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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.636 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Ciardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce (LE), al Vico San Giusto n.13,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Eugenia Novembre ed Anna De Giorgi, ed elettivamente domiciliato alla via Rubichi, presso il Palazzo Municipale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
- APPELLATO - All'udienza del 08.10.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.11.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di rilascio alloggio E.R.P., notificato in data 10.05.2021, con il quale il di Lecce gli CP_1
intimava di rilasciare libero e sgombero da cose e persone, anche interposte, l'alloggio sito in Lecce
alla via F. Casavola n. 10, piano 2, int. 5.
L'opponente deduceva di essere nipote convivente della precedente assegnataria deceduta e di avere,
pertanto, diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio già concesso alla zia Parte_2
Il in persona del Sindaco in carica, si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando il contenuto dell'atto introduttivo, nonché instando per il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 1627/2023, pubblicata in data
29.05.2023, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione avverso il decreto di rilascio di alloggio E.R.P., notificato in data 19.05.2021 e, per l'effetto, ne disponeva il rilascio entro il 15 luglio 2023; compensava interamente le spese tra le parti.
In particolare, il giudice adito rilevato che - dalla documentazione allegata in atti - emergeva che la convivenza tra l'opponente e l'assegnataria dell'alloggio era durata meno di un anno prima del decesso di quest'ultima, avvenuto il 18.03.2013, riteneva non soddisfatti i requisiti di cui all'art.13
L.R.Puglia n. 10/14, il quale prevede, a seguito della morte dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 3 c. 3 della succitata legge,
ovvero ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, che con l'assegnatario hanno convissuto, per ragioni di reciproca assistenza morale e materiale, per almeno due anni. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, cui si Parte_1
opponeva il in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8.10.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
valutando erroneamente le risultanze istruttorie, ha ritenuto non provata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 13, co 1, e 3, co 3, della L.R. Puglia n.10/14, escludendo il diritto di quest'ultimo al subentro automatico nell'assegnazione dell'alloggio assegnato a pur sussistendo le Parte_2
condizioni dell'appartenenza al nucleo familiare del precedente titolare dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio e malgrado la lettera raccomandata a.r. del 15.01.2010 inviata dalla assegnataria al Comune di Lecce e prodotta in atti e le dichiarazioni da esso istante rese sia nel ricorso per separazione consensuale depositato in data 09.05.13, sia nella raccomandata a.r. di “Avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 35 co 3 della L.R. n. 10/2014”
notificatagli dal di Lecce, provino che la convivenza con la perdurasse da CP_1 Parte_1
almeno due anni precedenti al decesso di quest'ultima, ovvero dal 10.01.2010.
Si duole, inoltre, che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare la propria condizione di disagio socioeconomico e l'assenza di reddito, pur trattandosi - ai sensi dell'art 20, commi 2 e 3 della suddetta legge - di requisiti che legittimano il diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP per cui è
causa, in assenza di quelli di cui all'art. 13 della suddetta legge.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della intimazione al rilascio dell'immobile per cui è causa, per violazione dell'art. 3, co 4, della legge n. 241/1990, malgrado nel suddetto provvedimento non fossero stati indicati né il termine, né l'autorità giudiziaria innanzi alla quale ricorrere.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche e giuridiche, sono infondate.
Ed invero, l'art.13 della L.R. 10/14, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in caso di decesso dell'assegnatario,
il subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dei componenti del nucleo familiare individuati, dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta legge, nei conviventi more uxorio, negli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, e negli affini fino al secondo grado i quali, per ragioni di reciproca assistenza morale e materiale convivono, da almeno due anni con gli assegnatari dei suddetti alloggi.
La cennata norma stabilisce, inoltre, al comma 8, che il già menzionato subentro non opera automaticamente e non si perfeziona, dunque, esclusivamente con la costante e duratura convivenza con l'assegnatario, atteso che al momento della voltura del contratto, l'ente gestore, verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
L'intero sistema risulta imperniato, dunque, in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla verifica da parte dell'ente della sussistenza, anche in capo ai suddetti soggetti, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto la voltura dell'intestazione della titolarità del provvedimento di assegnazione integra una vicenda estintiva del precedente provvedimento, venuto meno in conseguenza del decesso del titolare e richiede, pertanto, l'adozione di un nuovo titolo di assegnazione, in difetto del quale l'occupazione dell'immobile non può considerarsi legittima (ex multis Cass. n. 4305/1999, Cass. n. 18738/2004,
Cass. n. 12957/2023).
Orbene, in ragione di quanto sopra, benché sia incontestato il legame di parentela esistente tra l'appellante e la de cuius, originaria assegnataria dell'alloggio residenziale per cui è causa,
l'appellante non ha provato, ai sensi degli artt. 13 e 3, co 3 della L.R. 10/14, né di avere tempestivamente comunicato al Comune appellato l'inizio della convivenza con la sig.ra Parte_1
originaria assegnataria dell'alloggio per cui è causa, al fine di consentire al cennato ente di effettuare le necessarie suddette verifiche, né di avere convissuto stabilmente con quest'ultima per un periodo di almeno due anni prima che la stessa venisse a mancare il 18.03.2013.
Ed invero, non può essere, infatti, attribuito alcun rilievo alla lettera raccomandata a.r. del 15.01.2010,
che l'appellante asserisce sia stata inviata dalla al Comune di Lecce – “Ufficio casa”, Parte_1
nella quale quest'ultima dichiarava di convivere con il nipote sin dal 10.01.2010, atteso che nella
“domanda di regolarizzazione di occupazione senza titolo di un alloggio di proprietà comunale”
presentata dal all'Ente appellato, a distanza di tre anni dalla morte della assegnataria, Parte_1
ovvero in data 12.12.2016, e da quest'ultimo versata in atti, lo stesso dichiarava di avere occupato l'alloggio de quo a partire dal 18.12.2012 e posto che, come già statuito dal Tar nella sentenza n.
1052/2020, pronunciata sul ricorso n.820/2017 RG proposto dal suddetto appellante contro il medesimo Ente locale e passata in giudicato, il documento a firma della de cuis “non reca il timbro
di accettazione del protocollo del Comune...” ed, inoltre contrasta con la “dichiarazione della
Signora, acquisita al protocollo generale comunale in data 20.10.2011 con la quale la stessa
autocertifica che a quella data il nucleo familiare è composto solo da lei”, nonché con le risultanze anagrafiche da cui “risulta che il Signor ha trasferito la sua residenza…solo in data Parte_1
05.11.2012”.
Né le dichiarazioni da rese dal nel ricorso per separazione consensuale, depositato il Parte_1
09.05.13, provano la sussistenza del suddetto requisito, posto che - nel cennato atto - lo stesso dichiara di avere “trasferito altrove la propria dimora” senza fornire alcuna indicazione riguardo al nuovo domicilio.
Analogamente, la raccomandata a.r. di “Avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 35 co 3 della L.R. n. 10/2014” notificata all'appellante dal non Controparte_1
dimostra che questi abbia convissuto, con l'assegnataria dell'alloggio de quo, per il numero di anni richiesti dall'art. 3, comma 3, della citata legge regionale, necessari al fine dell'assegnazione dello stesso, prima che la stessa venisse a mancare, ma prova esclusivamente che questi, negli anni successivi al decesso della de cuis, ha continuato - malgrado le intimazioni di sfratto - ad abitare il suddetto immobile, posto che la lettera in oggetto sollecita il a eseguire il pagamento Parte_1
delle quote condominiali relative al 2020 e 2021, nonché del canone di locazione dovuto per il 2020,
2021 e 2022, anni in cui questi ha incontrovertibilmente usufruito dell'alloggio.
Inoltre, con riguardo alle condizioni di disagio socioeconomico asseritamente patite dall'appellante -
requisito che, in base ai commi 2 e 3 dell'art. 20 della L.R. 10/14, legittima il diritto all'assegnazione di un alloggio popolare pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 13 della summenzionata legge -
questo Collegio rileva come il non ha dimostrato di trovarsi in una situazione di disagio Parte_1
sociale oltre che economico.
Ed infatti, occorre evidenziare che, se per un verso, il secondo comma dell'art. 20 della suddetta legge dispone, in deroga al divieto di cui al primo comma, la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di alloggi popolari su richiesta di quei soggetti che: a) occupano l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge de quo;
b) si trovano in condizione di particolare disagio socio-
economico e di necessità; c) si impegnano al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non hanno sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e e) non riportano condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale;
per altro verso, la Giunta Regionale con delibera n. 990/2015 ha, tuttavia, chiarito con riguardo al requisito di cui al punto b) che sussiste la
“condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità” qualora i soggetti richiedenti,
oltre ad avere un reddito annuo complessivo famigliare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla per l'accesso all'alloggio popolare con la Legge Regionale n.22/2006, art.11, CP_2
comma 7, abbiano – altresì – nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo famigliare nella regione di residenza.
Ne deriva, dunque, che il requisito del disagio sociale deve essere contestuale e non alternativo a quello economico, atteso che come già statuito, peraltro, dal TAR nella succitata sentenza n.1052/2020, “il requisito del reddito non è da solo sufficiente da integrare la condizione di
particolare disagio socio-economico e di necessità, dovendo il disagio economico essere affiancato
ad un disagio sociale”, rappresentato – dunque - dalla presenza di una delle summenzionate criticità.
In ultimo, non può considerarsi nulla l'intimazione al rilascio dell'immobile per cui è causa per violazione dell'art. 3, co 4, della legge n. 241/1990, atteso che, con la sentenza n. 397/2024, il CP_3
richiamando la granitica giurisprudenza in materia, ha affermato che “l'omessa indicazione
[...]
nel provvedimento impugnato del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera
irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto,
soprattutto laddove l'interessato” – come nel caso in esame - “abbia comunque prodotto rituale
ricorso al giudice competente” (ex multis T.A.R. , Bari, n.1236/2023; , Palermo CP_2 CP_4
n.1696/2023, T.A.R. , n. 5753/2023; T.A.R. n.1249/2022). CP_5 CP_6 CP_7
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del avverso la sentenza n. 1627/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_8
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
24/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.636 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Ciardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce (LE), al Vico San Giusto n.13,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Eugenia Novembre ed Anna De Giorgi, ed elettivamente domiciliato alla via Rubichi, presso il Palazzo Municipale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
- APPELLATO - All'udienza del 08.10.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.11.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di rilascio alloggio E.R.P., notificato in data 10.05.2021, con il quale il di Lecce gli CP_1
intimava di rilasciare libero e sgombero da cose e persone, anche interposte, l'alloggio sito in Lecce
alla via F. Casavola n. 10, piano 2, int. 5.
L'opponente deduceva di essere nipote convivente della precedente assegnataria deceduta e di avere,
pertanto, diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio già concesso alla zia Parte_2
Il in persona del Sindaco in carica, si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando il contenuto dell'atto introduttivo, nonché instando per il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 1627/2023, pubblicata in data
29.05.2023, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione avverso il decreto di rilascio di alloggio E.R.P., notificato in data 19.05.2021 e, per l'effetto, ne disponeva il rilascio entro il 15 luglio 2023; compensava interamente le spese tra le parti.
In particolare, il giudice adito rilevato che - dalla documentazione allegata in atti - emergeva che la convivenza tra l'opponente e l'assegnataria dell'alloggio era durata meno di un anno prima del decesso di quest'ultima, avvenuto il 18.03.2013, riteneva non soddisfatti i requisiti di cui all'art.13
L.R.Puglia n. 10/14, il quale prevede, a seguito della morte dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 3 c. 3 della succitata legge,
ovvero ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, che con l'assegnatario hanno convissuto, per ragioni di reciproca assistenza morale e materiale, per almeno due anni. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, cui si Parte_1
opponeva il in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8.10.2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
valutando erroneamente le risultanze istruttorie, ha ritenuto non provata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 13, co 1, e 3, co 3, della L.R. Puglia n.10/14, escludendo il diritto di quest'ultimo al subentro automatico nell'assegnazione dell'alloggio assegnato a pur sussistendo le Parte_2
condizioni dell'appartenenza al nucleo familiare del precedente titolare dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio e malgrado la lettera raccomandata a.r. del 15.01.2010 inviata dalla assegnataria al Comune di Lecce e prodotta in atti e le dichiarazioni da esso istante rese sia nel ricorso per separazione consensuale depositato in data 09.05.13, sia nella raccomandata a.r. di “Avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 35 co 3 della L.R. n. 10/2014”
notificatagli dal di Lecce, provino che la convivenza con la perdurasse da CP_1 Parte_1
almeno due anni precedenti al decesso di quest'ultima, ovvero dal 10.01.2010.
Si duole, inoltre, che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare la propria condizione di disagio socioeconomico e l'assenza di reddito, pur trattandosi - ai sensi dell'art 20, commi 2 e 3 della suddetta legge - di requisiti che legittimano il diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP per cui è
causa, in assenza di quelli di cui all'art. 13 della suddetta legge.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della intimazione al rilascio dell'immobile per cui è causa, per violazione dell'art. 3, co 4, della legge n. 241/1990, malgrado nel suddetto provvedimento non fossero stati indicati né il termine, né l'autorità giudiziaria innanzi alla quale ricorrere.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche e giuridiche, sono infondate.
Ed invero, l'art.13 della L.R. 10/14, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in caso di decesso dell'assegnatario,
il subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dei componenti del nucleo familiare individuati, dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta legge, nei conviventi more uxorio, negli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, e negli affini fino al secondo grado i quali, per ragioni di reciproca assistenza morale e materiale convivono, da almeno due anni con gli assegnatari dei suddetti alloggi.
La cennata norma stabilisce, inoltre, al comma 8, che il già menzionato subentro non opera automaticamente e non si perfeziona, dunque, esclusivamente con la costante e duratura convivenza con l'assegnatario, atteso che al momento della voltura del contratto, l'ente gestore, verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
L'intero sistema risulta imperniato, dunque, in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla verifica da parte dell'ente della sussistenza, anche in capo ai suddetti soggetti, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto la voltura dell'intestazione della titolarità del provvedimento di assegnazione integra una vicenda estintiva del precedente provvedimento, venuto meno in conseguenza del decesso del titolare e richiede, pertanto, l'adozione di un nuovo titolo di assegnazione, in difetto del quale l'occupazione dell'immobile non può considerarsi legittima (ex multis Cass. n. 4305/1999, Cass. n. 18738/2004,
Cass. n. 12957/2023).
Orbene, in ragione di quanto sopra, benché sia incontestato il legame di parentela esistente tra l'appellante e la de cuius, originaria assegnataria dell'alloggio residenziale per cui è causa,
l'appellante non ha provato, ai sensi degli artt. 13 e 3, co 3 della L.R. 10/14, né di avere tempestivamente comunicato al Comune appellato l'inizio della convivenza con la sig.ra Parte_1
originaria assegnataria dell'alloggio per cui è causa, al fine di consentire al cennato ente di effettuare le necessarie suddette verifiche, né di avere convissuto stabilmente con quest'ultima per un periodo di almeno due anni prima che la stessa venisse a mancare il 18.03.2013.
Ed invero, non può essere, infatti, attribuito alcun rilievo alla lettera raccomandata a.r. del 15.01.2010,
che l'appellante asserisce sia stata inviata dalla al Comune di Lecce – “Ufficio casa”, Parte_1
nella quale quest'ultima dichiarava di convivere con il nipote sin dal 10.01.2010, atteso che nella
“domanda di regolarizzazione di occupazione senza titolo di un alloggio di proprietà comunale”
presentata dal all'Ente appellato, a distanza di tre anni dalla morte della assegnataria, Parte_1
ovvero in data 12.12.2016, e da quest'ultimo versata in atti, lo stesso dichiarava di avere occupato l'alloggio de quo a partire dal 18.12.2012 e posto che, come già statuito dal Tar nella sentenza n.
1052/2020, pronunciata sul ricorso n.820/2017 RG proposto dal suddetto appellante contro il medesimo Ente locale e passata in giudicato, il documento a firma della de cuis “non reca il timbro
di accettazione del protocollo del Comune...” ed, inoltre contrasta con la “dichiarazione della
Signora, acquisita al protocollo generale comunale in data 20.10.2011 con la quale la stessa
autocertifica che a quella data il nucleo familiare è composto solo da lei”, nonché con le risultanze anagrafiche da cui “risulta che il Signor ha trasferito la sua residenza…solo in data Parte_1
05.11.2012”.
Né le dichiarazioni da rese dal nel ricorso per separazione consensuale, depositato il Parte_1
09.05.13, provano la sussistenza del suddetto requisito, posto che - nel cennato atto - lo stesso dichiara di avere “trasferito altrove la propria dimora” senza fornire alcuna indicazione riguardo al nuovo domicilio.
Analogamente, la raccomandata a.r. di “Avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 35 co 3 della L.R. n. 10/2014” notificata all'appellante dal non Controparte_1
dimostra che questi abbia convissuto, con l'assegnataria dell'alloggio de quo, per il numero di anni richiesti dall'art. 3, comma 3, della citata legge regionale, necessari al fine dell'assegnazione dello stesso, prima che la stessa venisse a mancare, ma prova esclusivamente che questi, negli anni successivi al decesso della de cuis, ha continuato - malgrado le intimazioni di sfratto - ad abitare il suddetto immobile, posto che la lettera in oggetto sollecita il a eseguire il pagamento Parte_1
delle quote condominiali relative al 2020 e 2021, nonché del canone di locazione dovuto per il 2020,
2021 e 2022, anni in cui questi ha incontrovertibilmente usufruito dell'alloggio.
Inoltre, con riguardo alle condizioni di disagio socioeconomico asseritamente patite dall'appellante -
requisito che, in base ai commi 2 e 3 dell'art. 20 della L.R. 10/14, legittima il diritto all'assegnazione di un alloggio popolare pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 13 della summenzionata legge -
questo Collegio rileva come il non ha dimostrato di trovarsi in una situazione di disagio Parte_1
sociale oltre che economico.
Ed infatti, occorre evidenziare che, se per un verso, il secondo comma dell'art. 20 della suddetta legge dispone, in deroga al divieto di cui al primo comma, la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di alloggi popolari su richiesta di quei soggetti che: a) occupano l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge de quo;
b) si trovano in condizione di particolare disagio socio-
economico e di necessità; c) si impegnano al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non hanno sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e e) non riportano condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale;
per altro verso, la Giunta Regionale con delibera n. 990/2015 ha, tuttavia, chiarito con riguardo al requisito di cui al punto b) che sussiste la
“condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità” qualora i soggetti richiedenti,
oltre ad avere un reddito annuo complessivo famigliare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla per l'accesso all'alloggio popolare con la Legge Regionale n.22/2006, art.11, CP_2
comma 7, abbiano – altresì – nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo famigliare nella regione di residenza.
Ne deriva, dunque, che il requisito del disagio sociale deve essere contestuale e non alternativo a quello economico, atteso che come già statuito, peraltro, dal TAR nella succitata sentenza n.1052/2020, “il requisito del reddito non è da solo sufficiente da integrare la condizione di
particolare disagio socio-economico e di necessità, dovendo il disagio economico essere affiancato
ad un disagio sociale”, rappresentato – dunque - dalla presenza di una delle summenzionate criticità.
In ultimo, non può considerarsi nulla l'intimazione al rilascio dell'immobile per cui è causa per violazione dell'art. 3, co 4, della legge n. 241/1990, atteso che, con la sentenza n. 397/2024, il CP_3
richiamando la granitica giurisprudenza in materia, ha affermato che “l'omessa indicazione
[...]
nel provvedimento impugnato del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera
irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto,
soprattutto laddove l'interessato” – come nel caso in esame - “abbia comunque prodotto rituale
ricorso al giudice competente” (ex multis T.A.R. , Bari, n.1236/2023; , Palermo CP_2 CP_4
n.1696/2023, T.A.R. , n. 5753/2023; T.A.R. n.1249/2022). CP_5 CP_6 CP_7
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del avverso la sentenza n. 1627/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_8
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
24/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr Anna Rita Pasca