Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 5562
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità del proprietario del veicolo per circolazione invito domino

    La Corte d'Appello ha ritenuto che la circolazione del veicolo non fosse avvenuta contro la volontà del proprietario, in quanto il furto era stato agevolato dalla negligenza nella custodia del mezzo (veicolo aperto, chiavi all'interno, cancello non chiuso). Pertanto, la responsabilità del proprietario sussiste.

  • Rigettato
    Responsabilità del proprietario del veicolo per circolazione invito domino

    La Corte d'Appello ha ritenuto che la circolazione del veicolo non fosse avvenuta contro la volontà del proprietario, in quanto il furto era stato agevolato dalla negligenza nella custodia del mezzo. Pertanto, la responsabilità del proprietario sussiste.

  • Rigettato
    Applicabilità del termine di prescrizione più lungo per il reato di lesioni colpose

    La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato si applica anche alla responsabilità indiretta del proprietario del veicolo, indipendentemente dal fatto che egli abbia commesso il reato o che il reo sia stato individuato. La responsabilità del proprietario è considerata in solido con quella del conducente.

  • Rigettato
    Esclusione della responsabilità del proprietario in caso di furto con violenza sulle cose e violazione di domicilio

    La Corte di Cassazione ha rigettato tale tesi, affermando che la responsabilità del proprietario sussiste anche in caso di furto se questo è stato colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. La prova liberatoria richiede l'adozione di tutte le misure ordinariamente esigibili per impedire la circolazione, non essendo sufficiente la mera non volontà della circolazione o il decorso di un congruo tempo dal furto. La negligenza nella custodia è coperta dall'assicurazione obbligatoria.

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Commentari2

  • 1Chiavi nel veicolo rubato, la polizza assicurativa resta valida
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 24 marzo 2026

    Con la sentenza n. 5562/2026, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte stabilisce un principio cardine: se il proprietario agevola colposamente il furto della propria auto (es. lasciando le chiavi nel veicolo rubato), la circolazione non avviene “contro la sua volontà” (prohibente domino) ma solo “senza il suo consenso” (invito domino). Ne consegue che il contratto di assicurazione non si scioglie, l'assicuratore deve risarcire i terzi e il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non è chiamato a intervenire (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 12 marzo 2026, n. 5562) Il caso: chiavi nel veicolo rubato e cancello aperto La vicenda origina dal furto di un automezzo …

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  • 2Furto del veicolo, custodia negligente e responsabilità del proprietario - Cass. civ. n. 5562/2026
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 30 marzo 2026

    Furto del veicolo agevolato dalla custodia negligente del proprietario: responsabilità civile, prescrizione del credito risarcitorio e permanenza della copertura assicurativa RCA La Cassazione afferma che il proprietario del veicolo rubato risponde dei danni causati dal mezzo anche dopo il furto, quando questo sia stato colposamente agevolato da una custodia negligente. In tale ipotesi, la circolazione non è ritenuta “prohibente domino”, ma “invito domino”, con la conseguenza che non si scioglie il contratto RCA e resta operante la copertura assicurativa del veicolo. La Corte precisa inoltre che il termine di prescrizione del credito risarcitorio per lesioni colpose da sinistro stradale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 5562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5562
Data del deposito : 12 marzo 2026

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