Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 477
Articolo 2Articolo 4
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17 novembre 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995
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