Sentenza 26 gennaio 1989
Massime • 1
Attesa l'inesistenza - compatibile con la garanzia di sufficienza e proporzionalità prevista dall'art. 36 cost. - di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, l'autonomia collettiva ben può disporre che un compenso di natura retributiva sia escluso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta, riguardo ai quali l'adozione del detto criterio di onnicomprensività non sia imposta da una specifica norma. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è legittima la disciplina collettiva che - secondo l'interpretazione del giudice del merito (censurabile in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale) - escluda la computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e festività, atteso che il primo istituto ha natura esclusivamente contrattuale e che per le ferie la Determinazione della retribuzione spetta - in Mancanza di limitazioni ex artt. 36 cost. E 2109 cod. civ. - all'autonomia collettiva, mentre per le festività l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, pur assumendo un criterio di retribuzione globale od onnicomprensiva, fa riferimento, tuttavia, alla nozione di retribuzione normale, dalla quale esulano i compensi per lavoro straordinario, ancorché fisso. ( V 5117/87, mass n 453714; ( V 3407/87, mass n 452442; ( V 3140/87, mass n 452232; ( V 7592/86, mass n 449617; ( V 7592/86, mass n 449618).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1989, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1989 |
Testo completo
Attesa l'inesistenza - compatibile con la garanzia di sufficienza e proporzionalità prevista dall'art. 36 cost. - di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, l'autonomia collettiva ben può disporre che un compenso di natura retributiva sia escluso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta, riguardo ai quali l'adozione del detto criterio di onnicomprensività non sia imposta da una specifica norma. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è legittima la disciplina collettiva che - secondo l'interpretazione del giudice del merito (censurabile in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale) - escluda la computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e festività, atteso che il primo istituto ha natura esclusivamente contrattuale e che per le ferie la Determinazione della retribuzione spetta - in Mancanza di limitazioni ex artt. 36 cost. E 2109 cod. civ. - all'autonomia collettiva, mentre per le festività l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, pur assumendo un criterio di retribuzione globale od onnicomprensiva, fa riferimento, tuttavia, alla nozione di retribuzione normale, dalla quale esulano i compensi per lavoro straordinario, ancorché fisso. ( V 5117/87, mass n 453714; ( V 3407/87, mass n 452442; ( V 3140/87, mass n 452232; ( V 7592/86, mass n 449617; ( V 7592/86, mass n 449618).*