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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
nato a [...] il [...] ( residente in [...]Parte_1 C.F._1
Frazione Sant'Apollinare Salita di Vittorio Veneto 10 (C.F.: domiciliato in C.F._1
Perugia Via Campo di Marte 2/L presso lo studio del difensore avvocato Olgantonietta Ciminati,
ATTORE OPPONENTE contro
(P.VA ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Perugia, via Elvira, 14, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CP_1
Francesca Tosti del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via XX Settembre 74 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
nonché
(c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura in via Canali 1 CP_2
ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato, che rappresentano e difendono l' vuoi congiuntamente vuoi disgiuntamente;
CP_2
CONVENUTO Controparte_3
avente per pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, fase di merito (art. 617, secondo comma, c.p.c.); le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Come da note difensive e previe memorie depositate per l'udienza di discussione del 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per introduzione della fase di merito di opposizione “avverso ordinanza di assegnazione del 05/03/2024 resa nel procedimento esecutivo n° 513/2023 r.g.” di pignoramento presso terzi (ma in realtà detta ordinanza è quella con la quale è stata rigettata la cautela da parte del
G.E. e non l'ordinanza opposta), ha rappresentato che: Parte_1
• La notifica del precetto effettuata nei confronti del sarebbe inesistente, in quanto lo stesso Pt_1
sarebbe residente in ”Salita Vittorio Veneto 10 Marsciano Località Santa'Apollinare” mentre la relata non specificherebbe la località e nel Comune di Marsciano sarebbero presenti 11 vie
“Vittorio Veneto”; sulla relata sarebbe stato indicato “assente” ma l'abitazione dell'attore sarebbe sprovvista di numero civico e cassetta della posta;
• La notifica sarebbe altresì invalida per non aver l'attore mai ricevuto il CAD;
• La notifica del pignoramento sarebbe invalida in quanto eseguita oltre 90 giorni dall'ipotetica notifica del precetto.
Ha dunque concluso per la revoca dell'ordinanza di assegnazione in quanto il pignoramento sarebbe nullo per vizi inerenti la notifica.
Si è costituita la società la quale ha di converso dedotto che la Controparte_1
vicenda sarebbe stata non esattamente ricostruita da parte attrice, e in particolare:
• Il creditore procedeva alla notifica di atto di precetto presso la residenza del debitore come risultante da certificati di residenza estratti mediante ANPR;
l'atto non veniva consegnato per temporanea assenza del destinatario ed in data 06.04.2023 veniva spedita la comunicazione di avvenuto deposito, ed infine l'addetto postale certificava in data 17.04.2023 il mancato ritiro dell'atto entro i 10 giorni dalla spedizione del CAD;
• il creditore procedeva con atto di pignoramento presso terzi, infine notificato mediante consegna al destinatario persona fisica in data 27.07.2023; anche l'avviso ex art. 543 c.p.c.
pagina 2 di 6 veniva regolarmente notificato alla persona fisica;
• In data 05.10.2023 il depositava opposizione all'esecuzione, lamentando le stesse Pt_1 presunte irregolarità sollevate anche nel presente giudizio;
all'udienza del 27.10.2023, il GE, rilevava l'infondatezza dell'opposizione e disponeva l'introduzione del giudizio di merito entro il 31.12.2023, autorizzando l'estensione del pignoramento;
• All'udienza del 19.12.2023 il GE, constatata l'avvenuta notifica dell'estensione, pronunciava ordinanza di assegnazione;
• Nelle more, in data 31.12.2023 il notificava atto di citazione per giudizio di merito ex art. Pt_1
615 c.p.c. in prosecuzione della prima opposizione, giudizio tutt'ora pendente;
• In data 05.02.2024 il notificava seconda opposizione (depositata in data incerta, Pt_1
sicuramente successiva al 8.1.2024 recato in calce al ricorso, ma precedente al decreto di fissazione udienza del 19.1.2024), ex art. 617 c.p.c., per la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023, per asserita nullità dell'atto di precetto e il GE all'udienza del
05.03.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, ritenendo l'opposizione tardiva oltre che infondata nel merito, concedendo al termine di Pt_1 mesi 3 per l'introduzione del presente giudizio di merito, cosa poi fatta mediante la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ciò ricostruito, ha dedotto che: l'ordinanza del 5.3.2024 non sarebbe ordinanza di assegnazione, ma l'ordinanza cautelare rispetto a cui sarebbe stato introdotto il merito con la presente causa;
ove si ritenesse quindi opposta l'ordinanza del 19.12.2023, l'opposizione sarebbe tardiva, giacché doveva essere proposta quantomeno nel termine di 20 gg. dalla conoscenza del vizio denunciato, e dunque dal
27.7.2023, data in cui il debitore sarebbe venuto a conoscenza del processo esecutivo in via formale;
peraltro, la citazione sarebbe nulla in quanto non sarebbe indicata con precisione l'ordinanza opposta;
in via subordinata, nel merito, che comunque le notifiche sarebbero valide.
Ha dunque concluso in via preliminare chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, ovvero dichiararsi l'inammissibilità per tardività; nel merito per il rigetto della stessa.
Si è poi costituito il terzo GN Controparte_2
il quale ha dichiarato di non avere posizione di effettivo contraddittore ma si è rimesso al
[...]
pagina 3 di 6 giudice, precisando solo che in caso di accoglimento dell'opposizione l' dovrebbe essere CP_2 dichiarato esente dall'obbligo di restituzioni delle somme legittimamente versate medio tempore.
Ha concluso con vittoria di spese nei confronti della parte soccombente.
2. L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che si vanno a illustrare.
2.1. Premesso che la vicenda processuale, affatto ricostruita da parte attrice e, invero, correttamente ricostruita da parte convenuta opposta, per come si evince dalla documentazione depositata dall'opposta stessa, in primo luogo deve osservarsi come correttamente il creditore abbia osservato che né dal corpo della citazione, né dalle conclusioni della stessa, né dagli allegati (invero, assenti) sia chiaramente evincibile che trattasi di introduzione della fase di merito con riguardo all'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. introdotta con ricorso poi notificato in data 5.2.2024 (la seconda opposizione).
Invero, il riferimento è sempre all'ordinanza “di assegnazione” del 5.3.2024, la quale tuttavia non è
l'ordinanza di assegnazione, pronunciata invece in data 19.12.2023, bensì l'ordinanza cautelare resa sul secondo ricorso in opposizione.
Ove, quindi, si ritenesse che trattasi di un terzo, autonomo ricorso in opposizione, lo stesso sarebbe inammissibile nella misura in cui l'ordinanza cautelare resa ex art. 618 c.p.c. vede quali rimedi o, sul piano cautelare, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., oppure l'introduzione della fase di merito dell'opposizione stessa, mentre non è “riopponibile” ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non trattandosi di atto esecutivo ma di provvedimento cautelare (e, in ogni caso, l'opposizione “nuova” avrebbe dovuto essere proposta comunque al G.E. e non direttamente al giudice del merito, vista la necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive).
2.2. Ove, invece, si ritenesse la citazione quale introduzione della fase di merito della seconda opposizione (ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023, con provvedimento cautelare del G.E. di diniego del 5.3.2024), parimenti l'opposizione sarebbe egualmente inammissibile.
In tal senso, deve precisarsi come, se la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. appare corretta, non può tuttavia ritenersi, ai fini del rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto da detto articolo per la tempestività dell'opposizione stessa, che la stessa sia stata proposta avverso l'ordinanza del 19.12.2023 quale atto esecutivo opposto (come pure indicato nel ricorso: v. doc. 9 fasc. convenuto), giacché i motivi proposti in tale sede e nella presente riproposti non sono vizi pagina 4 di 6 propri dell'ordinanza di assegnazione ma attengono la notifica del precetto e del pignoramento.
Infatti, la materia è regolata dal principio per il quale la mancata opposizione tempestiva dell'atto viziato sana il vizio medesimo, di talché le doglianze non fatte valere avverso il primo atto opponibile non si riverberano sugli atti susseguenti, che possono essere impugnati solo per vizi propri e non mutuati dagli atti pregressi non tempestivamente opposti: “dato un atto esecutivo nullo, chi intenda dolersene ha da impugnarlo a pena di decadenza nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ed ove ciò non faccia, sarà vana l'impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità. A tale regola ovviamente si può derogare nella sola ipotesi in cui la parte interessata abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza dell'atto presupposto nullo, nel qual caso le sarà consentito impugnare, beninteso tempestivamente, il primo atto susseguente del quale abbia avuto notizia” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019).
Ora, l'art. 617, secondo comma, del codice di rito prevede che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Poiché le questioni poste riguardano proprio la notifica del precetto, ne consegue che, se il vizio appare correttamente inquadrato entro una opposizione ex art. 617 c.p.c., d'altro canto il termine perentorio di venti giorni non può essere calcolato a partire da un atto esecutivo successivo (l'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023), ma deve calcolarsi a partire dall'atto viziato, ovvero dal momento successivo nel quale l'opponente abbia avuto notizia del vizio (nella specie, dell'esistenza della procedura di pignoramento presso terzi).
Pertanto, il termine decorreva quantomeno, se non dal 24.7.2023 (le cartoline dell'all. 3 fasc. convenuto non sono scansionate bene), certamente dal 30.8.2023, giorno nel quale vi è prova della notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. direttamente al (all. 4). Pt_1
L'opposizione è dunque tardiva, in quanto proposta ben oltre il termine di 20 giorni da tale data, ovvero soltanto in data 8.1.2024.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, considerati valori ai minimi di scaglione, in considerazione della semplicità della controversia, per le sole fasi studio, pagina 5 di 6 introduttiva e decisionale, considerato che l'istruttoria non è tenuta.
L'attore deve reputarsi soccombente anche rispetto al terzo GN , avendo l'opposizione CP_2
determinato la necessità di una sua partecipazione al giudizio al fine di tutelare la propria posizione nei confronti delle parti per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'opposizione inammissibile;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
entrambe le parti convenute che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Spoleto, 12 febbraio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
nato a [...] il [...] ( residente in [...]Parte_1 C.F._1
Frazione Sant'Apollinare Salita di Vittorio Veneto 10 (C.F.: domiciliato in C.F._1
Perugia Via Campo di Marte 2/L presso lo studio del difensore avvocato Olgantonietta Ciminati,
ATTORE OPPONENTE contro
(P.VA ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Perugia, via Elvira, 14, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CP_1
Francesca Tosti del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via XX Settembre 74 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
nonché
(c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura in via Canali 1 CP_2
ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato, che rappresentano e difendono l' vuoi congiuntamente vuoi disgiuntamente;
CP_2
CONVENUTO Controparte_3
avente per pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, fase di merito (art. 617, secondo comma, c.p.c.); le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Come da note difensive e previe memorie depositate per l'udienza di discussione del 22.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per introduzione della fase di merito di opposizione “avverso ordinanza di assegnazione del 05/03/2024 resa nel procedimento esecutivo n° 513/2023 r.g.” di pignoramento presso terzi (ma in realtà detta ordinanza è quella con la quale è stata rigettata la cautela da parte del
G.E. e non l'ordinanza opposta), ha rappresentato che: Parte_1
• La notifica del precetto effettuata nei confronti del sarebbe inesistente, in quanto lo stesso Pt_1
sarebbe residente in ”Salita Vittorio Veneto 10 Marsciano Località Santa'Apollinare” mentre la relata non specificherebbe la località e nel Comune di Marsciano sarebbero presenti 11 vie
“Vittorio Veneto”; sulla relata sarebbe stato indicato “assente” ma l'abitazione dell'attore sarebbe sprovvista di numero civico e cassetta della posta;
• La notifica sarebbe altresì invalida per non aver l'attore mai ricevuto il CAD;
• La notifica del pignoramento sarebbe invalida in quanto eseguita oltre 90 giorni dall'ipotetica notifica del precetto.
Ha dunque concluso per la revoca dell'ordinanza di assegnazione in quanto il pignoramento sarebbe nullo per vizi inerenti la notifica.
Si è costituita la società la quale ha di converso dedotto che la Controparte_1
vicenda sarebbe stata non esattamente ricostruita da parte attrice, e in particolare:
• Il creditore procedeva alla notifica di atto di precetto presso la residenza del debitore come risultante da certificati di residenza estratti mediante ANPR;
l'atto non veniva consegnato per temporanea assenza del destinatario ed in data 06.04.2023 veniva spedita la comunicazione di avvenuto deposito, ed infine l'addetto postale certificava in data 17.04.2023 il mancato ritiro dell'atto entro i 10 giorni dalla spedizione del CAD;
• il creditore procedeva con atto di pignoramento presso terzi, infine notificato mediante consegna al destinatario persona fisica in data 27.07.2023; anche l'avviso ex art. 543 c.p.c.
pagina 2 di 6 veniva regolarmente notificato alla persona fisica;
• In data 05.10.2023 il depositava opposizione all'esecuzione, lamentando le stesse Pt_1 presunte irregolarità sollevate anche nel presente giudizio;
all'udienza del 27.10.2023, il GE, rilevava l'infondatezza dell'opposizione e disponeva l'introduzione del giudizio di merito entro il 31.12.2023, autorizzando l'estensione del pignoramento;
• All'udienza del 19.12.2023 il GE, constatata l'avvenuta notifica dell'estensione, pronunciava ordinanza di assegnazione;
• Nelle more, in data 31.12.2023 il notificava atto di citazione per giudizio di merito ex art. Pt_1
615 c.p.c. in prosecuzione della prima opposizione, giudizio tutt'ora pendente;
• In data 05.02.2024 il notificava seconda opposizione (depositata in data incerta, Pt_1
sicuramente successiva al 8.1.2024 recato in calce al ricorso, ma precedente al decreto di fissazione udienza del 19.1.2024), ex art. 617 c.p.c., per la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023, per asserita nullità dell'atto di precetto e il GE all'udienza del
05.03.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, ritenendo l'opposizione tardiva oltre che infondata nel merito, concedendo al termine di Pt_1 mesi 3 per l'introduzione del presente giudizio di merito, cosa poi fatta mediante la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ciò ricostruito, ha dedotto che: l'ordinanza del 5.3.2024 non sarebbe ordinanza di assegnazione, ma l'ordinanza cautelare rispetto a cui sarebbe stato introdotto il merito con la presente causa;
ove si ritenesse quindi opposta l'ordinanza del 19.12.2023, l'opposizione sarebbe tardiva, giacché doveva essere proposta quantomeno nel termine di 20 gg. dalla conoscenza del vizio denunciato, e dunque dal
27.7.2023, data in cui il debitore sarebbe venuto a conoscenza del processo esecutivo in via formale;
peraltro, la citazione sarebbe nulla in quanto non sarebbe indicata con precisione l'ordinanza opposta;
in via subordinata, nel merito, che comunque le notifiche sarebbero valide.
Ha dunque concluso in via preliminare chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, ovvero dichiararsi l'inammissibilità per tardività; nel merito per il rigetto della stessa.
Si è poi costituito il terzo GN Controparte_2
il quale ha dichiarato di non avere posizione di effettivo contraddittore ma si è rimesso al
[...]
pagina 3 di 6 giudice, precisando solo che in caso di accoglimento dell'opposizione l' dovrebbe essere CP_2 dichiarato esente dall'obbligo di restituzioni delle somme legittimamente versate medio tempore.
Ha concluso con vittoria di spese nei confronti della parte soccombente.
2. L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che si vanno a illustrare.
2.1. Premesso che la vicenda processuale, affatto ricostruita da parte attrice e, invero, correttamente ricostruita da parte convenuta opposta, per come si evince dalla documentazione depositata dall'opposta stessa, in primo luogo deve osservarsi come correttamente il creditore abbia osservato che né dal corpo della citazione, né dalle conclusioni della stessa, né dagli allegati (invero, assenti) sia chiaramente evincibile che trattasi di introduzione della fase di merito con riguardo all'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. introdotta con ricorso poi notificato in data 5.2.2024 (la seconda opposizione).
Invero, il riferimento è sempre all'ordinanza “di assegnazione” del 5.3.2024, la quale tuttavia non è
l'ordinanza di assegnazione, pronunciata invece in data 19.12.2023, bensì l'ordinanza cautelare resa sul secondo ricorso in opposizione.
Ove, quindi, si ritenesse che trattasi di un terzo, autonomo ricorso in opposizione, lo stesso sarebbe inammissibile nella misura in cui l'ordinanza cautelare resa ex art. 618 c.p.c. vede quali rimedi o, sul piano cautelare, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., oppure l'introduzione della fase di merito dell'opposizione stessa, mentre non è “riopponibile” ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non trattandosi di atto esecutivo ma di provvedimento cautelare (e, in ogni caso, l'opposizione “nuova” avrebbe dovuto essere proposta comunque al G.E. e non direttamente al giudice del merito, vista la necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive).
2.2. Ove, invece, si ritenesse la citazione quale introduzione della fase di merito della seconda opposizione (ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023, con provvedimento cautelare del G.E. di diniego del 5.3.2024), parimenti l'opposizione sarebbe egualmente inammissibile.
In tal senso, deve precisarsi come, se la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. appare corretta, non può tuttavia ritenersi, ai fini del rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto da detto articolo per la tempestività dell'opposizione stessa, che la stessa sia stata proposta avverso l'ordinanza del 19.12.2023 quale atto esecutivo opposto (come pure indicato nel ricorso: v. doc. 9 fasc. convenuto), giacché i motivi proposti in tale sede e nella presente riproposti non sono vizi pagina 4 di 6 propri dell'ordinanza di assegnazione ma attengono la notifica del precetto e del pignoramento.
Infatti, la materia è regolata dal principio per il quale la mancata opposizione tempestiva dell'atto viziato sana il vizio medesimo, di talché le doglianze non fatte valere avverso il primo atto opponibile non si riverberano sugli atti susseguenti, che possono essere impugnati solo per vizi propri e non mutuati dagli atti pregressi non tempestivamente opposti: “dato un atto esecutivo nullo, chi intenda dolersene ha da impugnarlo a pena di decadenza nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ed ove ciò non faccia, sarà vana l'impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità. A tale regola ovviamente si può derogare nella sola ipotesi in cui la parte interessata abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza dell'atto presupposto nullo, nel qual caso le sarà consentito impugnare, beninteso tempestivamente, il primo atto susseguente del quale abbia avuto notizia” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019).
Ora, l'art. 617, secondo comma, del codice di rito prevede che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Poiché le questioni poste riguardano proprio la notifica del precetto, ne consegue che, se il vizio appare correttamente inquadrato entro una opposizione ex art. 617 c.p.c., d'altro canto il termine perentorio di venti giorni non può essere calcolato a partire da un atto esecutivo successivo (l'ordinanza di assegnazione del 19.12.2023), ma deve calcolarsi a partire dall'atto viziato, ovvero dal momento successivo nel quale l'opponente abbia avuto notizia del vizio (nella specie, dell'esistenza della procedura di pignoramento presso terzi).
Pertanto, il termine decorreva quantomeno, se non dal 24.7.2023 (le cartoline dell'all. 3 fasc. convenuto non sono scansionate bene), certamente dal 30.8.2023, giorno nel quale vi è prova della notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. direttamente al (all. 4). Pt_1
L'opposizione è dunque tardiva, in quanto proposta ben oltre il termine di 20 giorni da tale data, ovvero soltanto in data 8.1.2024.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, considerati valori ai minimi di scaglione, in considerazione della semplicità della controversia, per le sole fasi studio, pagina 5 di 6 introduttiva e decisionale, considerato che l'istruttoria non è tenuta.
L'attore deve reputarsi soccombente anche rispetto al terzo GN , avendo l'opposizione CP_2
determinato la necessità di una sua partecipazione al giudizio al fine di tutelare la propria posizione nei confronti delle parti per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'opposizione inammissibile;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
entrambe le parti convenute che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Spoleto, 12 febbraio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6