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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
NT GL
N. R.G. 2273/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2273/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRIZZI Parte_2 C.F._2
TIZIANA, e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Strada Nuova, 51;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 23/02/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 11, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa familiare di Cura Carpignano, via Dosso n.18/H, di proprietà esclusiva del
OR verrà posta in vendita e, col ricavato dell'operazione, il OR si Pt_1 Pt_1 impegna ad acquistare due distinti immobili, di dimensioni e caratteristiche maggiormente rispondenti alle nuove esigenze abitative dei separandi. Più in particolare, il OR Pt_1
Per_ intesterà un immobile a se stesso e l'altro alla figlia , che ivi vivrà con la madre.
3. Nelle more della vendita, le parti concordano che, essendo la casa familiare di dimensioni tali da permetterne l'uso separato, entrambi continueranno ad abitarvi con la figlia, Per_ ancorché in regime di separazione, sino alla data del 27.5.2026, data in cui la figlia diverrà maggiorenne. Qualora, alla data del 27.5.2026, l'immobile non fosse ancora stato venduto, il OR se ne allontanerà, lasciandone alla figlia e alla ORa la Pt_1 Pt_2
disponibilità. In tale ultimo caso, le spese di manutenzione ordinaria e i costi per tutte le utenze, asservite all'immobile ed intestate al OR rimarranno a carico esclusivo di chi vi Pt_1
abiterà. Eventuali spese di straordinaria manutenzione competeranno, invece, al proprietario, come per legge.
4. Al momento della vendita dell'abitazione familiare e della consegna della stessa ai nuovi proprietari, i mobili e le suppellettili ivi presenti, di proprietà comune, saranno ripartiti tra i coniugi secondo gli accordi che interverranno.
5. La figlia minore , di anni 17, sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 nei suoi confronti tutte le responsabilità derivanti dall'affido condiviso. vivrà Per_1 prevalentemente con la madre, che - in ragione di tale collocazione - avrà diritto a percepire dal OR , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia e sino a che quest'ultima non avrà raggiunto l'indipendenza economica, la somma di
€ 300 al mese, da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per quanto riguarda le spese extra mantenimento ordinario, le parti richiamano il Protocollo
n.2323/2026 COA/ Tribunale di Pavia, dalle stesse conosciuto.
6. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla ORa in ragione della Pt_2 collocazione prevalente e della sperequazione reddituale tra i separandi.
7. Il padre avrà diritto di vedere ogni volta che la ragazza lo desidererà, Per_1 rispettandone tempi ed esigenze.
8. I genitori concordano che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di
Pag. 2 di 5 comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
9. A definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, i coniugi concordano di provvedere a mantenere sul conto corrente bancario cointestato individuato dall'IBAN
[...], un importo sufficiente per il pagamento delle utenze asservite alla residenza familiare e, più in generale, alle spese familiari. Più in particolare, il OR (intestatario delle bollette e unico proprietario dell'immobile di Cura Pt_1
Carpignano) si impegna a versare mensilmente sul predetto conto corrente l'importo di €
800. La ORa verserà l'importo che riterrà congruo, tenuto conto della sua Pt_2 capacità economica e dei pagamenti cui ella è tenuta mensilmente in ragione dei contratti
(mutuo e finanziamento) stipulati. Le somme, risultanti sul conto cointestato al momento della vendita dell'immobile e alla chiusura dei contratti relativi alle utenze, verranno ripartite in pari quota tra i coniugi.
10. I coniugi accenderanno due conti correnti esclusivi, su cui provvederanno ad accreditare le loro retribuzioni e ogni eventuale emolumento e spettanza personale.
11. La ORa si impegna ad adempiere da sola alle obbligazioni derivanti dal Pt_2 contratto di mutuo del 26.3.2021 Notaio , Rep. n.145081 Per_2
Racc. 58248, tenendo indenne il OR dalle eventuali richieste mosse Pt_1 dall'istituto mutuante, oltre al pagamento delle rate relative al finanziamento, a suo tempo contratto per l'acquisto dell'autovettura Hyundai Kona a lei intestata.
12. Le parti si impegnano a ripartire tra loro in parti uguali tutte le somme giacenti sul conto corrente cointestato, fatta eccezione per quanto previsto all'art.9 del presente atto, nonché il valore del deposito titoli cointestato e collegato al medesimo conto, dando atto di aver incaricato il family banker di fiducia di provvedere alla relativa divisione ed intestazione, adottando le migliori soluzioni in ragione delle condizioni/fluttuazioni del mercato dei titoli azionari e obbligazionari.
13. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti - in quanto percettori di redditi da lavoro - e di essere entrambi titolari di formazione ed esperienze lavorative pregresse tali da escludere, reciprocamente, i presupposti, in fatto e in diritto, per attribuire – all'uno o all'altro – alcun assegno di mantenimento personale.
14. Le parti attribuiscono efficacia immediata ai loro accordi separativi che si intendono esecutivi anche nelle more della udienza di comparizione innanzi al Tribunale.
Pag. 3 di 5 15. Le parti si danno reciproca autorizzazione al fine del rilascio o del rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche della figlia minore. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 23/02/2008, in Pavia (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 18/11/2025
Pag. 5 di 5
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
NT GL
N. R.G. 2273/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2273/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRIZZI Parte_2 C.F._2
TIZIANA, e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Strada Nuova, 51;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 23/02/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 11, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa familiare di Cura Carpignano, via Dosso n.18/H, di proprietà esclusiva del
OR verrà posta in vendita e, col ricavato dell'operazione, il OR si Pt_1 Pt_1 impegna ad acquistare due distinti immobili, di dimensioni e caratteristiche maggiormente rispondenti alle nuove esigenze abitative dei separandi. Più in particolare, il OR Pt_1
Per_ intesterà un immobile a se stesso e l'altro alla figlia , che ivi vivrà con la madre.
3. Nelle more della vendita, le parti concordano che, essendo la casa familiare di dimensioni tali da permetterne l'uso separato, entrambi continueranno ad abitarvi con la figlia, Per_ ancorché in regime di separazione, sino alla data del 27.5.2026, data in cui la figlia diverrà maggiorenne. Qualora, alla data del 27.5.2026, l'immobile non fosse ancora stato venduto, il OR se ne allontanerà, lasciandone alla figlia e alla ORa la Pt_1 Pt_2
disponibilità. In tale ultimo caso, le spese di manutenzione ordinaria e i costi per tutte le utenze, asservite all'immobile ed intestate al OR rimarranno a carico esclusivo di chi vi Pt_1
abiterà. Eventuali spese di straordinaria manutenzione competeranno, invece, al proprietario, come per legge.
4. Al momento della vendita dell'abitazione familiare e della consegna della stessa ai nuovi proprietari, i mobili e le suppellettili ivi presenti, di proprietà comune, saranno ripartiti tra i coniugi secondo gli accordi che interverranno.
5. La figlia minore , di anni 17, sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 nei suoi confronti tutte le responsabilità derivanti dall'affido condiviso. vivrà Per_1 prevalentemente con la madre, che - in ragione di tale collocazione - avrà diritto a percepire dal OR , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia e sino a che quest'ultima non avrà raggiunto l'indipendenza economica, la somma di
€ 300 al mese, da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per quanto riguarda le spese extra mantenimento ordinario, le parti richiamano il Protocollo
n.2323/2026 COA/ Tribunale di Pavia, dalle stesse conosciuto.
6. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla ORa in ragione della Pt_2 collocazione prevalente e della sperequazione reddituale tra i separandi.
7. Il padre avrà diritto di vedere ogni volta che la ragazza lo desidererà, Per_1 rispettandone tempi ed esigenze.
8. I genitori concordano che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di
Pag. 2 di 5 comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
9. A definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, i coniugi concordano di provvedere a mantenere sul conto corrente bancario cointestato individuato dall'IBAN
[...], un importo sufficiente per il pagamento delle utenze asservite alla residenza familiare e, più in generale, alle spese familiari. Più in particolare, il OR (intestatario delle bollette e unico proprietario dell'immobile di Cura Pt_1
Carpignano) si impegna a versare mensilmente sul predetto conto corrente l'importo di €
800. La ORa verserà l'importo che riterrà congruo, tenuto conto della sua Pt_2 capacità economica e dei pagamenti cui ella è tenuta mensilmente in ragione dei contratti
(mutuo e finanziamento) stipulati. Le somme, risultanti sul conto cointestato al momento della vendita dell'immobile e alla chiusura dei contratti relativi alle utenze, verranno ripartite in pari quota tra i coniugi.
10. I coniugi accenderanno due conti correnti esclusivi, su cui provvederanno ad accreditare le loro retribuzioni e ogni eventuale emolumento e spettanza personale.
11. La ORa si impegna ad adempiere da sola alle obbligazioni derivanti dal Pt_2 contratto di mutuo del 26.3.2021 Notaio , Rep. n.145081 Per_2
Racc. 58248, tenendo indenne il OR dalle eventuali richieste mosse Pt_1 dall'istituto mutuante, oltre al pagamento delle rate relative al finanziamento, a suo tempo contratto per l'acquisto dell'autovettura Hyundai Kona a lei intestata.
12. Le parti si impegnano a ripartire tra loro in parti uguali tutte le somme giacenti sul conto corrente cointestato, fatta eccezione per quanto previsto all'art.9 del presente atto, nonché il valore del deposito titoli cointestato e collegato al medesimo conto, dando atto di aver incaricato il family banker di fiducia di provvedere alla relativa divisione ed intestazione, adottando le migliori soluzioni in ragione delle condizioni/fluttuazioni del mercato dei titoli azionari e obbligazionari.
13. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti - in quanto percettori di redditi da lavoro - e di essere entrambi titolari di formazione ed esperienze lavorative pregresse tali da escludere, reciprocamente, i presupposti, in fatto e in diritto, per attribuire – all'uno o all'altro – alcun assegno di mantenimento personale.
14. Le parti attribuiscono efficacia immediata ai loro accordi separativi che si intendono esecutivi anche nelle more della udienza di comparizione innanzi al Tribunale.
Pag. 3 di 5 15. Le parti si danno reciproca autorizzazione al fine del rilascio o del rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche della figlia minore. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 23/02/2008, in Pavia (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 18/11/2025
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Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi