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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4261/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041075473000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7679/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9590/26/2025 del 29.4.2025 depositata il 28.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto dallo Studio Legale Ricorrente_1
– Ricorrente_2, avverso la cartella di pagamento nr. 07120240041075473000, notificata in data 11/11/2024, relativa ad un controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. IVA, ed iscritta per complessivi € 13.176,89 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2020. Eccepiva la nullità dell'atto impugnato rilevando la carenza di legittimazione passiva in quanto lo studio associato era stato sciolto in data 21.12.2021, nonché l'avvenuta prescrizione o decadenza della pretesa tributaria.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, in quanto, con riferimento alla eccezione relativa allo scioglimento della associazione professionale intervenuta in data 21-12-2021, la iscrizione della imposta a ruolo derivava dalla liquidazione ex art. 54 bis del dpr n.633/72 della dichiarazione iva presentata in data 28-4-2021 per l'anno d'imposta 2020 dalla Associazione Professionale, con Iva a debito non versata, per cui veniva iscritta a ruolo per la relativa riscossione.
Anche l'eccezione relativa alla presunta intervenuta decadenza doveva essere rigettata, poiché l'iscrizione a ruolo effettuata nei termini previsti dall'art.25, comma 1, lett. a) DPR 602/73, trattandosi di imposta derivante da dichiarazione del contribuente e non versata, per cui il termine decadenziale era previsto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione avvenuta il 28-4-2021
e cioè entro il 31-12-2024, mentre la notifica della cartella era stata effettuata in data 11-11-2024.
Proponeva appello la società contribuente, eccependo:
- l'illegittimità per carenza di titolarità dell'obbligazione tributaria. La cartella era stata impugnata perché era stata emessa verso lo “studio legale Ricorrente_1 Ricorrente_2 in persona del suo legale rappresentante Ricorrente_2” e notificata presso il domicilio provato di quest'ultima (Indirizzo_1) e non presso la sede dello studio (Indirizzo_2 ) ed emessa col codice fiscale della stessa. Si era, quindi impugnato l'atto perché l'associazione, pur se sciolta, continuava ad esistere e ad operare, quantunque non già per il perseguimento del proprio scopo iniziale ovvero per la realizzazione del proprio oggetto sociale, ma solo ai fini di liquidare le proprie attività e le proprie passività. Dunque permaneva la soggettività dello studio.
- L'illegittima applicazione dell'art. 26 DPR 602/73. La sentenza era illegittima nel punto in cui la Corte ha rilevato che per la normativa ex dl 18/20 non sarebbe verificata alcuna decadenza. Si trattava di una errata interpretazione di legge, perché restava sospeso il termine per gli accertamenti e quello per i versamenti, laddove, come nel caso di specie, si trattava di termine di decadenza per l'emissione della cartella e dunque non soggetto a tale sospensione.
Si costituivano, con proprie controdeduzioni, ila Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - IS, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure. Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
In data 03/12/2024 veniva proposto ricorso dallo Studio Legale Ricorrente_1 – Ricorrente_2, avente ad oggetto l'impugnazione della Cartella di pagamento n. 07120240041075473000, notificata in data
11/11/2024, partita di ruolo numero TER H T210428205127295840000011/D, relativa a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. IVA, ed iscritta per complessivi € 13.176,89 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2020.
I motivi di doglianza dell'appellante sono, in sostanza:
- che i primi giudici non avevano colto l'illegittimità manifesta dell'atto impugnato per evidente carenza di titolarità dell'obbligazione tributaria;
- l'illegittima applicazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
Quanto al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che l'obbligazione tributaria è a carico dello Studio legale associato che si è sciolto dopo il verificarsi del presupposto d'imposta. La cartella, difatti, si riferisce a somme dichiarate e non versate dovute per l'anno di imposta 2020 e, dunque, a imposte il cui presupposto si è chiaramente realizzato prima dello scioglimento dello studio associato alla data asserita dalla parte, il
21.12.2021.
In effetti, la iscrizione della imposta a ruolo derivava dalla liquidazione ex art.54 bis del dpr n.633/72 della dichiarazione iva presentata in data 28-4-2021 per l'anno d'imposta 2020 dalla Associazione Professionale, con iva a debito non versata, per cui veniva iscritta a ruolo per la relativa riscossione.
Con la cartella di pagamento contestata l'Ufficio richiedeva il versamento di somme così come risultanti dalla dichiarazione presentata dallo studio legale associato, sulle quali non risultava essere stato effettuato nessun versamento.
Ferma la responsabilità dello studio associato, risulta configurabile una responsabilità anche nei confronti dell'Avv. Ricorrente_2 . Tuttavia, in questa sede, la pretesa tributaria è stata avanzata esclusivamente nei confronti dello studio legale disciolto: l'Avv. Ricorrente_2 è risultata essere solo destinatario della cartella in quanto membro associato dello studio legale nonché rappresentante legale.
Sul punto, occorre ribadire che gli studi associati sono equiparati per legge alle Società semplici ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR e, pertanto, in ragione di tale norma, qualora la società risulti estinta al momento della formazione del ruolo, gli associati sono comunque qualificati come coobbligati principali per l'obbligazione tributaria.
La cartella è stata correttamente intestata allo Studio Legale Ricorrente_1-Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, come previsto dalla normativa per le associazioni non riconosciute.
La notifica presso il domicilio del rappresentante legale è conforme all'art. 145 c.p.c. e all'art. 38 c.c., che prevedono la possibilità di notificare gli atti anche presso il rappresentante dell'ente, specie in assenza di sede legale attiva o in caso di scioglimento dell'associazione.
Anche in caso di scioglimento, l'associazione non riconosciuta mantiene la soggettività giuridica per la gestione della fase liquidatoria e per l'adempimento delle obbligazioni pregresse, con rappresentanza in capo ai precedenti organi (Cass. 30606/2018 citata dallo stesso appellante)
La notifica, nel caso di specie, è stata eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. che prevede la possibilità di notificare l'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente “qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Il debito è relativo ad IVA anno 2020 e la società risulta sciolta in data 21/12/2021. In linea generale, i soci di un'associazione professionale sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Giova ribadire che i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali, in primo luogo la società stessa, e inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Anche dopo lo scioglimento dell'associazione, la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso terzi grava sui singoli associati. La cancellazione di una società non elimina le responsabilità fiscali e legali di amministratori, liquidatori o soci. I creditori possono rivalersi nei confronti di tutti i soci, chiedendo a ciascuno di essi di pagare per intero il debito;
il socio che paga l'intero ha poi azione di regresso verso gli altri soci.
Nella società semplice cui è assimilata l'associazione professionale, la responsabilità illimitata e solidale è stabilita a favore di terzi che vantano crediti nei confronti della società. La giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità, in via analogica, delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. Invero, se, come premesso, all'associazione tra professionisti
è applicabile la normativa sulla società semplice, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 2267 e segg.
c.c. quanto a responsabilità, per cui delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società e, inoltre, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.), con la precisazione che tale patto è opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà sono opponibili solo a quanti ne hanno avuto conoscenza.
Anche la (seconda) doglianza avente ad oggetto la presunta intervenuta decadenza deve essere rigettata, poiché l'iscrizione a ruolo effettuata nei termini previsti dall'art.25, comma 1, lett. a) DPR 602/73, trattandosi di imposta derivante da dichiarazione del contribuente e non versata, per cui il termine decadenziale è previsto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione avvenuta il 28-4-2021 e cioè entro il 31-12-2024, mentre la notifica della cartella era stata effettuata in data
11-11-2024.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
1.000,00 oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, in favore di ciascuna delle convenute costituite, con anticipazione in favore del difensore della Agenzia delle Entrate IS, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, con anticipazione in favore del difensore della Agenzia delle Entrate
IS, dichiaratosene antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4261/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041075473000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7679/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9590/26/2025 del 29.4.2025 depositata il 28.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto dallo Studio Legale Ricorrente_1
– Ricorrente_2, avverso la cartella di pagamento nr. 07120240041075473000, notificata in data 11/11/2024, relativa ad un controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. IVA, ed iscritta per complessivi € 13.176,89 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2020. Eccepiva la nullità dell'atto impugnato rilevando la carenza di legittimazione passiva in quanto lo studio associato era stato sciolto in data 21.12.2021, nonché l'avvenuta prescrizione o decadenza della pretesa tributaria.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, in quanto, con riferimento alla eccezione relativa allo scioglimento della associazione professionale intervenuta in data 21-12-2021, la iscrizione della imposta a ruolo derivava dalla liquidazione ex art. 54 bis del dpr n.633/72 della dichiarazione iva presentata in data 28-4-2021 per l'anno d'imposta 2020 dalla Associazione Professionale, con Iva a debito non versata, per cui veniva iscritta a ruolo per la relativa riscossione.
Anche l'eccezione relativa alla presunta intervenuta decadenza doveva essere rigettata, poiché l'iscrizione a ruolo effettuata nei termini previsti dall'art.25, comma 1, lett. a) DPR 602/73, trattandosi di imposta derivante da dichiarazione del contribuente e non versata, per cui il termine decadenziale era previsto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione avvenuta il 28-4-2021
e cioè entro il 31-12-2024, mentre la notifica della cartella era stata effettuata in data 11-11-2024.
Proponeva appello la società contribuente, eccependo:
- l'illegittimità per carenza di titolarità dell'obbligazione tributaria. La cartella era stata impugnata perché era stata emessa verso lo “studio legale Ricorrente_1 Ricorrente_2 in persona del suo legale rappresentante Ricorrente_2” e notificata presso il domicilio provato di quest'ultima (Indirizzo_1) e non presso la sede dello studio (Indirizzo_2 ) ed emessa col codice fiscale della stessa. Si era, quindi impugnato l'atto perché l'associazione, pur se sciolta, continuava ad esistere e ad operare, quantunque non già per il perseguimento del proprio scopo iniziale ovvero per la realizzazione del proprio oggetto sociale, ma solo ai fini di liquidare le proprie attività e le proprie passività. Dunque permaneva la soggettività dello studio.
- L'illegittima applicazione dell'art. 26 DPR 602/73. La sentenza era illegittima nel punto in cui la Corte ha rilevato che per la normativa ex dl 18/20 non sarebbe verificata alcuna decadenza. Si trattava di una errata interpretazione di legge, perché restava sospeso il termine per gli accertamenti e quello per i versamenti, laddove, come nel caso di specie, si trattava di termine di decadenza per l'emissione della cartella e dunque non soggetto a tale sospensione.
Si costituivano, con proprie controdeduzioni, ila Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - IS, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure. Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
In data 03/12/2024 veniva proposto ricorso dallo Studio Legale Ricorrente_1 – Ricorrente_2, avente ad oggetto l'impugnazione della Cartella di pagamento n. 07120240041075473000, notificata in data
11/11/2024, partita di ruolo numero TER H T210428205127295840000011/D, relativa a controllo ex art. 54 bis DPR 633/1972 della Dichiarazione mod. IVA, ed iscritta per complessivi € 13.176,89 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2020.
I motivi di doglianza dell'appellante sono, in sostanza:
- che i primi giudici non avevano colto l'illegittimità manifesta dell'atto impugnato per evidente carenza di titolarità dell'obbligazione tributaria;
- l'illegittima applicazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
Quanto al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che l'obbligazione tributaria è a carico dello Studio legale associato che si è sciolto dopo il verificarsi del presupposto d'imposta. La cartella, difatti, si riferisce a somme dichiarate e non versate dovute per l'anno di imposta 2020 e, dunque, a imposte il cui presupposto si è chiaramente realizzato prima dello scioglimento dello studio associato alla data asserita dalla parte, il
21.12.2021.
In effetti, la iscrizione della imposta a ruolo derivava dalla liquidazione ex art.54 bis del dpr n.633/72 della dichiarazione iva presentata in data 28-4-2021 per l'anno d'imposta 2020 dalla Associazione Professionale, con iva a debito non versata, per cui veniva iscritta a ruolo per la relativa riscossione.
Con la cartella di pagamento contestata l'Ufficio richiedeva il versamento di somme così come risultanti dalla dichiarazione presentata dallo studio legale associato, sulle quali non risultava essere stato effettuato nessun versamento.
Ferma la responsabilità dello studio associato, risulta configurabile una responsabilità anche nei confronti dell'Avv. Ricorrente_2 . Tuttavia, in questa sede, la pretesa tributaria è stata avanzata esclusivamente nei confronti dello studio legale disciolto: l'Avv. Ricorrente_2 è risultata essere solo destinatario della cartella in quanto membro associato dello studio legale nonché rappresentante legale.
Sul punto, occorre ribadire che gli studi associati sono equiparati per legge alle Società semplici ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR e, pertanto, in ragione di tale norma, qualora la società risulti estinta al momento della formazione del ruolo, gli associati sono comunque qualificati come coobbligati principali per l'obbligazione tributaria.
La cartella è stata correttamente intestata allo Studio Legale Ricorrente_1-Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, come previsto dalla normativa per le associazioni non riconosciute.
La notifica presso il domicilio del rappresentante legale è conforme all'art. 145 c.p.c. e all'art. 38 c.c., che prevedono la possibilità di notificare gli atti anche presso il rappresentante dell'ente, specie in assenza di sede legale attiva o in caso di scioglimento dell'associazione.
Anche in caso di scioglimento, l'associazione non riconosciuta mantiene la soggettività giuridica per la gestione della fase liquidatoria e per l'adempimento delle obbligazioni pregresse, con rappresentanza in capo ai precedenti organi (Cass. 30606/2018 citata dallo stesso appellante)
La notifica, nel caso di specie, è stata eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. che prevede la possibilità di notificare l'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente “qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Il debito è relativo ad IVA anno 2020 e la società risulta sciolta in data 21/12/2021. In linea generale, i soci di un'associazione professionale sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Giova ribadire che i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali, in primo luogo la società stessa, e inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Anche dopo lo scioglimento dell'associazione, la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso terzi grava sui singoli associati. La cancellazione di una società non elimina le responsabilità fiscali e legali di amministratori, liquidatori o soci. I creditori possono rivalersi nei confronti di tutti i soci, chiedendo a ciascuno di essi di pagare per intero il debito;
il socio che paga l'intero ha poi azione di regresso verso gli altri soci.
Nella società semplice cui è assimilata l'associazione professionale, la responsabilità illimitata e solidale è stabilita a favore di terzi che vantano crediti nei confronti della società. La giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità, in via analogica, delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. Invero, se, come premesso, all'associazione tra professionisti
è applicabile la normativa sulla società semplice, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 2267 e segg.
c.c. quanto a responsabilità, per cui delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società e, inoltre, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.), con la precisazione che tale patto è opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà sono opponibili solo a quanti ne hanno avuto conoscenza.
Anche la (seconda) doglianza avente ad oggetto la presunta intervenuta decadenza deve essere rigettata, poiché l'iscrizione a ruolo effettuata nei termini previsti dall'art.25, comma 1, lett. a) DPR 602/73, trattandosi di imposta derivante da dichiarazione del contribuente e non versata, per cui il termine decadenziale è previsto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione avvenuta il 28-4-2021 e cioè entro il 31-12-2024, mentre la notifica della cartella era stata effettuata in data
11-11-2024.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
1.000,00 oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, in favore di ciascuna delle convenute costituite, con anticipazione in favore del difensore della Agenzia delle Entrate IS, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, con anticipazione in favore del difensore della Agenzia delle Entrate
IS, dichiaratosene antistatario.