nulle ed in quanto sottoscritte tra le parti, in assenza delle associazioni sindacali di categoria e, di contro, è stata richiesta l'applicazione delle condizioni economiche stabilite dal contratto collettivo , stipulato da quest'ultima con le associazioni di categoria (sindacati). Pt_3
Anche questo motivo non sfugge alla censura di inammissibilità.
Il primo Giudice ha, per vero, motivato in proposito chiarendo che “Al rapporto tra le parti in causa non può trovare applicazione il verbale d'intesa del 25 novembre 2011, stipulato tra le associazioni di pagina 5 di 7 categoria e non solo perché la avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza ad una CP_2 Parte_1
delle associazioni di categoria partecipanti all'accordo, ma pure perché tutt'al più l'intesa, raggiunta allo scopo di regolamentare i rapporti economico-normativi tra e tutti i gestori a marchio CP_2
può assumere rilevanza tra e se gerente il marchio e CP_3 CP_2 Controparte_1
associata ad una delle associazioni di categoria aderenti all'accordo, ma non anche tra
[...]
e la , dato che l'opponente non aveva alcun rapporto diretto con e Controparte_1 Parte_1 CP_2
quindi era estranea alla regolamentazione quadro (la titolare della gestione del marchio era CP_3 [...]
e non la )”. Controparte_1 Parte_1
Motivazione non solo esaustiva, ma con riferimento alla quale l'appellante ha del tutto omesso di indicare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.3994/19 del Tribunale di Catania.
Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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