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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 15.7.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Samuela Pischedda e Antonio Guadagnino.
APPELLANTE
E
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Battista Martelli.
contumaci. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
All'udienza del 22.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti non hanno depositato note di trattazione.
All'udienza del 17.6.2025 la Corte ha rilevato che il decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza era stato comunicato al difensore della solo in data Controparte_1
10.6.2025, e che quindi non era stato rispettato il termine di quindici giorni previsto dall'art. 127 ter,
comma 2, c.p.c. per il deposito di note e ha, pertanto, rinviato per gli stessi incombenti.
Alla successiva udienza del 15.7.2025, sempre trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., nonostante regolare comunicazione del provvedimento di rinvio, le parti pure non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla spese, stante quanto previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 15.7.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Samuela Pischedda e Antonio Guadagnino.
APPELLANTE
E
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Battista Martelli.
contumaci. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
All'udienza del 22.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti non hanno depositato note di trattazione.
All'udienza del 17.6.2025 la Corte ha rilevato che il decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza era stato comunicato al difensore della solo in data Controparte_1
10.6.2025, e che quindi non era stato rispettato il termine di quindici giorni previsto dall'art. 127 ter,
comma 2, c.p.c. per il deposito di note e ha, pertanto, rinviato per gli stessi incombenti.
Alla successiva udienza del 15.7.2025, sempre trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., nonostante regolare comunicazione del provvedimento di rinvio, le parti pure non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. deve essere cancellata la causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla spese, stante quanto previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella