Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1053 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARINO C.F._1
SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvALBERGHINA FRANCESCO LEANDRO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6.2.2010 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di SAN
CONO al n. 1 anno 2010 parte I .
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 22.7.2024 reso nel procedimento R.G.679/24 / il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 13.3.2025 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., d i non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio .
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 22.7.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 6.2.2010 annotato nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
comune di San Cono al n. 1 anno 2010 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 13.3.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo