TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8538/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8538/2024 R.G.A.C.
avv. Stefano VITALE, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce all'atto intro zo CHIERCHIA ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato STEFANO VITALE chiedeva liquidarsi in suo favore, a titolo di compenso accessori per aver assistito la nel procedimento n. 6555/2023 del Controparte_1
La pur raggiunta da rituale notifica Controparte_1 del iararsene la contumacia. All'odierna udienza, destinata alla discussione e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Non vi è dubbio che l'avv.VITALE abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in favor professionale svolta in favore della come precisata in ricorso. Controparte_1
Il ri per un giudizio di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento alle prime due fasi espletate. Ebbene, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività concretamente svolta dal ricorrente, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, pari a complessivi € 1.453,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge, cui dovranno aggiungersi €.15,31 per spese. Sulla complessiva somma di €.1.468,31 saranno altresì dovuti gli interessi ex art.1284 comma 4 c.p.c., decorrenti dalla data di notificazione del ricorso introduttivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
condanna a pagare, in favore del Controparte_1 ricorrente ll'attività professionale oggetto del ricorso, la complessiva somma di €.1.468,31, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 rso introduttivo;
condanna al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorre e si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 10/07/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8538/2024 R.G.A.C.
avv. Stefano VITALE, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce all'atto intro zo CHIERCHIA ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato STEFANO VITALE chiedeva liquidarsi in suo favore, a titolo di compenso accessori per aver assistito la nel procedimento n. 6555/2023 del Controparte_1
La pur raggiunta da rituale notifica Controparte_1 del iararsene la contumacia. All'odierna udienza, destinata alla discussione e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Non vi è dubbio che l'avv.VITALE abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in favor professionale svolta in favore della come precisata in ricorso. Controparte_1
Il ri per un giudizio di valore indeterminabile, complessità bassa, con riferimento alle prime due fasi espletate. Ebbene, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività concretamente svolta dal ricorrente, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, pari a complessivi € 1.453,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge, cui dovranno aggiungersi €.15,31 per spese. Sulla complessiva somma di €.1.468,31 saranno altresì dovuti gli interessi ex art.1284 comma 4 c.p.c., decorrenti dalla data di notificazione del ricorso introduttivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
condanna a pagare, in favore del Controparte_1 ricorrente ll'attività professionale oggetto del ricorso, la complessiva somma di €.1.468,31, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 rso introduttivo;
condanna al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorre e si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 10/07/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo