Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per carenza di titolarità dell'obbligazione tributaria

    La Corte ha ritenuto che l'obbligazione tributaria è a carico dello studio associato che si è sciolto dopo il verificarsi del presupposto d'imposta. La cartella si riferisce a somme dichiarate e non versate per l'anno d'imposta 2020, il cui presupposto si è realizzato prima dello scioglimento dello studio. Gli studi associati sono equiparati alle società semplici e gli associati sono coobbligati per l'obbligazione tributaria anche se la società risulta estinta al momento della formazione del ruolo. La cartella è stata correttamente intestata allo studio legale associato e la notifica presso il domicilio del rappresentante legale è conforme alla legge. Anche in caso di scioglimento, l'associazione mantiene la soggettività giuridica per la fase liquidatoria e l'adempimento delle obbligazioni pregresse.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione dell'art. 26 DPR 602/73

    La Corte ha rigettato anche questa doglianza, confermando che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei termini previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a) DPR 602/73, in quanto si tratta di imposta derivante da dichiarazione del contribuente e non versata. Il termine decadenziale era entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (avvenuta il 28-4-2021), quindi entro il 31-12-2024, mentre la notifica della cartella è avvenuta l'11-11-2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 72
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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