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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 456/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
DE (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
studio del predetto, sito in DE via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
resistente contumace
OGGETTO: “personale docente riconoscimento del beneficio di cui alla
“carta docenti” anche al personale precario”.
Per i ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della
Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della L.
107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per euro 1.500,00; Parte_1
- , a.s. 2022/2023, per euro 500,00; Parte_2
- , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per Parte_3
euro 1.500,00;
, aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023, per euro 2.000,00.
Per un totale di euro 5.500
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. in via istruttoria,
Prove costituende: in caso di contestazione si chiede di voler ordinare al
resistente l'esibizione degli stati matricolari dei ricorrenti.” CP_1
Pag. 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.05.2024 i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ; Parte_1
- nell'a.s. 2022/2023; Parte_2
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023;
- negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 .
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 11 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica , il non si costituisce CP_1
ed è dichiarate formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalme nte e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provat o che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 14.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
15.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022;
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
31.08.2023;
Pag. 4 di 11 - la ricorrente ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
21.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_4
docenza nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal
23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorr ente dal 01.09.2022 al
30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cu i al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'a cquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle co mpetenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 5 di 11 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/201 6 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel se nso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo d i euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 6 di 11 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha sta tuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 7 di 11 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso , come risulta dalle GPS prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere a i ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
Pag. 8 di 11 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti av enti la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del magg io 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 04.05.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
Pag. 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 456/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.500,00, a favore di;
Parte_1
- all'anno scolastico 2022/2023 per u n importo di euro 500,00, a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00, a favore di Parte_3
[...]
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e
2022/2023 per un importo di euro 2.000,00, a favore di
. Parte_4
2) condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_3
distrazione in favore d el procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in eur o 118,50 per esborsi ed euro 1.729,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Pag. 10 di 11 Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 456/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
DE (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
studio del predetto, sito in DE via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
resistente contumace
OGGETTO: “personale docente riconoscimento del beneficio di cui alla
“carta docenti” anche al personale precario”.
Per i ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della
Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della L.
107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per euro 1.500,00; Parte_1
- , a.s. 2022/2023, per euro 500,00; Parte_2
- , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per Parte_3
euro 1.500,00;
, aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023, per euro 2.000,00.
Per un totale di euro 5.500
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. in via istruttoria,
Prove costituende: in caso di contestazione si chiede di voler ordinare al
resistente l'esibizione degli stati matricolari dei ricorrenti.” CP_1
Pag. 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.05.2024 i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ; Parte_1
- nell'a.s. 2022/2023; Parte_2
- negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023;
- negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 .
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 11 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica , il non si costituisce CP_1
ed è dichiarate formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalme nte e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provat o che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 14.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
15.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022;
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
31.08.2023;
Pag. 4 di 11 - la ricorrente ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
21.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_4
docenza nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal
23.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorr ente dal 01.09.2022 al
30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cu i al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'a cquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle co mpetenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 5 di 11 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/201 6 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel se nso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo d i euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 6 di 11 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha sta tuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 7 di 11 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso , come risulta dalle GPS prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere a i ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
Pag. 8 di 11 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti av enti la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del magg io 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 04.05.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 456/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.500,00, a favore di;
Parte_1
- all'anno scolastico 2022/2023 per u n importo di euro 500,00, a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00, a favore di Parte_3
[...]
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e
2022/2023 per un importo di euro 2.000,00, a favore di
. Parte_4
2) condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_3
distrazione in favore d el procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in eur o 118,50 per esborsi ed euro 1.729,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Pag. 10 di 11 Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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