Articolo 91 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 90Articolo 92
Versione
11 maggio 1966
Art. 91.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire al militari In speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 (Elenco numero 3).

Entrata in vigore il 11 maggio 1966